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Sentenza — n. 28401/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maria Lorenza Ciancio impugna l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Prato il 13 aprile 2007 nella misura di anni 3 di reclusione e 1400 euro di multa, relativa alla più ampia condanna alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione e 1400 euro di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 21.3.2007. Il motivo della revoca risiede nella sopravvenuta condanna inflitta dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 9.5.2021, alla pena di anni 6 e mesi 1 e giorni 18 di reclusione e 2.100 euro di multa per reati commessi dal 25.2.2009 al 10.5.2009, quindi nel quinquennio dall'entrata in vigore (in data 1.8.2006) della legge sull'indulto.

Regesto Legislator

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artt. 4 comma 3 legge 241/2006, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 28401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che riguardo ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23.9.2020 più grave debba considerarsi il furto di cui al capo n), perché aggravato ai sensi dell'articolo 625 n. 2 e 7 cod. pen. laddove l'analogo reato di cui al capo z) risulta aggravato esclusivamente in relazione all'esposizione alla pubblica fede del bene sottratto. Ritiene il Collegio che il motivo è infondato, perché il giudice spiega che la pena base del reato è di tre anni ed è di per sé sufficiente a revocare il beneficio.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena riduzione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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artt. 4 comma 3 legge 241/2006
Con il primo, denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 4 comma 3 legge 241/2006, artt.
art. 99 cod. pen
- nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANCIO MARIA LORENZA nato il 16/07/1979 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~-ele conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Orsi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Maria Lorenza Ciancio impugna l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Prato il 13 aprile 2007 nella misura di anni 3 di reclusione e 1400 euro di multa, relativa alla più ampia condanna alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione e 1400 euro di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 21.3.2007. Il motivo della revoca risiede nella sopravvenuta condanna inflitta dalla Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 9.5.2021, alla pena di anni 6 e mesi 1 e giorni 18 di reclusione e 2.100 euro di multa per reati commessi dal 25.2.2009 al 10.5.2009, quindi nel quinquennio dall'entrata in vigore (in data 1.8.2006) della legge sull'indulto.

2. La ricorrente propone due motivi di censura. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 4 comma 3 legge 241/2006, artt. 175, comma 4, e 568, ultimo comma, cod. proc. pen. artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione, perché la condanna presa in considerazione agli effetti della revoca dell'indulto è stata inflitta con sentenza del 25.12.2006 per fatti avvenuti nell'anno 2004, ossia per fatti commessi quasi 20 anni fa. Vi è poi un errore nell'individuazione del reato commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto, atteso che si deve aver riguardo alla pena inflitta per ciascun reato posto in continuazione per la verifica del presupposto della revoca dell'indulto, cioè del requisito della condanna ad una pena di 2 anni di reclusione. 2.2.

Con il secondo motivo di censura, si lamenta il rigetto dell'istanza di declaratoria di estinzione della pena. Facendo applicazione dell'esegesi di legittimità, il ricorrente evidenzia che la recidiva risulta ostativa all'estinzione della pena per prescrizione esclusivamente se sopraggiunga entro il termine di prescrizione e non successivamente. Il provvedimento impugnato si è limitato a statuire che la sola contestazione della recidiva osta in ogni caso all'effetto estintivo della pena.Assume la ricorrente che l'accertamento della recidiva è avvenuto con la sentenza divenuta definitiva 1'11 gennaio 2023 molto tempo dopo l'estinzione della pena.

Pertanto, il PG chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che riguardo ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23.9.2020 più grave debba considerarsi il furto di cui al capo n), perché aggravato ai sensi dell'articolo 625 n. 2 e 7 cod. pen. laddove l'analogo reato di cui al capo z) risulta aggravato esclusivamente in relazione all'esposizione alla pubblica fede del bene sottratto. Ritiene il Collegio che il motivo è infondato, perché il giudice spiega che la pena base del reato è di tre anni ed è di per sé sufficiente a revocare il beneficio.

A questo proposito, non sussiste il vizio denunciato, anche perché la sentenza di condanna evidenzia che sia il capo n) sia il capo z) della sentenza del Tribunale di Firenze sono aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7) cod. peli, e la pena inflitta per il reato più grave è di tre anni di reclusione, quindi superiore a due, per come richiesto dal comma 3 dell'art. 1 della legge sull'indulto. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché in contrasto con i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità: proprio alla stregua dell'arresto giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena (Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 10/12/2019, Figliomeni).

Nel caso di specie, la dichiarazione della recidiva è avvenuta nel giudizio sfociato nella condanna inflitta dalla Corte di appello di Firenze divenuta irrevocabile il 9.5.2021 alla pena anni sei, mei uno e giorni 18 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa per ulteriori furti commessi dal 25.2.2009 al 10.5.2009, quindi per nuovi reati commessi nel quinquennio dall'entrata in vigore nel 2006 della legge sull'indulto. A questo effetto va tenuto conto del momento di consumazione del reato, non al momento formale di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come sostenuto invece in ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in f