Cassation appeal dismissed as untimely for alleged sentencing error exceeding statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because it was filed over 180 days after the contested judgment, violating the strict time limit for extraordinary remedies. The appellant claimed a material error in the sentence calculation, but the Court found no actual error since the penalty was already reduced from 20 to 19 years and 8 months. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Extraordinary appeals for alleged material errors in sentencing are strictly time-bound, and failure to file within the prescribed period renders them inadmissible regardless of the absence of actual judicial error.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGIO ALESSANDRO nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/spite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY ef24-e. (LA_ ci-tjUJ -13 p.Yek9 41-(k. C-0)Ott 2.-LOA-ue udito il dpmsore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 dicembre 2023 la Corte di Appello di Palermo ha qualificato in termini di ricorso straordinario ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. una domanda di correzione di un preteso errore materiale, introdotta da D' Ambrogio Alessandro. In particolare, la domanda - depositata il 31 ottobre 2023 - concerne un preteso errore di determinazione della pena compiuto da questa Corte di Cassazione nell'ambito della decisione numero 31012 del 20 ottobre 2020, depositata il 6 novembre del 2020.
2. Il ricorso, così come qualificato, va dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo decorsi più di centottanta giorni tra il deposito della sentenza (n. 31012 del 2020) e quello dell'atto con cui si evidenziava l' ipotetico errore. 2.1 Peraltro, va rilevato che nessun errore è intervenuto durante il giudizio di legittimità. La pena per il D'Ambrogio è stata rideterminata in quella di anni 19 e mesi 8 di reclusione. Si tratta di una rideternninazione, posto che la decisione di merito allora impugnata aveva calcolato la pena in anni 20 di reclusione.
Le modalità di determinazione, in fatto e in diritto, sono indicate alle pagine 8-10 della sentenza di questa Corte di Cassazione. Non vi è, dunque, alcun intervento ex officio da adottare. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 marzo 2024 I