Sentenza — n. 28394/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa in data 12 giugno 2023 ha dichiarato inammissibili le istanze proposte da Esposito Luca in terna di misure alternative. 1.1 In motivazione si evidenzia che i titoli di reato in espiazione sono tutti aggravati dalla finalità di agevolazione di una organizzazione mafiosa e, pertanto, rientrano nella previsione di legge di cui all'art. 4 bis ord.pen. cd. prima fascia. Si evidenzia che Esposito non ha collaborato con la giustizia e che non vi sono elementi per ritenere che la collaborazione sia impossibile o inesigibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, in particolare, pur decidendo dopo la variazione legislativa dell'art. 4 bis (attuata con il d. I. n.162 del 2022) non applica il nuovo testo di legge, come era tenuto a fare (la normativa sopravvenuta è da ritenersi più favorevole). Ciò appare evidente dal tenore della ordinanza, ove continua a farsi menzione - quale unica modalità di superamento della ostatività - alla collaborazione con la giustizia, aspetto non in linea con il nuovo testo legislativo. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuova e complessiva valutazione delle domande.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUCA nato a NAPOLI il 21/04/1985 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/senlite le conclusioni del PG R. 4.4)-‘,1{2,‘„sLo &LA.. cot t‘,t9A)2-te-t.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa in data 12 giugno 2023 ha dichiarato inammissibili le istanze proposte da Esposito Luca in terna di misure alternative. 1.1 In motivazione si evidenzia che i titoli di reato in espiazione sono tutti aggravati dalla finalità di agevolazione di una organizzazione mafiosa e, pertanto, rientrano nella previsione di legge di cui all'art. 4 bis ord.pen. cd. prima fascia. Si evidenzia che Esposito non ha collaborato con la giustizia e che non vi sono elementi per ritenere che la collaborazione sia impossibile o inesigibile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Esposito Luca. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente la attuale pericolosità dell'Esposito, posto che costui è detenuto da tre anni (con residuo pena di due anni) e dagli atti emerge il buon comportamento tenuto in sede di espiazione. Il marginale coinvolgimento nei fatti andava valutato quantomeno come ipotesi di collaborazione impossibile. Si rappresenta, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella decisione n.32 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto un profilo - preliminare - di individuazione della disciplina di legge applicabile.
2. Il Tribunale, in particolare, pur decidendo dopo la variazione legislativa dell'art. 4 bis (attuata con il d. I. n.162 del 2022) non applica il nuovo testo di legge, come era tenuto a fare (la normativa sopravvenuta è da ritenersi più favorevole). Ciò appare evidente dal tenore della ordinanza, ove continua a farsi menzione - quale unica modalità di superamento della ostatività - alla collaborazione con la giustizia, aspetto non in linea con il nuovo testo legislativo. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuova e complessiva valutazione delle domande.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso in data 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P