Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of genuine repentance and active criminal group presence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Pietro Papale's appeal against the Rome Supervision Tribunal's order extending his differentiated prison regime. The Tribunal denied the extension because the Ascione-Papale clan remained active in Ercolano and Papale's confessions were deemed strategic rather than indicative of true repentance. The Court upheld this decision, ruling that the absence of significant behavioral changes and the continued leadership role within the criminal organization justified the continued restriction of contact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 bis ord. pen.; Art. 41 ord. pen.: The extension of a differentiated prison regime requires a concrete assessment of the inmate's repentance and the current threat level; mere admissions of guilt without significant behavioral changes or the persistence of the criminal group's activity do not justify the termination of such measures.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPALE PIETRO nato a TORRE DEL GRECO il 28/06/1982 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/svrtite le conclusioni del PG 1-C.Q.At (Lett L.u . c_42.2..tcui›c• 51>e, (~‹
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2023 ha respinto il reclamo proposto da Papale Pietro classe 1982 avverso il decreto ministeriale (del 5 gennaio 2023) di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41 bis ord.pen. In motivazione si afferma, in sintesi, che:
a) il Papale è detenuto dal 2008 per i delitti di omicidio ed associazione di stampo mafioso con posizione direttiva; b) è sottoposto al regime differenziato dal 22 gennaio 2015;
c) il clan Ascione-Papale risulta essere ancora attivo nel territorio di Ercolano. Nel valutare le doglianze difensive, si afferma che nessun reale fattore di attenuazione della pericolosità è emerso. In particolare, la confessione resa in sede processuale (omicidio Scarrone e Serra) non appare indicativa di effettiva revisione critica delle proprie scelte, essendo funzionale ad ottenere una condanna di minor peso. Va pertanto ritenuta necessaria la proroga del regime differenziato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore — Papale Pietro. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice in rapporto alla carenza della istruttoria. Si ribadisce che le note della D.N.A. e della D.I.A. non erano aggiornate e ciò si riflette sulla complessiva adeguatezza del giudizio formulato. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su aspetti decisivi. La motivazione sarebbe meramente apparente. Il Tribunale si è basato su fatti datati, sulla mera biografia criminale del detenuto e non ha valutato gli aspetti favorevoli. Del tutto assertiva la tesi secondo cui le dichiarazioni confessorie erano strumentali al ridimensionamento della sanzione. Vengono esibiti atti a sostegni della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il Tribunale ha dato atto della presenza di pareri aggiornati provenienti dalla D.D.A. di Napoli e dalla Direzione Polizia Anticrimine. Se dunque alcune autorità non hanno fatto pervenire il parere da ciò non può derivare la nullità della decisione, in presenza di un quadro informativo comunque aggiornato.
3. Quanto al secondo motivo va rilevato che il ruolo direttivo svolto - in libertà - dall'attuale ricorrente, in una con la attuale permanenza del sodalizio e con l'assenza di concreti indici di ravvedimento, è indicativo della permanente necessità di inibizione dei contatti, come ritenuto dal Tribunale. L'avvenuta ammissione degli addebiti, pur rilevante, è stata oggetto di apprezzamento e non rappresenta, in assenza di rilevanti mutamenti della condotta del Papale, un (indice univoco di inizio di un effettivo ravvedimento, così come ritenuto dal Tribunale. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore r , iIal cPresidenteom oR oc c h i