Cassation court annuls detention order due to lack of prior adversarial proceedings on new cryptographic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Tribunal of Catania's order detaining correspondence, which had been based on a new argument regarding the recipient's identity rather than the sender's status. The appellant argued that the court's reasoning was flawed because it introduced a 'cryptic' element without providing the recipient an opportunity to respond to this specific point beforehand. The court ruled that the absence of this prior adversarial hearing rendered the decision precarious and ordered a new trial to properly evaluate the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 ter ord.pen.; Art. 41 bis ord.pen.: The introduction of new factual grounds for correspondence detention that were not previously contested violates the principle of adversarial proceedings, necessitating the annulment of the decision and remittal for a new judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/stree le conclusioni del PG O.r poLo ,Q.0 oto teQ_ cau c.C41 2-0 e. (41 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di Catania ha respinto il reclamo - ex art. 18 ter ord.pen. - in tema di trattenimento della corrispondenza (provv. Corte Assise Appello del 21 giugno 2023) proposto da Attanasio Alessio (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.). 1.2 In motivazione si afferma, in sintesi, che : - si condivide con la difesa del reclamante la necessità, ai fini del trattenimento, di rinvenire un elemento grafico tale da concretizzare il sospetto della esistenza di un messaggio criptico e non - come sostenuto dal giudice di primo grado - la semplice idertítà del destinatario (altra persona sottoposta al regime differenziato); - tuttavia tale elemento esiste, nell'ambito della lettera di accompagnamento vergata dall'Attanasio (trattandosi, per il resto, di un provvedimento giurisdizionale), in quanto la stessa contiene un termine poco chiaro (lì dove si parla di una 'ratifica' di pregresse ordinanze emesse in suo favore).
Viene pertanto confermato, sulla base di detta argomentazione, il trattenimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Attanasio Alessio, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice ed apparenza di motivazione. Si ritiene la decisione non rispettosa dei contenuti dell'art. 18 ter ord.pen., nonchè lesiva delle prerogative difensive. In particolare, nella 'nuova' motivazione espressa il Tribunale avrebbe - in sostanza - ritenuto criptico un passaggio esplicativo che non può dirsi tale. Attanasio, in particolare, avrebbe spiegato al destinatario che in ragione della interruzione del precedente periodo detentivo è stata richiesta al Tribunale di Sorveglianza una 'ratifica' delle precedenti decisioni emesse in tema di tutela dei diritti ex art. 35 bis ord.pen. . Viene allegata documentazione a sostegno. Il trattenimento, dunque, non si fonderebbe su reali esigenze di prevenzione o di tutela della sicurezza pubblica.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II Tribunale ha realizzato una variazione totale del contenuto argomentativo della prima decisione, posto che alla 'qualità soggettiva' del destinatario (quale ragione di trattenimento) si è sostituito un preteso profilo criptico della comunicazione. Ciò è di certo consentito, in rapporto al principio di libera valutazione degli atti (restando nel solco della devoluzione) anche nell'ambito di una procedura a vocazione impugnatoria (quale è il reclamo), ma la assenza di un contraddittorio preventivo - sul profilo evocato - rende 'precaria' la decisione lì dove la critica esposta solo con il ricorso sia non manifestamente infondata. 3.2 Ed è questo il caso che ci occupa, posto che il contenuto del ricorso introduce una chiave esplicativa del contenuto della missiva - non esposta in precedenza perché non necessaria - che obiettivamente rende necessaria una rivalutazione di merito del contenuto del provvedimento di trattenimento.
Va pertanto disposto l'annullamento della decisione per una nuova valutazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere es