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Sentenza — n. 28008/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances due to habitual criminality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Morello's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of his conviction for failing to carry his residence permit. Morello argued that the lower court failed to explicitly address his request for generic mitigating circumstances under Article 131 bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court implicitly rejected this request by highlighting Morello's habitual conduct and numerous prior criminal records, which adequately explained the decision without needing a separate explicit statement.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: A sentence is not censurable in a court of appeal for not explicitly addressing a specific mitigating circumstance deduction if the reasons for the decision are adequately explained within the overall motivational framework.

Parole chiave

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lack of reasoning generic mitigating circumstances habitual criminality court of appeal penal code article 131 bis durata del soggiorno rinnovo del permesso di dimora proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 131 bis cod. pen.
d. Igs. 159 del 2011, art. 75 comma 2
Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 11 novembre 2022 con la quale Maurizio Morello è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2 d.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013
275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
256340; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLO MAURIZIO nato a VOGHERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 11 novembre 2022 con la quale Maurizio Morello è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con la prescrizione di portare con sé la carta di permanenza, veniva controllato in Pavia, il 04/03/2019, sprovvisto del suddetto documento.

2. Ricorre Maurizio Morello, a mezzo del difensore avv. Ilaria Sottotetti, che, con un unico motivo, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulata in atto di gravame.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Assunta Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere indicato con esattezza i motivi di gravame, tra i quali quello relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze innominate, lo ha implicitamente disatteso, dal momento che, come condivisibilmente argomentato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, nell'escludere la possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha evidenziato l'abitualità della condotta del Morello, gravato da plurimi precedenti penali.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual