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Sentenza — n. 27673/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27673/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Frosinone in data 8 gennaio 2024 e quella del Giudice di pace di Ferentino del 5 luglio 2023, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 267/2022 r.g.n.r. nei confronti di Dario Cardinali, imputato dei reati di cui agli artt. 581 cod. pen. e 612 cod. pen. contestati come commessi ai danni di Angelo Cardinali. 1.1. Si tratta di procedimento originariamente incardinato presso il Giudice di pace di Ferentino il quale, ravvisando la sussistenza di altro procedimento a parti invertite, incardinato presso il Tribunale di Frosinone, a questo connesso, con provvedimento del 5 luglio 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria superiore ritenendone la competenza.

Regesto Legislator

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artt. 581 cod. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 27673/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione processuale del medesimo caso loro deferito. 2.11 conflitto sollevato deve essere risolto attribuendo la competenza del Tribunale di Frosinone.Ai fini della determinazione della competenza per materia l'art 6, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra procedimenti.

Parole chiave

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giudice di pace conflitto genitoriale conflitto di giurisdizioni membri della famiglia allegazioni contraddittorie di persecuzione credito contestato

Disposizioni normative citate

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artt. 581 cod. pen
nei confronti di Dario Cardinali, imputato dei reati di cui agli artt. 581 cod. pen.
art. 12 cod. proc. pen
art. 612 cod. pen
(capo c) e art. 612, comma secondo, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI FROSINONE nei confronti di: GIUDICE DI PACE DI FERENTINOcon ordinanza del 8/01/2024 del Tribunale di Frosinone udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, che ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di Pace.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Frosinone in data 8 gennaio 2024 e quella del Giudice di pace di Ferentino del 5 luglio 2023, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 267/2022 r.g.n.r. nei confronti di Dario Cardinali, imputato dei reati di cui agli artt. 581 cod. pen. e 612 cod. pen. contestati come commessi ai danni di Angelo Cardinali. 1.1. Si tratta di procedimento originariamente incardinato presso il Giudice di pace di Ferentino il quale, ravvisando la sussistenza di altro procedimento a parti invertite, incardinato presso il Tribunale di Frosinone, a questo connesso, con provvedimento del 5 luglio 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria superiore ritenendone la competenza.

Si fa riferimento, in particolare, al procedimento per i reati di cui agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen. (capo c) e art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo d) contestati a Dario Cardinali come commessi, il primo, ai danni del fratello Ferdinando, il secondo, ai danni del fratello Ferdinando e del nipote Angelo. 1.2. Il Tribunale di Frosinone, richiamato l'art. 6 d. 1gs. n. 274 del 2000, ha escluso che, nel caso di specie, si potesse ravvisare un'ipotesi di concorso formale tra i reati e ha sollevato, pertanto, conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti a questa Corte.

2. Il Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, intervenuto con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall'art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha concluso chiedendo che venga fissata la competenza del Giudice di pace di Ferentino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione processuale del medesimo caso loro deferito. 2.11 conflitto sollevato deve essere risolto attribuendo la competenza del Tribunale di Frosinone.Ai fini della determinazione della competenza per materia l'art 6, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra procedimenti.

A fronte di tale espressa previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore, opera soltanto in caso di concorso formale di reati e, cioè, solo se si tratta di più reati commessi con una sola azione omissione, dovendosi escludere l'operatività degli altri casi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. (tra gli altri, Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284211 — 01). Invero, per esservi concorso formale di reato, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia del giudice superiore, come sin qui descritta, è necessario che unica sia l'azione od omissione, la quale deve realizzare, quindi, contemporaneamente più violazioni della stessa o di diverse norme incriminatrici.

In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione delle regole sulla competenza nel caso in cui i reati di minaccia e di lesioni contestati all'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911 - 01. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, Corrado, Rv. 239406 - 01; Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, Soriano, Rv. 239240 - 01) Infine, va precisato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, quanto alla determinazione della competenza, questa deve avvenire avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc. Guida, Rv. 246782).

3. Nel caso di specie, l'esame degli atti ha consentito di riscontrare che, nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone, Dario Cardinali è imputato, oltre che del reato di cui all'art 612, comma secondo, cod. pen., commesso ai danni di Ferdinando e Angelo Cardinali, anche del reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma secondo, cod. pen., quest'ultimo commesso in danno di Ferdinando Cardinali (capo c). Il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., è contestato a Dario Cardinali, per aver minacciato di morte non solo il fratello, Ferdinando Cardinali, ma anche il nipote Angelo Cardinali, rivolgendo loro frasi "del tipo" (cfr. testualmente, decreto di citazione diretta a giudizio del 9 giugno 2023) ormai me te piglio tutto, ti rovino, vi ammazzo tutti, fatti commessi in Anagni, il 21 maggio del 2021.

Nel procedimento pendente dinanzi al Giudice di pace di Ferentino, risulta che a Dario Cardinali sono contestati i reati di cui agli artt. 531, 612 cod. pen., per avere, dapprima, colpito con un pugno al capo Angelo Cardinali, percuotendolo, successivamente, minacciato di un danno ingiusto il medesimo Angelo Cardinali, profferendo contro lo stesso le parole "vi ammazzo tutti, ve la faccio pagare", fatto commesso in Anagni, il 21 maggio del 2022. Dunque, senz'altro, tenuto conto dei luoghi indicati come commissione dei fatti (Anagni) oggetto di contestazione e della data (21 maggio 2022), si tratta di condotta attuata nel medesimo contesto, spazio-temporale, così come la contestazione di cui all'art. 612 cod. pen., di entrambi i proc:edimenti, risulta, per come descritta nella imputazione, assolutamente sovrapponibile.

Circostanza che giustifica, già, l'attribuzione della competenza al giudice superiore. In ogni caso, si rileva che la condotta di lesioni personali (contestata, dinanzi al Tribunale di Frosinone, come commessa ai danni di Ferdinando Cardinali) e quella di percosse (contestata, dinanzi al Giudice di pace di Ferentino, come commesse ai danni di Angelo Cardinali) risultano contestate, allo stato, come attuate da Dario Cardinali, nel corso della medesima azione, alla stregua dalla descrizione delle condotte che si ricava dai capi di imputazione, unica che, in questa sede, può essere esaminata ai fini dell'individuazione del giudice competente. 4.Ne discende che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Frosinone, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribun