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Sentenza — n. 27661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued that the lower court failed to prove criminal responsibility beyond reasonable doubt regarding weapons found in the appellant's home. The court rejected this, ruling that the appeal merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a critical comparison or new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments rejected in lower proceedings without a critical comparison to the original reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical comparison reiteration of rejected arguments appellate court reasoning criminal responsibility proof porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La difesa di Luca De Angeli ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensil dell'art. 616 cod.
art. 697 cod. pen
895 del 1967; 8), detenzione di diversi proiettili e munizioni, reato di cui all'art. 697 cod. pen.; C), ricettazione delle armi detenute, reato di cui all'art.
art. 648 cod. pen
pen.; C), ricettazione delle armi detenute, reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensil dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ANGELE LUCA nato a PIETRASANTA il 09/01/1976 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA i che ha corcluso chiedendo f udito il difensore Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Gaeta, Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuti il vizio parziale di mente e la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava Luca De Angeli alla pena di un anno e otto mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i seguenti reati ascritti a costui: A) detenzione illegale di armi comuni da sparo, reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967; 8), detenzione di diversi proiettili e munizioni, reato di cui all'art. 697 cod. pen.; C), ricettazione delle armi detenute, reato di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Con sentenza del 26 aprile 2023, la Corte di appello di Genova, adita dall'imputato, confermava la sentenza di condanna. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, gli oggetti erano stati reperiti nell'abitazione dell'imputato in esito a una perquisizione svolta il 18 agosto 2018 mentre l'imputato era detenuto. Esse non erano state reperite in occasione di una precedente perquisizione svolta il 19 ottobre 2017, il giorno dopo l'arresto dell'imputato.

3. La difesa di Luca De Angeli ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di sussistenza della responsabilità penale dell'imputato. La difesa evidenzia che al momento della seconda perquisizione, finalizzata al ritrovamento di armi nell'abitazione di De Angeli, l'imputato era ristretto in carcere dal 18 ottobre 2017. Ad avviso della difesa, neppure poteva ritenersi dirimente il fatto che la seconda perquisizione era stata più accurata della prima, avvenuta il 19 ottobre 2017, in occasione dell'arresto dell'imputato. Per la difesa, non sarebbe stata provata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). È stato precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, e il ricorrente si limiti, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). 1.2.

In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno ma sono inammissibili, come anticipato. Il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di rinnovamento - inammissibile in questa sede di legittimità - del giudizio già compiuto in sede di merito. La Corte di appello ha ragionevolmente affermato l'attribuzione all'imputato della detenzione delle armi, che erano celate in un nascondiglio ricavato dietro il battiscopa in marmo del vano sottoscala dell'abitazione dell'imputato.

Peraltro, il giudice del gravame ha coerentemente ritenuto irrilevante il fatto che le armi furono rinvenute soltanto dopo la seconda perquisizione, compiuta dopo un anno dall'arresto di De Angeli. A fronte della chiarezza espositiva e della congruità delle argomentazioni logico-giuridiche presenti nella sentenza impugnata, le doglianze difensive si presentano meramente riproduttive delle censure avanzate in sede di appello. Il provvedimento, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensil dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell