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Sentenza — n. 27443/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27443/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Roma in composizione monocratica.

Regesto Legislator

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art. 30 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27443/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Roma in composizione monocratica.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio forza di cosa giudicata diritto romano revisione della sentenza penale esecuzione della sentenza competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 30 cod. proc. pen
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Latina, in composizione collegiale ed in funzione dì giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 30 cod.
art. 671 cod. proc. pen
pen., nei confronti del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con riferimento al procedimento di esecuzione promosso da Giuseppe Di Silvio, con istanza del 9 novembre 2023, per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 28 cod. proc. pen
Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 11/04/2024; nei confronti del Tribunale di Roma; nel procedimento a carico di: DI SILVIO GIUSEPPE nato a Latina il 30/05/1985; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma. r

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Latina, in composizione collegiale ed in funzione dì giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con riferimento al procedimento di esecuzione promosso da Giuseppe Di Silvio, con istanza del 9 novembre 2023, per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, si era dichiarato incompetente a norma dell'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., con provvedimento del 13 febbraio 2024, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina in composizione collegiale, ritenuto competente ai sensi della citata disposizione avendo pronunciato - nei confronti del predetto condannato - la sentenza n.106/2013 divenuta irrevocabile il 28 settembre 2021.

Il Tribunale di Latina, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte affermando, invece, la competenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, atteso che l'ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di Giuseppe Di Silvio era quella pronunciata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 28 ottobre 2021 e divenuta irrevocabile il giorno 16 gennaio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro.

2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Roma in composizione monocratica.

3. Invero, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, si applica la regola generale fissata dall'art. 665, comma 4, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, salva la preminenza del giudice ordinario nei riguardi dei giudici speciali (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517; Sez. 1, n. 48860 del 07/10/2015, Mokthar, n. m.; Sez. 1, n. 2290 del 4 03/12/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. D'Andrea, Rv. 258004). 3.1. Al contrario l'individuazione dell'organo, monocratico o collegiale, all'interno del medesimo ufficio giudiziario ha rilievo in sede esecutiva, come si evince dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., al lume del quale se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

Si tratta di una norma introdotta dall'art. 206 d.lgs. n. 51 del 1998, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, la quale mira a disciplinare la competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito del tribunale, che può operare in diverse composizioni: essa costituisce l'esito della scelta affidata alla discrezionalità del legislatore, già ritenuta non suscettibile di censura sul terreno della legittimità costituzionale, in quanto non irragionevole (Corte cost., sent. n. 240 del 2000). Il comma 4-bis introduce quindi una deroga al principio dettato nel precedente comma 4 (che regola la competenza nel caso di provvedimenti emessi da più giudici) e non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione soltanto quando si tratti di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale, regolando la competenza nella relativa dialettica interna. 3.2.

Nel caso in esame, però, tale disposizione non può trovare applicazione atteso che i provvedimenti sono stati emessi da giudici differenti, di talché la fattispecie è regolata dalla disposizione di carattere generale in base alla quale il giudice dell'esecuzione competente è quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo che, nella fattispecie, è appunto il Tribunale di Roma in composizione monocratica.

4. In conclusione il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, cui vanno di conseguenza trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli a