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Sentenza — n. 27437/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying continuativity due to lack of clear judicial reasoning on criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order denying the continuativity of sentences in the execution phase. The applicant argued the judge failed to evaluate the proposed sentence despite the Prosecutor's dissent, while the Prosecutor requested annulment for legal violation. The court ruled the decision was invalid because the judge merely repeated the Prosecutor's doubts without providing a clear, motivated judgment on the existence of a single criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 188 disp. att. c.p.p.; Art. 81 c.p. In execution proceedings, the judge must provide a clear and unambiguous motivation regarding the existence of a single criminal design, rather than merely echoing the Prosecutor's doubts or citing time gaps without substantive analysis of the criminal intent.

Parole chiave

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continuazione in sede esecutiva disegno criminoso vizio della motivazione giudice dell'esecuzione art. 671 codice di procedura penale traffico grave di stupefacenti concorso materiale di reati formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Marjo BEQIRAJ volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod.
Art. 188 disp. att. c.p.p.
Art. 81 c.p.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Marjo BEQIRAJ volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
tra tre sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 188 disp. att. cod. proc. pen
Piero Venturi, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 188 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994
Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv.
Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013
Corte Costituzionale n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEQIRAJ MARJO nato in ALBANIA il 15/09/1986 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del GIP del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Aldo ESPOSITO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Marjo BEQIRAJ volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra tre sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (1. GIP del Tribunale di Rimini in data 27 novembre 2018, per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commesso in data 9 giugno 2018, con arresto in flagranza;

2. GIP del Tribunale di Pesaro in data 11 dicembre 2019, per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commesso fino al 6 settembre 2019;

3. GIP del Tribunale di Pesaro in data 6 dicembre 2021, per art. 73 TU Stup., commesso da maggio 2019 a marzo 2020, pena già unificata in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 2).

2. Ricorre Marjo BEQIRAJ, con i difensori avv. Gianluca Malavasi e avv. Piero Venturi, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 188 disp. att. cod. proc. pen. e 81 cod. pen., e il vizio della motivazione perché, nonostante il dissenso del pubblico ministero, il giudice doveva valutare la pena proposta ed eventualmente applicare quella ritenuta congrua. Del resto, la continuazione è stata erroneamente negata mentre i reati sono stati commessi «per provvedere al proprio sostentamento ed a soddisfare i propri desiderata mediante, appunto, attività illecite».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).Secondo l'id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così già:

Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendo la giurisprudenza chiarito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).

3. Ciò premesso, il ricorso è fondato perché correttamente deduce l'assenza di motivazione. Orbene, il giudice dell'esecuzione si è limitato a richiamare, nel provvedimento vergato a mano, le "perplessità" rappresentate dal pubblico ministero nel proprio parere, mentre avrebbe dovuto esprime un giudizio chiaro e univoco, cioè scevro da perplessità e tentennamenti. Del resto, il parere del pubblico ministero è, quanto alla sussistenza del medesimo disegno criminoso, del tutto laconico sicché non può sostituire l'apparato giustificativo del provvedimento del giudice. 3.1.

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013), proceda, nella piena libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, a nuovo giudizio, facendo applicazione dei richiamati principi e soffermandosi, in particolare, sulle caratteristiche dei reati e delle condotte, nonché sull'esistenza di elementi sintomatici oppure escludenti la predicata esistenza dell'unicità del disegno criminoso, all'esito del quale darà conto delle proprie determinazioni con una motivazione che ponga rimedio al rilevato vizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di