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Sentenza — n. 27430/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continued crimes as prior rejection bars new request under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the request for continued crimes had already been rejected by the trial court and the execution judge. The appellant argued for a new continuation based on temporal proximity and common economic motive, but failed to address the prior exclusions. The court ruled that since the continuity was previously excluded, the current appeal lacked critical substance and violated the principle of the third excluded.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A request for continued crimes is inadmissible if it has already been excluded by the trial judge, as the prerequisite for applying the continuity provision is no longer met.

Parole chiave

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continued crimes procedural inadmissibility third excluded principle execution judge prior rejection reiterazione di reati penali criminalità persistente continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Viene perciò meno il presupposto applicativo dell'art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Viene perciò meno il presupposto applicativo dell'art. 671 cod. proc. pen., il quale richiede che la continuazione «non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione».
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11073 del 2020
2 (il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile da Sez. 2, n. 11073 del 2020).
Sez. 7, n. 8044 del 2023
tra tutti i reati giudicati con le richiamate tre sentenze era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza della Corte d'appello di Palermo in data 6 novembre 2021 (il ricorso è stato dichiarato inammissibile da Sez. 7, n. 8044 del 2023).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALGERI LEONARDO nato a PALERMO il 21/05/1979 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Leonardo ALGERI volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra tre sentenze (1. Tribunale di Palermo in data 17 dicembre 2016;

2. Corte d'appello di Palermo in data 25 gennaio 2019;

3. Corte d'appello di Palermo in data 19 febbraio 2019), trattandosi in parte della riproposizione di istanza già rigettata dal giudice di merito e dal giudice dell'esecuzione e comunque infondata.

2. Ricorre Leonardo ALGERI, a mezzo del difensore avv. Vincenzo Giambruno, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, in ragione della vicinanza temporale tra i reati e del comune movente economico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È decisivo il rilievo, ampiamente sviluppato dal giudice dell'esecuzione e non contraddetto dalla difesa, secondo il quale l'istanza di continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze indicate al n. 1 e n. 2 era già stata avanzata nel corso del giudizio di cognizione, venendo rigettata proprio con la sentenza n. 2 (il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile da Sez. 2, n. 11073 del 2020). Viene perciò meno il presupposto applicativo dell'art. 671 cod. proc. pen., il quale richiede che la continuazione «non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione». Il totale silenzio del ricorso su questa specifica questione ne impone la declaratoria di inammissibilità.

3. Del resto, l'avvenuta esclusione da parte del giudice della cognizione della continuazione tra i fatti giudicati con le due citate sentenze implica che il ricorso avrebbe dovuto prospettare, non già la sussistenza della continuazione tra tutti e tre gli episodi, ma introdurre una specifica critica al rigetto della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza n. 1 e quelli giudicati con la sentenza n. 3, non essendo logicamente ammissibile, per il «principio del terzo escluso», una complessiva unificazione di tutti e tre gli episodi, dopo che tra due di essi la continuazione è stata esclusa.4.

D'altra parte, analoga precedente istanza ex art. 671 cod. proc. pen. tra tutti i reati giudicati con le richiamate tre sentenze era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza della Corte d'appello di Palermo in data 6 novembre 2021 (il ricorso è stato dichiarato inammissibile da Sez. 7, n. 8044 del 2023). Anche sul punto il ricorso è silente. 4.1. È, quindi, priva di capacità critica la doglianza difensiva, peraltro formulata unicamente in termini di violazione di legge, che censura, con deduzioni in fatto, le motivate valutazioni reiteratamente compiute dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a