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Sentenza — n. 27429/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation service assignment, citing negative conduct and lack of reliable work.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Matteo Morganti's appeal against the Rome Supervision Tribunal's rejection of his request for social service probation. Morganti argued the tribunal ignored his job and the recent, non-final arrest for drug trafficking, claiming these should not negatively impact his case. The court ruled the appeal unfounded because the alleged job was a temporary free training course, the drug arrest occurred while he was already under review, and the tribunal correctly assessed his lack of reliability.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: The granting of social service probation requires a comprehensive assessment of the convict's current conduct and recent behavior, where negative events like pending drug charges outweigh temporary or non-essential employment to prevent recidivism.

Parole chiave

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probation service assignment social service probation drug trafficking arrest lack of reliability recidivism prevention supervision tribunal appeal conditional sentence execution provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, per quanto qui interessa, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 - dep. 2019, Fusillo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORGANTI MATTEO nato a ALATRI il 21/04/1991 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, per quanto qui interessa, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell'interesse di Matteo MORGANTI.

2. Ricorre Matteo MORGANTI, a mezzo del difensore di fiducia avv. Giampiero Vellucci, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione perché il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell'attività lavorativa e del fatto che il recente arresto per concorso nella detenzione a fine dì spaccio di droga ha, poi, condotto alla più lieve misura dell'obbligo dì presentazione alla polizia giudiziaria, fermo restando che la non definitività dell'accertamento giudiziale impedisce di valutare il fatto in danno del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). 2.1.

La doglianza, che denuncia l'omesso esame della presunta disponibilità di un'attività lavorativa, è infondata perché si tratta di una attività gratuita dì formazione a tempo determinato (14 marzo 2024) che non è decisiva alla luce della complessiva valutazione negativa compiuta dal Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai finì della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 - dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). 2.2 II provvedimento impugnato, di contro, evidenzia l'assenza dell'avvio della revisione critica desunto dal recente arresto per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti in concorso.

Si tratta di una rilevante evenienza, che il ricorso svaluta in modo generico, nella quale è incappato il condannato mentre era in attesa dell'esame della istanza di misure alternative e che, per tale ragione, ferma la definitiva valutazione di essa che spetta al giudice di quel procedimento, non può non essere considerata nell'ottica che qui interessa. Il ricorso, oltre a sminuire la rilevanza di tale elemento, si limita a segnalare la mancanza di definitività dell'accertamento, ma non critica specificamente la prudente valutazione effettuata in proposito dal Tribunale di sorveglianza: del resto, il fatto materiale non è contestato dal condannato, sicché è stato giustamente considerato.

Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, correttamente evidenziato la mancanza di affidabilità del condannato.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese