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Sentenza — n. 27422/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for continued crimes due to lack of specific proof of criminal intent unity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic successfully appealed an execution order that had recognized the continuity of multiple robbery crimes. The lower court had applied a generic standard regarding the unity of criminal intent without sufficiently analyzing the specific facts of each offense. The Supreme Court annulled the decision because the reasoning failed to demonstrate the specific criminal project uniting the acts, merely relying on general similarities like location and time.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of criminal continuity requires a specific judicial finding of a unified criminal project, which cannot be inferred from generic similarities but must be proven through a logical analysis of the specific circumstances of each act.

Parole chiave

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criminal continuity unity of criminal project execution order annulment robbery crimes judicial reasoning standard reati violenti sanzioni penali furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone una riconsiderazione dei singoli fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Il Tribunale quale giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la disciplina della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone una riconsiderazione dei singoli fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
256307, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROVIGOnel procedimento a carico di: LI XING DONG (CUI 05FVBCK) nato il 01/01/1987 avverso l'ordinanza del 02/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il procuratore generale, Francesca Costantini, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ricorre avverso l'ordinanza emessa il 2.1.2024 e depositata il 3.1.2024 dal Tribunale Rovigo nei riguardi di Li Xíng Dong, difeso dall'avv. Giuseppe Muzzupappa, che ha presentato memoria e conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale quale giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la disciplina della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. ed ha rideterminato per gli stessi la pena complessiva in anni 8, mesi 8 ed euro 3.300.000 di multa.

In particolaha unificato i reati giudicati con: - Sentenza del Tribunale di Padova del 12.12.2019 irrevocabile 11 12.2.2019 per rapina e lesioni commesse a Saonara il 29.8.2018; - Sentenza del Gip del Tribunale di Venezia dell'8.6.2020 confermata dalla Corte di appello di Venezia del 11.1.2021 per rapine commesse a Venezia e Mestre il 20.7.2018; - Sentenza del 16.6.2020 della Corte di appello di Trieste irrevocabile il 1.9.2020 per i reati di rapine e lesioni commessi a San Pier D'Isonzo il 9.2.2018e a Fontanafredda tra il 1.7.2018 e il 2.7.2018. - Sentenza del Gup del Tribunale di Rovigo del 25.5.2022 irrevocabile dal 22.6.22 per il delitto d rapina aggravata commesso a Badia Polesine il 24.7.2018, che aveva già riconosciuto la continuazione con quelli giudicati dalla Corte di appello di Venezia in data 11.1.2021;

Lamenta il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che trattavasi di rapine commesse con l'uso di armi pistole o coltelli in più persone, in luoghi di privata dimora col medesimo modus operandi con minaccia o violenza alla persona, con commissione di lesioni personali in alcuni casi e in zone geografiche comprese tra il Veneto ed il Friuli, in tempi ravvicinati, quindi indicando elementi troppo generici, comuni a tuti i fatti di rapina commessi in luoghi di privata dimora. In particolare, i fatti di reato commessi a Saonara, San Piero d'Isonzo e Fontanafredda sono stati commessi con diverse modalità e con diversi complici, apparendo all'evidenza realizzati in modo occasionale, quale frutto di una scelta di vita e non in esecuzione di un'unica programmazione iniziale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è fondato. 1.1. L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone una riconsiderazione dei singoli fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo la violazione della stessa specie o da un programma generico di attività delittuosa da eseguire nel tempo, secondo contingenti opportunità anche se dovuta a una determinata scelta di vita (tra le molte, Sez. 1 n. 35797 del 12/05/2006, Sez. 1 n. 34259 del 18/06/2015); la prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio, attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere illeciti in forza di un singolo impulso, anziché con spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Tali indici, (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; sicché l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

E' altresì consolidato il principio per cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 - 01).

Nel caso in esame, come rilevato dal PM ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato si presenta carente, in quanto il giudice dell'esecuzjone A non ha svolto una effettiva disamina dei singoli fatti di reato, tenendo conto delle circostanze emerse in ciascun provvedimento di condanna, né ha indicato direttamente un elemento concreto per valutare la dichiarata unicità del disegno criminoso, limitandosi a richiamare, ma in modo generico, alcuni elementi quali: la omogeneità delle rapine, solo in alcuni casi accompagnate da lesioni, la zona geografica di commissione, peraltro molto ampia, il fatto che si trattasse di reati commessi in concorso, ma senza indicare se si trattasse dei medesimi concorrenti.

Nel provvedimento impugnato si è fatto inoltre un generico riferimento al già avvenuto riconoscimento della continuazione per i reati relativi alle sentenze n.

4) e n. 2), senza tuttavia procedere ad un confronto di tali fatti con quelli oggetto delle altre sentenze di cui alla richiesta al fine di verificare la riconducibilità degli stessi al disegno criminoso delineato in sede di cognizione.

2. All'accoglimento del ricorso consegue il rinvio al Tribunale d2covti ti(e2„.74.)4L„0 svolgerà un nuovo giudizio sull'istanza, in ossequio alla sentenza n. 183 del ) 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata c