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Sentenza — n. 27162/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention, upholding trial court's assessment of danger and criminal environment links.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gaetano Santaniello's appeal against the home detention order confirmed by the Naples Review Tribunal. Santaniello argued the lower court relied solely on guilt indicators while ignoring his lack of criminal record and the accidental nature of the shooting. The court ruled that the review of precautionary measures is limited to checking for legal reasoning flaws, not re-evaluating factual evidence or subjective characteristics.

Regesto Legislator

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Art. 274, 275 c.p.p.; The review of precautionary measures is restricted to verifying the logical consistency of the reasoning and the presence of significant legal grounds, excluding any power to re-examine factual elements or subjective traits of the accused.

Parole chiave

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precautionary measures review home detention appeal logical consistency of reasoning factual evidence re-evaluation subjective characteristics assessment criminal environment links procedural penalty costs assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 274 c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano
(Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv.
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO GAETANO nato a MILANO il 25/06/1977 avverso l'ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, dott. PIETRO GAETA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che disponeva nei confronti di Santaniello Gaetano la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, nonché del delitto di omicidio preterintenzionale di Russo Concetta, quale conseguenza del delitto di detenzione di arma comune da sparo.

2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso Santaniello Gaetano a mezzo del difensore, lamentando l'errata applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione. 2.1. L'impugnato provvedimento sarebbe errato poiché confermativo di un'ordinanza genetica che non ha motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma che ha valutato unicamente i gravi indizi di colpevolezza, peraltro non in discussione, stante la confessione dell'indagato. Il Tribunale del Riesame, pur dando atto della grave negligenza e imprudenza che hanno caratterizzato la condotta del Santaniello, ha ritenuto la stessa sintomo di sconsideratezza e la gravità del fatto sintomo di pericolosità.

Nell'impugnato provvedimento non si sarebbe dato conto, al fine di valutare le esigenze cautelari del caso concreto, come rapportate alla personalità dell'indagato, della incensuratezza del medesimo, del suo regolare inserimento nel tessuto lavorativo di altra regione, della tragica occasionalità del fatto, collegato alla esecrabile abitudine di festeggiare il Capodanno sparando dei colpi d'arma da fuoco che avrebbero dovuto essere a salve; il fatto sarebbe ascrivibile, secondo il ricorrente, ad una tragica fatalità, collegata alla imperizia dell'indagato nel maneggiare le armi.

Se il Tribunale del Riesame avesse correttamente valutato tutti gli aspetti evidenziati nel ricorso sarebbe dovuto giungere a conclusioni differenti, attenuando la misura cautelare applicata. Disposta la trattazione scritta del procedimento, l'Avvocato generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761 - 01).

Tale controllo, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 0).

Il Tribunale del Riesame, nell'impugnato provvedimento, ha dato rilievo non solo alla imprudenza e negligenza dell'indagato, ma anche alla sua totale irresponsabilità, per avere portato una pistola in una casa gremita di persone, in un'occasione conviviale, nonostante la propria dichiarata inesperienza nell'uso della stessa. Ulteriore elemento sottolineato dal Tribunale di Napoli per delineare la personalità dell'indagato è l'aspetto, del tutto pretermesso nel ricorso, della disponibilità in capo al Santaniello di una pistola di illecita provenienza, sintomatica di collegamenti del medesimo con ambienti criminali;

è a tutti questi elementi, sintomatici, da un lato, di pericolosità e, dall'altro, di una incapacità di autocontrollo, che l'impugnato provvedimento ricollega la necessità di applicazione di una misura cautelare, quale quella applicata; gli aspetti della giovane età e della incensuratezza dell'indagato sono stati valorizzati nella scelta della misura, già nel provvedimento genetico. E' proprio il dato della contiguità con ambienti criminali, sussistente nonostante il radicamento lavorativo dell'indagato in altra regione, desumibile dalla disponibilità di un'arma provento di furto, che impone, secondo il Tribunale di Napoli, l'applicazione di una misura che rassicuri circa la cesura di tali contatti al fine di scongiurare la reiterazione di condotte analoghe.

2. La lettura dell'impugnata ordinanza rende evidente l'infondatezza della doglianza circa la manifesta illogicità della motivazione che la sottende: il Tribunale del Riesame ha dato conto di tutti gli aspetti evidenziati nel ricorso ed anche di altri che, come visto, il ricorso non ha preso in considerazione, per fondare la propria decisione, con un procedimento logico e privo di aporie e di contraddizioni. A fronte della assenza di illogicità evidenti del provvedimento e della congruità delle ragioni poste a sostegno della decisione, questa Corte, cui è demandato il controllo del provvedimento cautelare, non potendo riconsiderare a fini cautelari le condizioni soggettive dell'indagato, non può che rigettare il ricorso. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.