Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27160/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules Spoleto Tribunal has execution jurisdiction over confiscation revocation despite later Naples judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the competence of the Spoleto Tribunal to hear an execution incident regarding the revocation of a criminal confiscation order. Although the Naples Court of Appeal issued later final judgments, the Spoleto Tribunal was the last authority to render an irrevocable decision at the time the execution request was filed. The court applied the principle that execution jurisdiction is fixed at the moment of filing and follows the judge who last issued an irrevocable ruling against the accused.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 240-bis cod. pen.: Execution jurisdiction for third-party requests to revoke confiscation belongs to the judge who last issued an irrevocable ruling against the accused at the time of filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation revocation execution jurisdiction competence conflict irrevocable judgment third party request perpetuatio jurisdictionis criminal execution confisca dei beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
277484) —, la circostanza che il provvedimento di confisca sia stato assunto in sede di esecuzione, piuttosto che in cognizione, poiché ciò che importa è assicurare piena e ferma applicazione della voluntas legis in caso di plurimi titoli esecutivi a mente dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 5.2.
Art. 240-bis cod. pen.
306 del 1992 (art. 240-bis cod.
Art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
art. 240-bis cod. pen
306 del 1992 (art. 240-bis cod.
art. 676 cod. proc. pen
Nel caso in esame, in effetti, il Tribunale di Napoli, dopo avere adottato il provvedimento di rigetto con ordinanza ex art. 676 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023
Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, Confl. comp. in proc. Gasparrini
Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello
Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv.
Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid
269760; in tema di continuazione: Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv.259600; in tema di cumulo giuridicoiSez.
Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. competenza Corte appello Napoli
Jadid, Rv.259600; in tema di cumulo giuridicoiSez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. competenza Corte appello Napoli, Rv.
Sez. 1, n. 46612 del 03/10/2019, Confl. competenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere
282011; in tema di ordine di demolizione: Sez. 1, n. 46612 del 03/10/2019, Confl. competenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Rv.
Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M in proc. Santaniello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE SPOLETOnei confronti di: CORTE APPELLO NAPOLITRIBUNALE NAPOLInel procedimento di esecuzione promosso da: CAIAZZO Assunta, CAIAZZO Rosa, CAPUOZZO Antonio, CAPUOZZO Patrizio con l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza alla Corte di Appello di NAPOLI. udito il difensore avvocato LIGUORI ALFREDO del foro di NAPOLI, in difesa di CAPUOZZO PATRIZIO, CAIAZZO ROSA e CAIAZZO ASSUNTA, che conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza al Tribunale di Spoleto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 marzo 2024 il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto di competenza nei confronti della Corte d'appello di Napoli e del Tribunale di Napoli con riguardo all'incidente di esecuzione proposto in data 18 novembre 2015 nell'interesse di Assunta CAIAZZO, Rosa CAIAZZO, Antonio CAPUOZZO e Patrizio CAPUOZZO volto ad ottenere la revoca della confisca penale estesa, ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (art. 240-bis cod. pen.), ordinata dal Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, in data 6 giugno 2014 dei beni immobili intestati a detti terzi a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna a carico di Antonio CAIAZZO (sentenza Tribunale di Napoli in data 26 marzo 2007; sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 luglio 2009; sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli in data 3 ottobre 2012, irrevocabile in data 21 giugno 2013). 1.1.

Il giudice dell'esecuzione premette di essere stato investito della competenza a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli, in funzione del giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 gennaio 2021. A sua volta, la Corte d'appello di Napoli era stata investita della competenza dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'Il settembre 2018. 1.2. Il procedimento di esecuzione prendeva avvio in ragione della richiamata istanza di revoca della confisca presentata dai terzi estranei in data 18 novembre 2015 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione.

Detto giudice rigettava la richiesta con ordinanza in data 25 marzo 2017; avverso detto provvedimento gli interessati proponevano ricorso per cassazione che, con sentenza Sez. 1, n. 18.314 del 2018, veniva qualificato come opposizione a norma degli articoli 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen., con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Ricevuti gli atti dalla Corte di legittimità, il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'il settembre 2018, decidendo sull'opposizione, accoglieva l'eccezione di incompetenza promossa dalla parte e individuava la Corte d'appello di Napoli quale giudice competente per la fase esecutiva tenuto conto che il procedimento si era concluso con una parziale riforma in grado d'appello, sicché anche le questioni esecutive concernenti la posizione di Antonio CAIAZZO, imputato nel giudizio di merito, erano attratte dalla competenza del giudice di secondo grado.1.3.

La Corte d'appello di Napoli, con la richiamata ordinanza del 15 gennaio 2021, rilevava che la competenza per la fase esecutiva andava radicata, a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., presso il Tribunale di Spoleto a seguito del passaggio in giudicato in data 10 ottobre 2015 della sentenza pronunciata da quel Tribunale in data 20 maggio 2015 nei confronti di Antonio CAIAZZO; in particolare, il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Spoleto era successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti di Antonio CAIAZZO per il procedimento nell'ambito del quale è stato poi assunto il provvedimento di confisca in sede di esecuzione, sicché doveva farsi applicazione della richiamata regola generale sulla competenza in fase esecutiva. 1.4.

Come si è detto, a seguito della declinatoria di competenza della Corte d'appello di Napoli, il Tribunale di Spoleto sollevava conflitto di competenza, rilevando che, a seguito della richiamata pronuncia di legittimità, il giudizio di opposizione sulla disposta confisca era stato attribuito al Tribunale di Napoli e che, in ogni caso, l'opposizione avverso il rigetto della confisca presentata in data 17 febbraio 2017 al Tribunale di Napoli era stata proposta successivamente al passaggio in giudicato di altra sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14 dicembre 2015, sicché sarebbe priva di rilievo la pronuncia di condanna del Tribunale di Spoleto, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2015.

2. Le altre autorità in conflitto non facevano pervenire osservazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto: dal rifiuto dei giudici dell'esecuzione (Tribunale di Spoleto; Corte d'appello di Napoli; Tribunale di Napoli) di provvedere in merito alla istanza di revoca della confisca disposta in sede esecutiva consegue una stasi del procedimento che può essere superata soltanto dalla decisione di questa Corte.

2. La competenza a provvedere spetta al Tribunale di Spoleto.

3. Non è rilevante la circostanza che questa Corte di legittimità abbia restituito al Tribunale di Napoli gli atti per decidere sull'opposizione proposta avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca disposto dal medesimo ufficio con ordinanza in data 25 marzo 2017, poiché tra i fisiologici epiloghi di tale fase vi è, appunto, anche la declinatoria di competenza che non riguarda, però, il giudizio di opposizione, ma più propriamente la competenza a decidere sulla richiesta di revoca. Infatti, non rileva, per stabilire la competenza in sede esecutiva, la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia emesso un provvedimento de plano, poiché la competenza va individuata non soltanto in relazione alla fase di opposizione, che spetta necessariamente allo stesso giudice, ma con riguardo all'adozione del provvedimento invocato dalla parte che si rivolge al giudice dell'esecuzione.

La competenza funzionale della fase dell'opposizione, che compete allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento opposto, non impedisce, dunque, al medesimo giudice di declinare la competenza in merito all'incidente di esecuzione che gli era stato proposto e che aveva esaminato con la procedura de plano. Nel caso in esame, in effetti, il Tribunale di Napoli, dopo avere adottato il provvedimento di rigetto con ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen., ha celebrato il giudizio di opposizione all'esito del quale ha declinato la competenza, non tanto per l'opposizione, quanto piuttosto per la decisione sull'istanza di revoca della confisca proposta dai terzi intestatari dei beni immobili che erano stati confiscati in sede esecutiva con ordinanza dello stesso Tribunale del 6 giugno 2014.

4. Per risolvere la questione di competenza per il procedimento di revoca della confisca penale non rileva neppure l'eventuale incompetenza del giudice dell'esecuzione che aveva adottato il provvedimento di confisca in data 6 giugno 2014. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «sebbene la competenza del giudice dell'esecuzione abbia carattere funzionale, assoluto e inderogabile, la relativa questione non può più essere fatta valere dopo l'avvenuta definizione del procedimento» (Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, De Sano, Rv. 245953: nel caso di specie si trattava di provvedimento di confisca, divenuto irrevocabile, disposto da giudice incompetente).Nel caso in esame il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, ha adottato il provvedimento di confisca in data 6 giugno 2014, dopo che la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile (21 giugno 2013) a seguito della parziale riforma di essa, come ha successivamente rilevato il medesimo Tribunale in sede di opposizione con ordinanza in data 11 settembre 2018.

La competenza ad assumere il provvedimento di confisca in sede esecutiva, quindi, non spettava al Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione; l'incompetenza, tuttavia, non si riverbera sulla validità del provvedimento assunto una volta che esso, come è accaduto nel caso di specie, sia divenuto definitivo: si è, in proposito, chiarito che «il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023 - dep. 2024, PM Musacco, Rv. 285554). 4.2.

Dopo la definitività del provvedimento di confisca è stato introdotto un nuovo incidente di esecuzione con il quale si domandava la revoca di tale ordinanza con restituzione dei beni agli aventi diritto, terzi intestatari. La competenza a decidere sull'incidente di esecuzione proposto dai terzi estranei segue, cioè, le regole generali della fase esecutiva, senza che sia rilevante, ai fini della competenza, quale sia l'autorità giudiziaria che ha assunto il provvedimento pregiudizievole.

5. Tanto premesso, occorre dare continuità al principio giurisprudenziale ampiamente consolidato secondo il quale «la competenza in fase esecutiva a decidere sulla richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca, avanzata dal terzo estraneo, spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti dell'imputato, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui emessa» (Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, Confl. comp. in proc. Gasparrini, Rv. 252887). 5.1. Non rileva, per discostarsi del richiamato principio — stabilmente affermato in tutti i campi della fase dell'esecuzione (in tema di indulto:

Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760; in tema di continuazione: Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv.259600; in tema di cumulo giuridicoiSez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. competenza Corte appello Napoli, Rv. 282011; in tema di ordine di demolizione: Sez. 1, n. 46612 del 03/10/2019, Confl. competenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Rv. 277484) —, la circostanza che il provvedimento di confisca sia stato assunto in sede di esecuzione, piuttosto che in cognizione, poiché ciò che importa è assicurare piena e ferma applicazione della voluntas legis in caso di plurimi titoli esecutivi a mente dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 5.2.

Deve essere, infine, ricordato che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis (Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M in proc. Santaniello, Rv. 259171). Nel caso in esame l'istanza è stata presentata in data 18 novembre 2015; a quella data, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile, come nessun giudice contesta, è quella pronunciata dal Tribunale di Spoleto.

Non rileva, per le ragioni dette, che successivamente alla data di presentazione dell'istanza sia divenuta irrevocabile altra decisione della Corte d'appello di Napoli; in particolare, è priva di rilievo la data di emissione del primo provvedimento che ha deciso sull'opposizione.

6. Va, quindi, dichiarata la competenza del Tribunale di Spoleto, giudice dell'esecuzione, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decide