Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27152/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27152/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGROI MARCELLO nato a Mongiuffi Melia il 10/01/1952; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 31/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha - per quanto di interesse in questa sede - dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da Marcello Sgroi (in via subordinata rispetto a quella principale di ineseguibilità, ai sensi dell'art. 670 del codice di rito, della condanna inflittagli dallo stesso Tribunale con la sentenza n.1502/2020, divenuta irrevocabile il giorno 6 ottobre 2020) con riferimento ai reati accertati con la citata decisione e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata in data 24 settembre 2013. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che, a seguito del rigetto della richiesta di ineseguibilità della sentenza sopra indicata, doveva ritenersi inammissibile la domanda subordinata diretta al riconoscimento della continuazione in quanto assorbita in quella principale. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Donatella Frojo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla sola declaratoria di inammissibilità della domanda di continuazione in sede esecutiva. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione assente, evidenziando che la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione (proposta in via subordinata rispetto a quella ex art.670 cod. proc. pen.) era del tutto autonoma e distinta rispetto a quella principale, di talché il rigetto di quest'ultima non ne poteva certamente determinare la inammissibilità per assorbimento. Pertanto, il giudice dell'esecuzione è incorso nel vizio di omessa motivazione non avendo pronunciato sul merito della richiesta in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso che, come visto, riguarda unicamente la richiesta di continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Invero, come dedotto dal ricorrente, le due domande erano distinte tra loro essendo fondate su diversi presupposti giuridici, di talché una volta respinta la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione doveva esaminare quella diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e non già dichiararla inammissibile in quanto ritenuta (erroneamente) assorbita in quella principale. 3. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame della richiesta di riconoscimento della continuazione che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei principi di diritto sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decisione concernente la richiesta di applicazione della continuazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso in

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha - per quanto di interesse in questa sede - dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da Marcello Sgroi (in via subordinata rispetto a quella principale di ineseguibilità, ai sensi dell'art. 670 del codice di rito, della condanna inflittagli dallo stesso Tribunale con la sentenza n.1502/2020, divenuta irrevocabile il giorno 6 ottobre 2020) con riferimento ai reati accertati con la citata decisione e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata in data 24 settembre 2013. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che, a seguito del rigetto della richiesta di ineseguibilità della sentenza sopra indicata, doveva ritenersi inammissibile la domanda subordinata diretta al riconoscimento della continuazione in quanto assorbita in quella principale. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Donatella Frojo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla sola declaratoria di inammissibilità della domanda di continuazione in sede esecutiva. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione assente, evidenziando che la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione (proposta in via subordinata rispetto a quella ex art.670 cod. proc. pen.) era del tutto autonoma e distinta rispetto a quella principale, di talché il rigetto di quest'ultima non ne poteva certamente determinare la inammissibilità per assorbimento. Pertanto, il giudice dell'esecuzione è incorso nel vizio di omessa motivazione non avendo pronunciato sul merito della richiesta in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso che, come visto, riguarda unicamente la richiesta di continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Invero, come dedotto dal ricorrente, le due domande erano distinte tra loro essendo fondate su diversi presupposti giuridici, di talché una volta respinta la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione doveva esaminare quella diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e non già dichiararla inammissibile in quanto ritenuta (erroneamente) assorbita in quella principale. 3. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame della richiesta di riconoscimento della continuazione che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei principi di diritto sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decisione concernente la richiesta di applicazione della continuazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso in

Parole chiave

Generato dall'IA
rigetto della reintegrazione inammissibilità dell'esecuzione esecuzione in caso di recidiva rigetto della domanda di condono revoca della sospensione condizionale della pena rifiuto della sospensione condizionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGROI MARCELLO nato a Mongiuffi Melia il 10/01/1952; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 31/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha - per quanto di interesse in questa sede - dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da Marcello Sgroi (in via subordinata rispetto a quella principale di ineseguibilità, ai sensi dell'art. 670 del codice di rito, della condanna inflittagli dallo stesso Tribunale con la sentenza n.1502/2020, divenuta irrevocabile il giorno 6 ottobre 2020) con riferimento ai reati accertati con la citata decisione e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata in data 24 settembre 2013. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che, a seguito del rigetto della richiesta di ineseguibilità della sentenza sopra indicata, doveva ritenersi inammissibile la domanda subordinata diretta al riconoscimento della continuazione in quanto assorbita in quella principale. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Donatella Frojo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla sola declaratoria di inammissibilità della domanda di continuazione in sede esecutiva. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione assente, evidenziando che la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione (proposta in via subordinata rispetto a quella ex art.670 cod. proc. pen.) era del tutto autonoma e distinta rispetto a quella principale, di talché il rigetto di quest'ultima non ne poteva certamente determinare la inammissibilità per assorbimento. Pertanto, il giudice dell'esecuzione è incorso nel vizio di omessa motivazione non avendo pronunciato sul merito della richiesta in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso che, come visto, riguarda unicamente la richiesta di continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Invero, come dedotto dal ricorrente, le due domande erano distinte tra loro essendo fondate su diversi presupposti giuridici, di talché una volta respinta la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione doveva esaminare quella diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e non già dichiararla inammissibile in quanto ritenuta (erroneamente) assorbita in quella principale. 3. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame della richiesta di riconoscimento della continuazione che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei principi di diritto sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decisione concernente la richiesta di applicazione della continuazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso in