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Sentenza — n. 27146/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls pretrial seizure order due to insufficient reasoning on third party's negligence and fraud involvement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Siracusa Tribunal's order restoring seized assets to Valentina Bonfiglio, a third party to the fraud case. The lower court failed to adequately address Bonfiglio's subjective condition as an administrator who negligently sublet property without collecting rent, thereby harming creditors. Consequently, the seizure order was invalidated and the case remanded for a new trial with proper reasoning on her liability.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 2392, 2395 cod. civ.: A third party administrator must exercise due diligence; failure to prevent fraudulent subletting constitutes negligence, requiring the lower court to explicitly refute the public prosecutor's evidence of indirect involvement rather than merely excluding guilt.

Parole chiave

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pretrial seizure annulment third party negligence fraudulent subletting creditor rights protection administrative duty of care remand for new trial insufficient reasoning occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con il conseguente rinvio al Tribunale di Siracusa, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di
Art. 2392 cod. civ.
Art. 2395 cod. civ.
Art. 81, secondo comma, 110 cod. pen.
Art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 125 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125 cod.
art. 240 cod. pen
Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano
Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario S.p.A.
(Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario S.p.A., cit.).4.
Sez. 5, n. 3468-24 del 24 novembre 2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento nei confronti di Bonfiglio Valentina, nata a Savona il 06/12/1979 avverso l'ordinanza emessa il 18/03/2024 dal Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Siracusa annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa l'8 maggio 2023, relativamente alla posizione di Valentina Bonfiglio, alla quale veniva restituiti i beni oggetto dell'originaria misura ablatoria. Secondo il Tribunale di Siracusa, non risultava dimostrato che Valentina Bonfiglio, quale terza estranea al reato, avesse rapporti imprenditoriali, diretti o indiretti, con il cognato, Santo Coppa, e gli altri coindagati, ai quali doveva addebitarsi l'esclusiva a responsabilità per il dissesto economico nel quale era precipitata La Cittadella s.r.I., dichiarata fallita dallo stesso Tribunale il 21 ottobre 2020.

Occorre, in proposito, precisare che l'originario sequestro preventivo era stato disposto per la somma di 48.000,00 euro, di cui aveva la disponibilità Valentina Bonfiglio, quale terza estranea al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), contestato al capo 3, lett. b), a Massimo Fontana, Carmelo Tarantello, Vittorio Blanco e Santo Coppa, che, nelle rispettive qualità, cagionavano il fallimento di La Cittadella s.r.l. Con il reato di cui al capo 3, lett. b), si contestava agli imputati, sopra indicati, di avere consentito il godimento di un'unità immobiliare adibita a foresteria, annessa al Palazzo dello Sport di Priolo Gargallo, a ASD G.S. Azzurra, di cui Valentina Bonfiglio era l'amministratrice, che, a sua volta, lo aveva sublocato a titolo oneroso a Più servizi s.r.I., senza incassare i canoni di locazione, in pregiudizio dei creditori dell'azienda di cui era stato dichiarato il fallimento.

2. L'ordinanza del 5 giugno 2023, a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, veniva annullata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 3468-24 del 24 novembre 2023, che censurava l'apparenza motivazionale del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Siracusa non aveva dato adeguato conto della condizione soggettiva assunta da Valentina Bonfiglio, quale amministratrice di ASD G.S. Azzurra e terza estranea al reato, rispetto alle condotte illecite contestate al capo 3, lett. b), a Coppa, Fontana, Tarantello e Blanco. Secondo la Corte di legittimità, il compendio indiziario non consentiva di ritenere dimostrata l'estraneità incolpevole di Valentina Bonfiglio alle attività gestorie che avevano portato a sublocare a Più servizi s.r.l. l'immobile adibito a foresteria annesso al Palazzo dello Sport di Priolo Gargallo, i cui canoni non venivano corrisposti a ASD G.S. Azzurra, determinando, in tal modo, un pregiudizio dei creditori di La Cittadella s.r.l.

3. A seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di legittimità il 24 novembre 2023, il Tribunale di Siracusa tornava a pronunciarsi sulla posizione processuale di Valentina Bonfiglio, disponendo, con ordinanza del 18 marzo 2024, l'ulteriore annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa 1'8 maggio 2023, relativamente alla parte in cui si era stato disposta l'ablazione della somma di 48.000,00 euro di cui disponeva Valentina Bonfiglio, quale amministratrice di ASD G.S. Azzurra e terza estranea al reato di cui al capo 3, lett. b).

A sostegno dell'ulteriore provvedimento di annullamento, il Tribunale di Siracusa affermava che Valentina Bonfiglio non era a conoscenza delle condotte gestorie che avevano portato il cognato, Santo Coppa, a provocare il dissesto economico di La Cittadella s.r.1., non avendo la terza contezza di tali attività imprenditoriali e non intrattenendo rapporti aziendali, diretti o indiretti, con il proprio affine ovvero con i soggetti ai quali era contestato, in concorso, il reato di cui al capo 3, lett. b).

4. Avverso l'ordinanza del 18 marzo 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorreva per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Siracusa annullato la misura ablatoria presupposta eludendo i parametri ermeneutici indicati nella sentenza di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione del 24 novembre 2023 e omettendo di valutare gli elementi indiziari, pur incontrovertibili, che imponevano di ricondurre la posizione di Valentina Bonfiglio a quella di un terzo estraneo di mala fede, nei cui confronti, per effetto di tale condizione soggettiva, erano stati legittimamente esercitati i poteri ablatori controversi.

Secondo la parte ricorrente, il compendio indiziaria imponeva di ritenere Valentina Bonfiglio pienamente consapevole dal fatto che il cognato, Santo Coppa, era il gestore di fatto di ASD G.S. Azzurra, ASD Trogylos Libertas Basket e La Cittadella s.r.I., nel cui contesto imprenditoriale, che doveva essere valutato unitariamente, era stato commesso il reato di cui al capo 3, lett. b). Il Tribunale di Siracusa, infatti, nonostante le indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di legittimità, aveva affermato, sia pure in una misura più sfumata rispetto alla precedente ordinanza di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dell'8 maggio 2023, che Valentina Bonfiglio era stata manipolata da Santo Coppa, al quale doveva essere attribuita la responsabilità della bancarotta fraudolenta di La Cittadella s.r.l. e delle condotte illecite contestate al capo 3, lett. b).

Con il secondo motivo di ricorso, prospettato in stretta correlazione con la precedente doglianza, si deduceva il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 240, terzo comma, cod. pen., e 321, comma 2 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di Siracusa tenuto conto del fatto che terzo estraneo al reato può essere considerato soltanto il soggetto che vede in una condizione di buona fede, che non poteva essere attribuita a Valentina Bonfiglio. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di Siracusa, riproponendo l'erronea interpretazione dell'art. 240, terzo comma, cod. pen., non aveva tenuto conto del fatto che la consapevolezza di Valentina Bonfiglio delle finalità di depauperamento connesse all'operazione di sublocazione dell'immobile controverso a Più servizi s.r.l. era pacifica e doveva essere valutata alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nel disporre l'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa il 5 giugno 2023, con la sentenza n. 3468-24 del 24 novembre 2023, riteneva dimostrato che Valentina Bonfiglio, quale amministratrice di ASD G.S. Azzurra, sublocando a Più servizi s.r.l. l'unità immobiliare adibita a foresteria annessa al Palazzo dello Sport di Priolo Gargallo, aveva compiuto un'attività oggettivamente pregiudizievole rispetto agli interessi dei creditori di La Cittadella s.r.l.

Sul punto, è opportuno richiamare il passaggio del provvedimento di legittimità del 24 novembre 2023, esplicitato a pagina 5, in cui si affermava: «La Bonfiglio [...] ha sottoscritto il contratto di sublocazione dell'immobile della 4 c), Foresteria, di proprietà della Cittadella, in data 9 settembre 2019 — quando, peraltro, la conduttrice precedente, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria — a favore della Più servizi s.r.I., nella prospettiva di incassarne i canoni della pigione "in luogo" della effettiva titolare La Cittadella, alla quale essi non sono stati corrisposti, con evidente risparmio di spesa a beneficio della ASD, di fatto di titolarità dell'indagato Coppa, e con ulteriore danno per la di poi fallita e i suoi creditori» (Sez. 5, n. 3468 del 24 novembre 2023, Bonfiglio, non mass.).

Ne discende che, come evidenziato dalla Corte di legittimità, nel passaggio immediatamente successivo, anch'esso esplicitato a pagina 5 del provvedimento in esame, alla luce di questi incontroversi «elementi di fatto, dati per ammessi nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, sussiste[va] il fumus commissi delicti nell'accezione pretesa dalla fase delibativa incidentale che riguarda[va] la verifica della legittimità della misura cautelare reale, limitata ad una complessiva loro compatibilità con la consumazione della fattispecie di reato Li» (Sez. 5, n. 3468 del 24 novembre 2023, Bonfiglio, cit.) Ne deriva ulteriormente che, sul piano dell'elemento materiale della condotta, sussistevano i presupposti per l'esercizio dei poteri ablatori preventivi attivati nei confronti di Valentina Bonfiglio, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa Corte di cassazione, secondo cui:

«In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi» (Sez.

U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 - 01). Su questi profili valutativi, pertanto, non occorre soffermarsi ulteriormente, tenuto conto dell'univocità delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, alla luce delle quali occorre valutare il provvedimento impugnato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

3. Tenuto conto delle indicazioni ermeneutiche richiamate nel paragrafo precedente, il Tribunale di Siracusa avrebbe dovuto limitarsi a verificare quale fosse stato l'atteggiamento soggettivo assunto da Valentina Bonfiglio rispetto al progetto criminoso attuato da Santo Coppa, finalizzato, in relazione all'operazione immobiliare di cui al capo 3, lett. b), a eludere le legittime pretese dei creditori di La Cittadella s.r.I., sulla cui consistenza materiale non sussistevano dubbi. Tuttavia, a tali, pur univoche, indicazioni ermeneutiche il Tribunale di Siracusa non si conformava, non confrontandosi analiticamente con gli elementi indiziari, correttamente enucleati dal Pubblico ministero nel ricorso in esame, che inducevano a ritenere Valentina Bonfiglio pienamente consapevole del progetto criminoso elaborato dal cognato, Santo Coppa.

Tale progetto, peraltro, come ribadito in termini non equivocabili dalla Corte di legittimità, non doveva essere valutato isolatamente, con riferimento alla sola operazione di sublocazione controversa, ma doveva essere vagliata alla luce della complessiva attività di gestione di ASD G.S. Azzurra, ASD Trogylos Libertas Basket e La Cittadella s.r.I., che appariva riconducibile unitariamente al cognato della terza estranea al reato di cui al capo 3, lett. b). Il Tribunale di Siracusa, invero, non teneva conto del fatto che la qualità di terzo estranea al reato comporta che, accanto al dato dell'assenza di un vantaggio derivante dall'attività criminosa posta in essere dall'indagato, debba essere valutata anche la sua buona fede, correlata alla diligenza richiesta dalle emergenze del caso concreto, con le quali non ci si confrontava, a fronte delle allegazioni del Pubblico ministero.

È pacifico, del resto, che l'amministratore di un ente societario risponde delle sue condotte gestionali secondo le regole del mandato ricevuto, che deve svolgere con la diligenza del buon padre di famiglia, vigilando sugli atti di gestione altrui, tanto più se dolosi e pregiudizievoli degli interessi creditori, in linea con quanto espressamente previsto dagli artt. 2392 e 2395 cod. civ. Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato» (Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario s.p.a., Ftv. 250804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 01;

Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C:, Rv. 270248 - 01; Sez. 3, n. 33799 del 05/07/2005, Stile, Rv. 232483 - 01). In questa cornice ermeneutica, non può non rilevarsi che le emergenze indiziarie, come già evidenziato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata dal Tribunale di Siracusa.Si consideri, innanzitutto, che costituisce un dato processuale incontroverso - rimarcato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, nei termini esplicitati nel paragrafo precedente - che Valentina Bonfiglio, quale amministratrice di ASD G.S. Azzurra, il 9 settembre 2019, sottoscriveva il contratto di sublocazione dell'immobile adibito a foresteria annesso al Palazzo dello Sport di Priolo Gargallo, concesso a Più servizi s.r.I., attestando falsamente di disporre del bene sublocato fin dal 2014.

Infatti, al momento della stipula del contratto, la precedente conduttrice, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora interrotto il suo rapporto contrattuale; il che, all'evidenza, non avrebbe consentito il subentro nella conduzione dell'immobile controverso di Più servizi s.r.l. Si consideri, inoltre, che, anche a volere ammettere che le condotte gestionali poste in essere da Santo Coppa fossero funzionali a raggirare la cognata attraverso una sequenza di comportamenti fraudolenti, rispetto ai quali la stessa avrebbe assunto la condizione di vittima, non è dubitabile che Valentina Bonfiglio violava i doveri di diligenza connessi alla sua posizione dirigenziale, rilevanti ex artt. 2392 e 2395 cod. civ., omettendo di vigilare sulle condotte dell'affine, determinando con il suo comportamento negligente la lesione degli interessi dei creditori di La Cittadella s.r.l.

In altri termini, il Tribunale di Siracusa, tenuto conto delle indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione e della fase cautelare nella quale verteva il procedimento - che impediva di anticipare nel provvedimento impugnato la decisione sulle questioni di merito che le attività d'indagine ponevano, estranee al thema decidendum (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, cit.) -, si sarebbe dovuto limitare a confutare le allegazioni, estremamente puntuali, del Pubblico ministero, escludendo che Valentina Bonfiglio fosse coinvolta, anche solo indirettamente, nel progetto criminoso portato avanti da Santo Coppa in danno dei creditori di La Cittadella s.r.l.

Il Tribunale di Siracusa, in ogni caso, avrebbe dovuto escludere, con adeguata motivazione, che Valentina Bonfiglio, quale amministratrice di ASD G.S. Azzurra e terza estranea al reato di cui al capo 3, lett. b), non avrebbe potuto conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalle emergenze del caso concreto, imposto, come detto, dagli artt. 2392 e 2395 cod. civ., le conseguenze che la sublocazione dell'immobile controverso a Più servizi s.r.l. avrebbe comportato per i diritti di credito vantati dai terzi nei confronti di La Cittadella s.r.l. (Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario S.p.A., cit.).4.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con il conseguente rinvio al Tribunale di Siracusa, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di