Sentenza — n. 27145/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Vincenzo Prota, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in sette anni e cinque mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 27145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discendeva che, per effetto della natura sostanziale della riforma operata dalla pronuncia di appello sopra citata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., doveva ritenersi competente a pronunciarsi sull'istanza presentata da Vincenzo Prota la Corte di appello di Napoli e non il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva adottato il provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di Prota Vincenzo, nato a Napoli il 19/07/1983 avverso l'ordinanza emessa il 05/02/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Vincenzo Prota, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in sette anni e cinque mesi di reclusione.
2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorreva per cassazione deducendo l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a pronunciarsi, quale Giudice dell'esecuzione, sull'istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata da Vincenzo Prota. A sostegno di tali conclusioni si deduceva che l'ultima sentenza passata in giudicato nei confronti di Vincenzo Prota era quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli 11 marzo 2022, che aveva riformato la decisione di primo grado, deliberata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, definendo la posizione processuale dell'imputato con il concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.
Ne discendeva che, per effetto della natura sostanziale della riforma operata dalla pronuncia di appello sopra citata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., doveva ritenersi competente a pronunciarsi sull'istanza presentata da Vincenzo Prota la Corte di appello di Napoli e non il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva adottato il provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è infondato.
2. Osserva il Collegio che con la sentenza emessa 11 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli riformava la decisione di primo grado, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, definendo il procedimento nei confronti di Vincenzo Prota con il concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc.pen., per effetto del quale l'imputato, aveva rinunciato ai motivi di appello, ottenendo la riduzione del trattamento sanzionatorio e la revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ne derivava che, essendosi la Corte di appello di Napoli limitata a riformare la decisione di primo grado quoad penam, in conseguenza della rinuncia ai motivi di appello dell'imputato, al caso di specie, andava applicato il seguente principio di diritto:
«In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati» (Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, Napulsi, Rv. 279189 - 01).
In altri termini, nelle ipotesi di concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., laddove, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado sia stata riformata esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivís spetta al giudice di primo grado; mentre, la competenza spetta al giudice di appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti, siano state escluse circostanze aggravanti o sia stato modificato il giudizio di comparazione circostanziale. Questo principio, a ben vedere, si collega all'orientamento ermeneutico affermatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., in tema di patteggiamento della pena in appello, che affermava:
«Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione e, conseguentemente, del pubblico ministero competente ad eseguire la condanna, si deve avere riguardo alla regola stabilita dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di cd. "patteggiamento della pena in appello", in cui la competenza "in executivis2 si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso» (Sez. 1, n. 5473 del 23/01/2003, Piroscia, Rv. 223594 - 01).
Ne discende che, essendosi verificata nel caso in esame una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza a pronunciarsi in sede esecutiva sull'istanza presentata da Vincenzo Prota veniva correttamente individuata nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
3. Le considerazioni esposte di rigettare il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.