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Sentenza — n. 27138/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27138/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Francesco Turiano contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 3 gennaio 2023, che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'istanza del detenuto relativa alle modalità di consegna della corrispondenza inviatagli dal difensore.

Regesto Legislator

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art. 363 cod. proc. civ; Sentenza — n. 27138/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Furnari, Rv. 202923). Neanche può essere esaminato il ricorso per affermare il principio nell'interesse della legge perchè "nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile" (Sez.

Parole chiave

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supporto d'informazione procedimento dilatorio produzione tardiva di documenti ritardo ingiustificato dell'azione penale violazioni delle norme procedurali abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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art. 363 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Francesco Turiano contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 3 gennaio 2023, che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'istanza del detenuto relativa alle modalità di consegna della corrispondenza inviatagli dal difensore.

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo perché/ in separato procedimento/era emerso che i 17 CD relativi agli atti di un procedimento penale che il difensore aveva inviato al detenuto il 5 dicembre 2023 erano stati consegnati, che non vi erano ulteriori documenti che non erano ancora stati consegnati, il che escludeva l'attualità del pregiudizio lamentato dal detenuto, e che, qualora si ripresentasse l'esigenza, potrà essere presentato un reclamo apposito al magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che oggetto del reclamo del detenuto non era l'immediata consegna dei 17 CD quanto il fatto che, quando si presentava l'occasione per il detenuto di dover ricevere atti da parte del difensore, tale atti, che il difensore faceva pervenire al carcere su supporto informatico, non venivano prontamente consegnati dall'amministrazione penitenziaria al detenuto, ma, con procedura del tutto abnorme, venivano trattenuti dall'ufficio matricola per la visione del contenuto, comportamento verificatosi da ultimo nel dicembre 2023 nella occasione citata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata; tale modus operandi viola le disposizioni che regolamentano la corrispondenza tra detenuto e difensore e lede il diritto di difesa; il perimetro del reclamo, pertanto, è più ampio rispetto alla mera vicenda avvenuta a dicembre, ma verte sulla procedura seguita in via generale dal personale dell'istituto penitenziario ogni qualvolta il difensore invia corrispondenza su cd al detenuto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non allega di essere attualmente destinatario di un documento specifico la cui consegna è stata bloccata per effetto della procedura di controllo dell'amministrazione penitenziaria che censura con il ricorso, ma chiede l'affermazione di un principio generale che possa essere valido per il giorno in cui dovesse verificarsi la situazione descritta nel ricorso. In una situazione di questo tipo difetta l'interesse all'impugnazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere "inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione" (Sez. 1, Sentenza n. 3431 del 06/06/1995, PG in proc.

Furnari, Rv. 202923). Neanche può essere esaminato il ricorso per affermare il principio nell'interesse della legge perchè "nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile" (Sez.

U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251692). Ne consegue che il ricorso non può essere valutato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 maggio 202