Cassation annuls execution judge's order for lack of chamber hearing and insufficient specific reasoning on crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting the applicant's request for crime continuation. The applicant argued the judge violated procedural rules by deciding de plano without a chamber hearing and failed to provide specific reasoning linking the two fraud offenses. The court found the order invalid because it lacked the required chamber hearing for a rejected request and offered only generic, non-specific motivation unrelated to the concrete facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: The execution judge may rule de plano only on inadmissibility; otherwise, a chamber hearing is mandatory, and motivation must be specific to the case facts, not generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SICILIANO GIANNI nato a COSENZA il 27/03/1982 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Fernando Lignola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Gianni Siciliano di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Udine del 29 ottobre 2021 pronunciata nei suoi confronti e quelli oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento del 26 febbraio 2021 pure pronunciata nei suoi confronti.
In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fosse alcun elemento idoneo a far ritenere che i reati fossero oggetto del medesimo disegno criminoso, atteso che le condotte non erano collegate, se non "alcune" per l'identità del titolo di reato, ed erano disgiunte sia sotto il profilo temporale che quello teleologico; la difesa del condannato non aveva, inoltre, allegato alcun elemento specifico da cui ricavare l'esistenza della continuazione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difen. sore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano senza fissare udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. in un caso diverso da quello di inammissibilità dell'istanza, atteso che il provvedimento è di rigetto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza nonostante che i reati oggetto della stessa erano soltanto due, erano entrambi condanne per truffa, per di più per fatti commessi a 18 giorni di distanza e con la medesima postepay.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Fernando Lignola, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato. Sono fondati sia il primo che il secondo motivo di ricorso. Per quanto riguarda il primo motivo, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il provvedimento è stato emesso senza passare per l'udienza camerale prevista dall'art. 666 cod. proc. pen., il che nella procedura ordinaria (ovvero, in quella applicabile in tutte le materie diverse da quelle previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., o che tale norma richiamino) è consentito al giudice dell'esecuzione soltanto nei casi di inammissibilità dell'istanza, quale non è quello in esame in cui l'esito del procedimento è stato il rigetto dell'istanza.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la motivazione dell'ordinanza contiene solo affermazioni generali ed è priva di qualsiasi riferimento al caso concreto diverso dal nome del condannato. Dalla lettura di essa non si comprende se il giudice abbia effettivamente valutato il contenuto dell'istanza, e la motivazione usata è astrattamente utilizzabile per qualsiasi istanza dello stesso tipo presentata da altri condannati. Per di più, alcuni riferimenti contenuti nell'ordinanza (quale, ad esempio, la frase riferita alle condotte: "se non, alcune, per identità del titolo di reato") lasciano pensare che la motivazione sia anche inconferente rispetto all'oggetto dell'istanza di incidente di esecuzione del caso in esame, che riguardava soltanto due reati.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
5. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di A