Cassation court dismisses appeal as res judicata applies to prior rulings on penalty fungibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the procedural history was already covered by a final judgment. Vacante challenged the execution judge's refusal to form a penalty cumulo after obtaining a compensatory sentence reduction, arguing the judge ignored its own prior decision. The court ruled that the issue of whether the expiated penalty was fungible had already been definitively resolved in a previous cassation decision, making this new appeal redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of res judicata bars a new appeal when the same legal issue regarding the fungibility of expiated penalties has already been definitively settled by a final judgment of the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vacante Roberto, nato a Catania il 05/05/1963 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 12 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Roberto Vacante, diretta ad ottenere, in opposizione alle determinazioni emesse dalla locale Procura generale, l'emissione di un provvedimento di esecuzione dì pene concorrenti che comprendesse - oltre al titolo già in esecuzione (sentenza 9 aprile 2018 della Corte di appello di Catania, irrevocabile dal 16 aprile 2019) - titoli ulteriori, unificati al primo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. Il giudice dell'esecuzione rilevava il difetto di interesse del condannato alla formazione del cumulo, stante l'infungibilità, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., delle detrazioni di pena a titolo risarcitorio, ex art. 35-ter Ord. pen., che il medesimo condannato si riprometteva di ottenere in relazione ai menzionati titoli ulteriori. Avverso l'indicata ordinanza Vacante proponeva ricorso per cassazione, nelle more reiterando l'istanza al giudice dell'esecuzione.
2. Quest'ultimo, provvedendo sull'istanza reiterata, re melius perpensa accoglieva la prospettazione dell'istante, disponendo, con ordinanza del 6 novembre 2013, che si procedesse alla formazione del cumulo. Avverso questa seconda decisione ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.
3. Vacante otteneva quindi, dal competente Magistrato di sorveglianza, la detrazione di pena a titolo risarcitorio, ex art. 35-ter Ord. pen., sopra menzionata, e, a fronte del rifiuto opposto dal pubblico ministero dell'esecuzione di riconoscerne la fungibilità, tornava a rivolgersi al giudice, che - con l'ordinanza in epigrafe indicata, dato atto dell'intervenuta definizione del primo ricorso per cassazione - aderiva alle determinazioni della parte pubblica dando torto all'istante.
4. Vacante ricorre ora nei confronti della terza decisione del giudice dell'esecuzione, denunciando, mediante connessi motivi, a titolo di violazione di legge e vizio di motivazione, il rifiuto del giudice stesso di dare seguito alla propria precedente decisione e, in pari tempo, di conformarsi a quanto sancito dalla magistratura di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché la vicenda processuale è ormai coperta dal giudicato.
2. Con sentenza del 10 dicembre 2023, depositata in data 1° marzo 2024, questa Corte ha respinto il ricorso già proposto da Vacante avverso la prima ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione. In questa sentenza si è osservato che il riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (il quale dispone che, a tal fine, vadano computati solo i periodi di custodia cautelare sofferta e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato), e dovendosi scindere il reato continuato, se del caso e per rispettare il principio, nelle singole violazioni che lo compongono.
Lo sbarramento è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungíbilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una «riserva di impunità». Nella stessa sentenza è stato anche rilevato che la pena rideterminata in continuazione, in rapporto ai titoli cui si voleva estendere l'esecuzione, era stata interamente espiata in epoca antecedente alla commissione dei reati la cui pena era già in espiazione, non essendovi pertanto spazio per un'eventuale fungibilità, fondante l'interesse alla formazione del cumulo.
3. Con sentenza del 22 marzo 2024, in corso di pubblicazione, questa Corte ha successivamente, e conseguentemente, accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania avverso la decisione del 6 novembre 2023.
4. La questione, sollevata nel ricorso odierno, trova dunque risposta nei già avvenuti pronunciamenti del giudice di legittimità. Essendo già stato considerato infungibile, in questa sede, l'espiato relativo ai titoli comprendenti i reati uniti in continuazione, infungibile esso rimane anche a fronte dell'ottenuta ulteriore riduzione di pena, conseguente all'attivazione dei rimedi risarcitori per le condizioni inumane e degradanti di detenzione (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971-01). Anche in questo caso non possono ammettersi crediti di pena, maturati in relazione ad espiazioni antecedenti al reato, tali da incoraggiarne la ripetizione, anziché svolgere funzione deterrente.5.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil