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Sentenza — n. 27127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal against disciplinary sanction due to procedural violations absorbed by prior defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the prisoner to pay court costs and a fine. The lower court rejected the claim that procedural errors regarding the contestation of charges violated the prisoner's rights. The court ruled that such omissions only invalidate a sanction if they prejudiced the prisoner's knowledge of the facts or defense rights, which were preserved by communications at the disciplinary hearing.

Regesto Legislator

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Art. 81 d.P.R. 230/2000; Art. 35-bis, 69 lett. a) L. 354/1975: Procedural omissions in disciplinary sanctions against detainees do not invalidate the decision unless they prejudiced the detainee's knowledge of the facts or defense rights, which remain protected by communications made at the disciplinary hearing.

Parole chiave

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prisoner disciplinary sanctions procedural violations absorbed defense rights preservation omission of prior contestation inadmissible appeal cassation penitentiary regulation art 81 court costs and fine sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 81 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
241236, che ha affermato che "in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare - art. 81 d.P.R.
Art. 35-bis e 69, lett. a) della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 182, comma 2 e 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Belfiore
Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila
(Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv.
Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso
Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTE DOMENICO nato a BITONTO il 11/02/1970 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo, presentato nell'interesse di Domenico Conte, avverso il provvedimento disciplinare che aveva irrogato la sanzione di 5 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive in relazione al comportamento descritto nel rapporto disciplinare del 29 ottobre 2020, formalmente contestato il 3 novembre 2020. In particolare, il Tribunale ha rigettato il reclamo ritenendo che le violazioni procedurali contestate non fossero ravvisabili all'esito dell'esame degli atti.

2. Avverso il suddetto provvedimento, Domenico Conte ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, anche procedurale con relativo vizio motivazionale, degli artt. 81 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), 35-bis e 69, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per non aver il Tribunale tenuto conto delle violazioni procedurali contestate con il reclamo.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto, passibile di una dichiarazione d'inammissibilità.

2. Come correttamente evidenziato in requisitoria dal Procuratore generale, "in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, l'omissione della previa contestazione dell'addebito da parte del direttore dell'istituto o la delega di tale adempimento al Comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito in limine all'udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina" (Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Belfiore, Rv. 241236, che ha affermato che "in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare - art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000 spiega effetti sulla validità del provvedimento impugnato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente data al proposto in limine dell'udienza disciplinare del Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in ogni momento anche ad horas"), nonché l'eventuale violazione del diritto di difesa deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, trovando applicazione le disposizioni dettate dall'art. 182, comma 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894 - 01;

Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733).

3. Il provvedimento, emesso in sede di reclamo e qui impugnato, ha fatto puntuale richiamo al rispetto del termine contestato in ricorso in cui si deve rilevare come non risulti evidenziata alcuna doglianza specifica in relazione alle violazioni procedurali genericamente dedotte. Ne consegue che l'ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, in questa sede prospettabile solo per violazione di legge, avendo il Tribunale dato conto, invece, del rispetto del rispetto dei termini e dei diritti di difesa del detenuto.

4. Dalle considerazioni ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore