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Sentenza — n. 27125/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prison surveillance order for withholding inmate's photo due to insufficient motivation regarding safety risks.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Sardinia prison surveillance tribunal's order regarding the detention of an inmate's photograph. The lower court had rejected the inmate's complaint by citing a lack of proven family ties and relevant affectionate relationships, alongside procedural flaws in the photo's authentication. The Supreme Court ruled that the tribunal failed to provide concrete factual elements justifying the restriction of correspondence under Article 18-ter of the Penal Code, finding the reasoning merely formulaic and devoid of specific danger assessment.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter, comma 1 e 5, Ord. pen.; Art. 15 Cost.: The judicial order restricting correspondence or holding correspondence must specify concrete elements demonstrating a real danger to investigation, crime prevention, or institutional security, rather than relying on mere suspicion or unsubstantiated claims of relationship.

Parole chiave

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prison surveillance correspondence restriction photo detention motivation defect Article 18-ter Penal Code inmate rights safety risk assessment documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 18-ter, comma 1 e 5, Ord. pen.
Non vi sarebbe, quindi, alcuna esigenza di comprovare anche il "rapporto affettivo rilevante" richiamato nell'ordinanza impugnata la quale, di fatto, avrebbe eluso l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni dettate dall'art. 18-ter Ord.
Art. 15 Cost.
2024, non mass.), in questi casi, sussiste un obbligo motivazionale in virtù del necessario rispetto dell'art. 15 Cost.
Art. 41-bis Ord. pen.
pen.), e si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi, compresi quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. per i quali il comma 2-quater, lett.
Regolamento interno d'istituto, art. 18
Non vi sarebbe, quindi, alcuna esigenza di comprovare anche il "rapporto affettivo rilevante" richiamato nell'ordinanza impugnata la quale, di fatto, avrebbe eluso l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni dettate dall'art. 18-ter Ord.
art. 15 Cost
2024, non mass.), in questi casi, sussiste un obbligo motivazionale in virtù del necessario rispetto dell'art. 15 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone
(Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv.
Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce
274479), anche in modo sintetico, sempreché emerga che sia stata effettuata dalla Magistratura di sorveglianza un'adeguata disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce, Rv.
Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga
missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv.
Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone
Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv.
Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani
(Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE LEONARDO nato a PARTINICO il 27/01/1955 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Francesca Costantini, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo - presentato nell'interesse di Leonardo Vitale, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza con il quale era stato disposto il trattenimento della fotografia di tale Giovanni Geraci, soggetto non censito, rinvenuta nella corrispondenza speditagli da Rosetta Orlando. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, pur essendo stato identificato - tramite la produzione da parte del difensore di un documento d'identità - il soggetto ritratto nella foto, non era stato comunque provato l'asserito vincolo di parentela con il Vitale e la sussistenza di un rapporto affettivo rilevante; in ogni caso, il soggetto ritratto non era censito agli atti della Direzione carceraria e l'immagine non era stata autenticata nelle forme previste, con conseguente violazione dell'art. 18 del Regolamento interno d'istituto, per la potenziale pericolosità rispetto alle esigenze di sicurezza e di prevenzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento Leonardo Vitale ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 18-ter e 14-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari di rigetto del reclamo nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità del trattenimento della fotografia ritraente Giovanni Geraci, figlio del detenuto qui ricorrente. In particolare, il ricorrente sostiene che né la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), né la circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) del 2 ottobre 2017 prevedono la necessità che le fotografie allegate alla corrispondenza debbano essere sottoposte al visto di censura come, invece, prescritto dall'art. 18 del Regolamento interno dell'istituto il quale, invece, richiede la produzione di idonea documentazione "rilasciata dagli enti istituzionali preposti (es. foto autentica), che consenta di identificare la persona ritratta nella fotografia", come peraltro avvenuto con la produzione del documento d'identità del soggetto ritratto nella foto trattenuta.

Non vi sarebbe, quindi, alcuna esigenza di comprovare anche il "rapporto affettivo rilevante" richiamato nell'ordinanza impugnata la quale, di fatto, avrebbe eluso l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni dettate dall'art. 18-ter Ord. pen.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. La disciplina del trattenimento della corrispondenza in entrata o in uscita per i detenuti, come novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è disciplinata dall'art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi, compresi quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. per i quali il comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione della corrispondenza a un visto di censura, "salvo quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia".

Ancora, l'art. 18-ter, comma quinto, Ord. pen. prescrive che l'autorità giudiziaria indicata al comma terzo e individuata nel Magistrato di sorveglianza nel caso di condannati e internati, qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, può disporre che essa sia trattenuta informando immediatamente il detenuto o l'internato. Come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 3303 del 26/10/2023, dep. 2024, non mass.), in questi casi, sussiste un obbligo motivazionale in virtù del necessario rispetto dell'art. 15 Cost. - il quale prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria - nonché per la ratio sottesa all'inserimento, con l'art. 1 della legge 8 aprile 2004, n. 95, dell'art. 18-ter alla legge 28 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Tale intervento normativo è, infatti, stato necessitato da più sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano (tra le altre, Mariano c/Italia del 23/02/2010; Vargas c/Italia del 14/10/2004; Messina c/Italia del 28/9/2000) emesse sul presupposto dell'assenza, nella normativa previgente, di un'apposita disciplina relativa alla durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti e ai motivi che potevano consentirne l'applicazione, nonché al rilevato deficit normativo rispetto all'estensione e alle modalità di esercizio di tale facoltà di valutazione in capo alle autorità competenti.

Considerato che il testo dell'art. 18-ter, comma quinto, Ord. pen., non riporta alcuna ipotesi dettagliata dei casi in cui l'autorità giudiziaria può disporre il controllo o il trattenimento della corrispondenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali limitazioni ai diritti di cui all'art. 15 Cost. possono considerarsi legittime solo quando la lettura della corrispondenza consenta di individuare una delle esigenze indicate nel primo comma dell'articolo ora citato ("attinenti le 2 ffi indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto").

La motivazione del provvedimento di trattenimento, pertanto, deve specificare come la corrispondenza, sottoposta a controllo al fine di possibile trattenimento, possa determinare per il suo contenuto una situazione di pericolo rispetto alle esigenze da tutelare e, per soddisfare tale obbligo motivazionale, non è sufficiente indicare la sussistenza di un mero sospetto rispetto a tali presupposti, ma è necessario che siano indicati gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo afferente una delle esigenze di cui al primo comma dell'art. 18-ter Ord. pen. (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479), anche in modo sintetico, sempreché emerga che sia stata effettuata dalla Magistratura di sorveglianza un'adeguata disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero con l'indicazione di specifici elementi concreti che possano condurre ad argomentazioni presuntive non per forza _espresse in termini di certezza, ma in grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della . missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472;

Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).

3. Date queste coordinate ermeneutiche, va conseguentemente rilevata l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato il quale non risulta essere stato motivato specificamente, se non con una formula priva di contenuto (non comprovati vincoli di parentela e rapporti affettivi rilevanti con il Vitale quali potenziali indici di pericolosità rispetto alle esigenze di sicurezza e di prevenzione), in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 18-ter Ord. pen., come modificato dalla legge n. 95 del 2004, in riferimento alla limitazione del diritto costituzionale di libertà di corrispondenza dei detenuti, ancorché in regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978).

4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di u Z O 3 • E Sassari. I Frgi • oca. '-Ats3-,i ,

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio