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Sentenza — n. 26832/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls civil party's appeal costs order against defendant in criminal incidental appeal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order requiring the defendant to pay the civil party's representation and defense costs. The defendant argued these costs were not requested in the first instance and the appeal was dismissed. The court ruled that because the defendant was ultimately the losing party in the incidental appeal, they must bear the civil party's expenses incurred in the second degree.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 153 disp. att. cod. proc. pen.: In criminal incidental appeals, the losing party in the final judgment bears the civil party's second-degree costs, even if the civil party was victorious in the first instance.

Parole chiave

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criminal incidental appeal civil party costs second degree expenses losing party liability appellate court order spese accessorie spese di assistenza accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Invero, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod.
Art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
In ogni caso, si osserva che l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede sanzione alla mancata produzione da parte della parte civile della apposita nota, sempre che la domanda di rifusione sia stata, sia pur genericamente proposta, domanda che è stata, comunque, depositata nel caso di specie (Sez.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Bonardi, denunciando, con un unico e articolato, motivo, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 620 lett. d) e I), 622 cod. proc. pen.
art. 423 cod. pen
pen., così riqualificato il fatto rispetto alla originaria imputazione (art. 423 cod. pen.), rigettando l'appello del Pubblico ministero che aveva chiesto la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen
In ogni caso, si osserva che l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
art. 91 cod. proc. civ
Invero, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Durante
non prevede sanzione alla mancata produzione da parte della parte civile della apposita nota, sempre che la domanda di rifusione sia stata, sia pur genericamente proposta, domanda che è stata, comunque, depositata nel caso di specie (Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Durante, Rv.
Sez. 5, n. 38942 del 27/10/2006, Calonico
Sez. 5, n. 38942 del 27/10/2006, Calonico; Sez.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari
38942 del 27/10/2006, Calonico; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle
civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv.
Sez. 6, n. 39479 del 30/05/2017, Campellone
Sez. 3, n. 41230 del 17/01/2018, C.
Sez. 3, n. 41230 del 17/01/2018, C., Rv.
Sez. 3, n. 49718 del 04/11/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDINO GIANNI nato a MEZZOLOMBARDO il 05/05/1967 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 21 febbraio 2023, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Gianni Baldino, in relazione al reato di cui all'art. 424, comma primo, cod. pen., così riqualificato il fatto rispetto alla originaria imputazione (art. 423 cod. pen.), rigettando l'appello del Pubblico ministero che aveva chiesto la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 423 cod. pen. La Corte territoriale ha, altresì, condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile nel grado di appello, liquidate come da dispositivo.

Il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al risarcimento del danno, in favore della parte civile costituita, Armani Logistica s.r.I., da determinarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di euro 56.000,00. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. C. Bonardi, denunciando, con un unico e articolato, motivo, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., nella parte relativa alla condanna dell'imputato, pronunciata dalla Corte territoriale, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel grado di appello, dalla parte civile. Il ricorrente invoca l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata limitatamente a tale punto della decisione, rilevando che la condanna alle spese non era stata chiesta dalla parte civile e che la sentenza di primo grado non era stata impugnata, né dall'imputato né dalla parte civile, ma soltanto dal Pubblico ministero, gravame che era stato rigettato. 3.L'Avvocato generale, P. Gaeta, intervenuto con requisitoria scritta, stante la mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile sostenute in grado di appello.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato.

Va premesso che la sentenza di appello impugnata risulta emessa all'esito di giudizio di appello introdotto dalla parte pubblica che, a fronte della riqualificazione operata dal giudice di primo grado, aveva chiesto che il fatto ascritto a Gianni Baldino fosse riqualificato ai sensi dell'art. 423 cod. pen., secondo l'originaria contestazione per la quale l'imputato era stato tratto a giudizio. Risulta dagli atti che il gravame proposto è stato rigettato con conseguente conferma della pronuncia di primo grado. 1.1. Ciò posto deve, in primo luogo, rilevarsi che dalla sintesi delle richieste formulate con rito camerale non partecipato, dalle parti costituite in grado di appello, riportate a p. 6 della sentenza di secondo grado, risulta che la parte civile si è limitata a chiedere l'accoglimento della impugnazione della parte pubblica.

L'esame degli atti ha consentito di acclarare, come notato dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, che, invece, sono state formulate dalla parte civile, oltre a conclusioni scritte, anche richieste di liquidazione come da nota spese (per l'importo di euro 2.836,00). In ogni caso, si osserva che l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede sanzione alla mancata produzione da parte della parte civile della apposita nota, sempre che la domanda di rifusione sia stata, sia pur genericamente proposta, domanda che è stata, comunque, depositata nel caso di specie (Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Durante, Rv. 255752 - 01;

Sez. 5, n. 38942 del 27/10/2006, Calonico; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214641). 1.2. In secondo luogo, si rileva che l'imputato non è soccombente nel giudizio, trattandosi di pronuncia che ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero, in assenza di impugnazione incidentale da parte di Baldino. Invero, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01) Sul punto, deve, altresì, rilevarsi, come sottolineato dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, che questa Corte ha affermato costantemente che, nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero e di appello incidentale dell'imputato, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato, purché la sua partecipazione al giudizio sia dipesa dall'impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità, circostanza che non ricorre nel caso di specie (Sez. 6, n. 39479 del 30/05/2017, Campellone, Rv. 271387 - 01;

Sez. 3, n. 41230 del 17/01/2018, C., Rv. 274064 - 01; n. 49718 del 04/11/2014, Rv. 261180 - 01) 2. Deriva da quanto sin qui esposto che la statuizione relativa alla condanna dell'imputato alle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile costituita deve essere espunta. Sicché la sentenza impugnata va annullata, esclusivamente rispetto a tale statuizione, senza rinvio ex artt. 620 lett.

d) e I), 622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla statuizione di condanna di Baldino Gianni alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile in grado di appello, statuizione che elimina. Così d