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Sentenza — n. 26611/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls detention order due to insufficient prognostic assessment of home arrest compliance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order for custodial detention, ruling it limited to the choice of measure. The defendant argued that home arrest was inadequate because the trial court failed to provide a specific prognostic assessment regarding his ability to comply with its conditions. The Court held that the lower court's reasoning relied on mere assumptions rather than concrete evidence of the defendant's lack of self-control, violating the requirement for rigorous motivation.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.p.; Art. 278 c.p.p.: The judge must base the assessment of the adequacy of home arrest on a specific prognostic evaluation of the suspect's ability to comply with prescribed conditions, founded on concrete factual elements rather than abstract assumptions or mere presumptions of poor self-control.

Parole chiave

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custodial detention home arrest adequacy prognostic assessment insufficient motivation prevention of recidivism detenzione di stupefacenti porto abusivo di armi pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 277 c.p.p.
Art. 278 c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Francesco Taverna, nato a Lamezia Terme, il 22/07/1984 attualmente detenuto p.q.c. difeso dall'avv. Antonio Larussa del Foro di Catanzaro avverso l'ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975. letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero; • lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 23.11.2023, emegsa nei confronti di Francesco Taverna in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975.Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasione dell'accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di Francesco Taverna, era stato operato il sequestro di un'arma con matricola abrasa e cartucce.

All'interno dell'abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. di marijuana e 5 gr. di hashish; quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibilità di Taverna - come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome - era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca Walter con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteriori 27 cartucce. Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del contesto di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale Taverna aveva reperito un'arma clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto la detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso.

La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condotte erano state realizzate in ambiente domestico.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Taverna, avv. Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova. Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima.

Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificato l'applicazione di una misura meno gravosa.E, travisando la lettura degli indizi a carico di Taverna - la pistola era stata trovata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione - l'ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la sua incensuratezza. La motivazione dell'ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità della sospensione condizionale: il reato di cui all'art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del 1975 prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a Taverna il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Taverna deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Nel resto, è invece inammissibile.

2. È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazione, formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, alla luce della cornice edittale prevista all'art. 23 cit., in quanto il ricorrente omette di confrontarsi - di talchè il motivo risulta aspecifico - con la motivazione dell'ordinanza. Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 53541 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce a ritenere l'applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte del sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/05/2024. Il consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola '70 C)? K'e-t--e.— SUPREMA DI CASSAUl; Prima Sezione Pr..afr: Depositata in Canceiieria orgi Roma, lì e 5 LUG, 20 IL FUNZIONARIO •iUDIZIARIO DIZIARIO 111.,FUNZ1ON Alur 26611-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da:

Vito Di Nicola - Presidente - Sent. n. 0cc -.43sez. Eva Toscani CL.B 14/05/2024 Marco Maria Monaco R.G.N. 10436/2024 Paolo Valiante Maria Eugenia Oggero - Relatore - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Francesco Taverna, nato a Lamezia Terme, il 22/07/1984 attualmente detenuto p.q.c. difeso dall'avv. Antonio Larussa del Foro di Catanzaro avverso l'ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975. letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero; lette le conclusioni scritte con cui il 'Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 23.11.2023, emegsa nei confronti di Francesco Taverna in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975.Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasione dell'accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di Francesco Taverna, era stato operato il sequestro di un'arma con matricola abrasa e cartucce.

All'interno dell'abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. di marijuana e 5 gr. di hashish; quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibilità di Taverna - come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome - era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca Walter con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteriori 27 cartucce. Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del contesto di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale Taverna aveva reperito un'arma clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto la detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso.

La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condotte erano state realizzate in ambiente domestico.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Taverna, avv. Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova. Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima.

Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificato l'applicazione di una misura meno gravosa.E, travisando la lettura degli indizi a carico di Taverna - la pistola era stata trovata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione - l'ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la sua incensuratezza. La motivazione dell'ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità della sospensione condizionale: il reato di cui all'art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del 1975 prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a Taverna il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Taverna deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Nel resto, è invece inammissibile.

2. È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazione, formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, alla luce della cornice edittale prevista all'art. 23 cit., in quanto il ricorrente omette di confrontarsi - di talchè il motivo risulta aspecifico - con la motivazione dell'ordinanza. Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 53541 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce a ritenere l'applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque superiore ad anni tre», offrendo pertanto motivazione esauriente e non illogica, incensurabile in questa sede di legittimità.

Come analogamente logiche appaiono le ragioni, addotte dal Tribunale a fondamento della valutazione relativa all'irrilevanza dell'incensuratezza di Taverna.

3. Risulta per contro fondato il motivo concernente l'inidoneità della misura domestica, posto che il Tribunale ha omesso di effettuare la necessaria valutazione prognostica circa l'osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni ad essa afferenti. Occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che al giudice della cautela investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari corre obbligo di svolgere, sulla base dei concreti indici fattuali, la prognosi relativa all'osservanza da parte del ristretto, delle prescrizioni imposte (da ultimo, Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615-01 «In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo.»).

Nel caso di specie il Tribunale, esclusivamente evidenziando che l'arma e le cartucce erano state rinvenute nel magazzino contiguo all'abitazione, ha escluso l'adeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari di ogni altra misura diversa dalla custodia in carcere ma, ad avviso del Collegio, trattasi di motivazione insufficiente che non affronta il tema dell'adeguatezza degli arresti domiciliari. Se è vero che il rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari viene affidata alla capacità di autocontrollo del sottoposto, va però osservato che il profilo relativo alla prognosi di inosservanza di tali prescrizioni può essere posto in discussione «...con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni» (così, Sez. 3, cit., in motivazione) da parte dell'indagato.

La motivazione deve dunque essere particolarmente rigorosa e non può fondarsi su mere supposizioni: nella specie, il Tribunale si è invece limitato ad osservare che «...la misura ...in esecuzione sia l'unica adeguata a neutralizzare il rischio di recidiva specifica e a garantire un'effettiva interruzione dei legami del ricorrente con il circuito criminale...», e che «Appaiono non adeguate misure meno afflittive, visto che le plurime condotte delittuose si sono consumate in ambiente domestico».Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte del sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi del