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Sentenza — n. 26564/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for minor fireworks sale under 5kg threshold.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Nuccio Morabito against the Court of Appeal's decision to acquit him for selling fireworks. The defense argued that the 5kg quantity limit for licensing applied only to possession, not sales, and that evidence of Morabito being the actual seller was insufficient. The court ruled that the 5kg exemption applies solely to possession, while sales require specific authorization regardless of quantity, and that the evidence clearly identified Morabito as the seller exposing the items for sale.

Regesto Legislator

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Art. 97 R.D. n. 635 del 1940; The quantity limit of 5 kg exempting a license applies strictly to possession, not to the sale of explosive materials, which always requires specific authorization.

Parole chiave

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fireworks sale quantity threshold possession vs sale conditional suspension criminal appeal esplosivi e articoli pirotecnici porto abusivo di armi vendita di cose mobili

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La difesa di Morabito ha presentato ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 678 cod. pen.
pen., violazione di legge - art. 678 cod. pen. - e vizi di motivazione con riferimento alla mancanza di un'assoluzione piena per insussistenza del fatto.
Art. 131-bis cod. pen.
Con sentenza del 15 maggio 2023, la Corte di appello di Messina, in riforma della precedente sentenza, assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
Art. 97 R.D. n. 635 del 1940
In linea con quanto correttamente affermato dal giudice del gravame, deve rilevarsi che il limite quantitativo complessivo di 5 kg, entro il quale non è richiesta la licenza, come previsto dall'art. 97 R.D.
art. 678 cod. pen
pen., violazione di legge - art. 678 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con sentenza del 15 maggio 2023, la Corte di appello di Messina, in riforma della precedente sentenza, assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO NUCCIO nato a MESSINA il 28/07/1982 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo i udito il difensoref Trattazione scritta. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituta procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, avv. Nuccio Morabito, che ha concluso insistendo nelle argomentazioni esposte nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Messina, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava Nuccio Morabito alla pena di mesi sei di arresto ed euro duecento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato a lui ascritto di cui all'art. 678 cod. pen., perché senza le prescritte cautele e senza licenza deteneva artifizi pirotecnici di genere vietato, esposti su una bancarella. Il giudice di primo grado precisava che «la merce era esposta per la vendita, sicché non appare giustificabile la tesi sostenuta che la merce non era posta in vendita altrimenti non si spiegherebbe il motivo della presenza della bancarella e dell'imputato in periodo di fine anno».

2. Con sentenza del 15 maggio 2023, la Corte di appello di Messina, in riforma della precedente sentenza, assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.

3. La difesa di Morabito ha presentato ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge - art. 678 cod. pen. - e vizi di motivazione con riferimento alla mancanza di un'assoluzione piena per insussistenza del fatto. La difesa rileva che la fattispecie penale contestata, l'art. 678 cod. pen., si riferisce alla vendita o alla detenzione di materiale esplodente per un quantitativo superiore ai 5 kg, soglia che non sarebbe stata superata nel caso in esame. Inoltre, ad avviso della difesa, neppure sarebbe emerso con certezza che l'imputato fosse l'effettivo venditore degli artifizi pirotecnici sequestrati. Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere con formula piena l'attuale imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato; pertanto, deve essere rigettato. In linea con quanto correttamente affermato dal giudice del gravame, deve rilevarsi che il limite quantitativo complessivo di 5 kg, entro il quale non è richiesta la licenza, come previsto dall'art. 97 R.D. n. 635 del 1940, è riferito alla sola detenzione, non anche alla ipotesi di vendita di materiale esplodente, atteso che la vendita può svolgersi solo con specifica autorizzazione, che nel caso di specie era assente. Tale limite, quindi, non era operativo per l'ipotesi di vendita di materiale esplodente ritenuta in concreto già dal giudice di primo grado con rigetto della tesi difensiva avversa, come emerge dalla sentenza del Tribunale.

Inoltre, la contestazione difensiva sull'assenza di prova circa il fatto che l'imputato fosse il reale venditore del materiale esplodente, è generica e non riesce a fornire elementi idonei a dimostrare la pretesa erroneità dell'affermazione della Corte di appello, che ha plausibilmente sottolineato come, dal verbale di sequestro in atti e dalle dichiarazioni rese dall'ispettore Altadonna nel corso della sua deposizione dibattimentale, risultasse chiaramente che l'imputato, identificato nell'immediatezza, esponeva su una improvvisata bancarella gli artifici pirotecnici descritti in tale verbale.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co