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Sentenza — n. 26250/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for minimum continuation penalty increase when prior recidivism was not established before crimes. The court ruled the one-third minimum increase under Article 81 applies only if the defendant was deemed a repeat offender by a final judgment issued before the commission of the crimes. Since the lower court relied on recidivism recognized in a later judgment regarding the same crimes, the statutory minimum increase was incorrectly applied, warranting annulment and remittal for a new trial respecting the correct temporal sequence of events.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order regarding the determination of the sentence, remitting the case for a new trial. The lower court had applied a mandatory one-third minimum increase for continued offenses based on a prior finding of recidivism. The Court held that this minimum increase applies only when the defendant was legally declared a repeat offender by a final judgment issued before the commission of the crimes, not merely when recidivism is recognized later for the same acts. Consequently, the execution judge erred by relying on a subsequent judgment's recidivism finding to justify the statutory minimum penalty increase.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; The minimum increase for continued offenses applies only when the defendant was deemed a repeat offender by a final judgment issued prior to the commission of the crimes, not when recidivism is recognized subsequently for the same acts.

Parole chiave

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continued offenses minimum penalty increase recidivism timing execution judgment Article 81 criminal code recidiva nell'infrazione adeguamento della pena esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 4, cod. pen.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Amine Mouhim, che ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 4, cod. pen. Sostiene il ricorrente che il limite minimo di un terzo di aumento ex art.
Art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen.
1), ha riconosciuto la recidiva ex art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen., sicché, l'aumento a titolo di continuazione per i reati satellite oggetto della predetta pronuncia nonché di quelle emesse dal Tribunale di Savona in data 26 giugno 2017 (n.
Art. 99, comma quarto, cod. pen.
opera soltanto nell'ipotesi in cui al condannato sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha espressamente fatto riferimento al riconoscimento da parte di una delle sentenze unificate in continuazione, quella sub 1, della recidiva ex art.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Ord. n. 193 del 1 ore 2008 Corte Cost.
art. 582 cod. pen
dalla sentenza sub 2, quella irrogata per i reati meno gravi (precisamente mesi 5 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. l, n. 18773 del 26/03/2013
193 del 1 ore 2008 e 171 del 2009 nonché Sez. l, n. 18773 del 26/03/2013, Rv.
Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018
256011; v., anche, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep.- 2019, Rv.
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023
Corte Cost., ord. n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUHIM AMINE nato il 17/01/1994 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento della richiesta di Amine Mouhim, il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna. Nella determinazione della pena ha evidenziato che la sentenza della Corte di appello di Genova, in data 18 gennaio 2022 (indicata al n. 1), ha riconosciuto la recidiva ex art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen., sicché, l'aumento a titolo di continuazione per i reati satellite oggetto della predetta pronuncia nonché di quelle emesse dal Tribunale di Savona in data 26 giugno 2017 (n.

2) e dal Tribunale di Imperia in data 17 febbraio 2022 (n.

3) deve essere non inferiore ad un terzo. Ha quindi rideterminato la pena complessiva cumulando alla pena per il reato più grave, individuata in quella di anni 2 d reclusione ed euro 1.200,00 di multa, al netto della riduzione per il rito abbreviato, inflitta per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen. dalla sentenza sub 2, quella irrogata per i reati meno gravi (precisamente mesi 5 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. giudicato con la sentenza sub 2, mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa ciascuno per i due reati oggetto della sentenza sub 1 e 2 mesi di reclusione ed euro 50,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 3) 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Amine Mouhim, che ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 4, cod. pen. Sostiene il ricorrente che il limite minimo di un terzo di aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen. opera soltanto nell'ipotesi in cui al condannato sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha espressamente fatto riferimento al riconoscimento da parte di una delle sentenze unificate in continuazione, quella sub 1, della recidiva ex art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei limiti indicati nel prosieguo.

1. Il principio di diritto a cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attenersi è che "il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute. (Vedi Corte Cost., ordd. n. 193 del 1 ore 2008 e 171 del 2009 nonché Sez. l, n. 18773 del 26/03/2013, Rv. 256011; v., anche, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep.- 2019, Rv. 276268).

3. Occorre allora porre attenzione alla data di commissione dei reati oggetto di condanna, per verificare se a quel momento l'autore fosse stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenza emessa e già divenuta irrevocabile. Dalla ordinanza impugnata emerge che i reati oggetto delle tre sentenze di condanna sono stati commessi il 10 maggio 2017, il 24 giugno 2017 ed il 3 aprile 2017 e che le sentenze sono divenute irrevocabili in data successiva, rispettivamente il 12 ottobre 2022, 25 luglio 2017, il 4 ottobre 2023.'1 fatto che una delle sentenze abbia applicato la recidiva, per di più non ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., quindi reiterata, ma solo specifica ed infra-quinquennale ai sensi dell' art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen. non può rilevare ai fini dell'operatività del limite di aumento minimo di continuazione, atteso che è dirinnente, per valutare se l'imputato fosse stato già dichiarato recidivo reiterato, non già la data della pronuncia della condanna ma quella, come detto, dalla commissione dei reati.

4. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni, non risulta correttamente applicato neanche il principio di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte in forza del quale "ai fini dell'indi'viduazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza" quindi in caso di giudizio abbreviato quella conseguente alla riduzione per la scelta del rito (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, Giampà, Rv. 285865 - 01).

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di La Spezia perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio rispettoso dei principi sin qui enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia. Così deciso, in Roma il giorno 8 mag