Cassation annuls appeal order for lack of PM duty to transmit acts to probation officer regarding early release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the appeal order regarding the prosecutor's failure to transmit case files to the probation officer before executing the sentence. While the prosecutor argued the defendant's prior conviction barred alternative measures, the court found the lower court failed to address the statutory duty to verify early release eligibility. Consequently, the order is remanded for a new judgment on this specific procedural omission, while the claim regarding the uncalculated sentence portion is declared inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 4-bis, c.p.p.; Art. 54, Ord. pen.: The prosecutor must transmit case files to the probation officer before executing a sentence to verify eligibility for early release; failure to do so and lack of specific reasoning on this duty warrants annulment of the execution order.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARCINA GIANLUCA nato a BARLETTA il 31/10/1985 avverso l'ordinanza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/smatA-e- le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Sarcina Gianluca ricorre contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 dicembre 2023 che - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza diretta alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla determinazione della pena da espiare per il reato ex art. 73 T.U. stup., di cui alla sentenza indicata sub 5 (n. 235/20 reg. sent. emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari e poi confermata dalla Corte di appello di Bari nell'ambito del procedimento n. 12967/2009 r.g.n.r. divenuta irrevocabile).
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge per l'omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza per le sue determinazioni su eventuali periodi di liberazione anticipata spettanti al condannato, prima di mettere in esecuzione la pena risultante nel provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero. Nel caso in esame, invece, il giudice ha rigettato l'istanza evidenziando che era in esecuzione la pena di anni cinque di reclusione, relativa a un reato (art. 74 T.U. stup.) ostativo alla concessione di eventuali misure alternative alla detenzione e altri benefici di legge, ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla denunciata omissione di trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. 1.1. In base all'art, 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, è tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.; ciò all'evidente finalità di determinare se l'entità della pena effettivamente espianda soddisfi o meno le condizioni indicate dal legislatore.
Il provvedimento della Corte di appello appare viziato da carenza di motivazione sul tema dell'omessa sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero, perché tale questione era stata sottoposta dalla difesa al vaglio del giudice dell'esecuzione nel corso dell'udienza camerale del 14.12.2023. Il provvedimento impugnato, invece, all'ultima riga della motivaziY si è limitato a richiamare genericamente la "pena irrogata per titolo ostativo" enza affrontare in modo congruo il tema della valutazione preliminare da parte del magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata e della preliminare necessità di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, o esplicare adeguatamente le ragioni giuridiche del rigetto di tale tesi, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio limitatamente alla prospettata necessità di sospensione dell'esecuzione per la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, al fine di consentire la valutazione sulla eventuale concessione della liberazione anticipata. 1.2.
Manifestamente infondato è, invece, il motivo inerente la mancata determinazione della porzione di pena inflitta con la sentenza indicata sub 5 nell'istanza introduttiva, in quanto risulta dalle sentenze di primo e secondo grado suindicate che il giudice della cognizione, pur pronunciando condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha in modo conseguenziale aumentato la pena determinata per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento a detto specifico reato di cessione di sostanza stupefacente, sicché, essendo passata in giudicato tale statuizione sul trattamento sanzionatorio sia pure con un errore commesso dal giudice in favore dell'imputato, il giudice dell'esecuzione ha correttamente risposto alla domanda di determinazione di tale pena, evidenziando sia tale omissione da parte del giudice della cognizione, sia l'impossibilità di sopperire alla stessa nel giudizio di esecuzione.
2. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio limitatamente alla liberazione anticipata, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sul secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissi