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Sentenza — n. 26239/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26239/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di Matteo Fornelli volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena della reclusione di anni uno e mesi sei, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre Matteo Fornelli, a mezzo dei difensori avv. Giuseppe Modestio e Giuseppe Mariani, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ex art. 606, comma 1 lett.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione allontanamento nonostante motivi di salute sospensione di pena adeguamento della pena regime penitenziario inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORNELLI MATTEO nato a BARI il 18/01/1946 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, DOMENICO A. R. SECCIA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. /uP

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di Matteo Fornelli volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena della reclusione di anni uno e mesi sei, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen.

2. Ricorre Matteo Fornelli, a mezzo dei difensori avv. Giuseppe Modestio e Giuseppe Mariani, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ex art. 606, comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 146 e 147 c.p. nonché all'art. 47 ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975 n. 354; nonché vizio motivazionale con riferimento al giudizio operato dal Tribunale di persistente pericolosità sociale del condannato.

3. Il sostituto Procuratore Generale, Domenico A. R. Seccia, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte del ricorrente avvenuta in data 8 febbraio 2024.

2. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso proposto dai difensori di fiducia il 09/10/2023, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti, prodotto dalla Difesa, il relativo certificato).

3. L'intervenuto decesso del ricorrente determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di sorveglianza instaurato, ed, in tale ipotesi, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il ricorso, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (nello stesso senso, in caso di procedimenti in materia di misure cautelari, Sezioni unite n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245 , e più recentemente a Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto decesso del ricorrente. P.Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto decesso del ricorrente. Così deciso, il 11 aprile 2024 [)Consigliere estensore