Cassation court dismisses appeal against detention order in mafia-related murder case due to lack of specific evidence breaking criminal ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giuseppe Spagnolo's appeal against the Catanzaro Tribunal's refusal to review his pre-trial detention order. The Tribunal confirmed the detention based on Spagnolo's role in a mafia conspiracy resulting in the murder of Salvatore Di Cicco, rejecting arguments regarding the passage of time or lack of vindictive intent. The court held that the lower judge properly weighed Spagnolo's criminal biography and failure to prove severed ties with organized crime, finding the detention order legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The reviewing judge must specifically address the passage of time and the lack of evidence proving the dissolution of criminal ties to overcome the presumption of ongoing danger, and a mere reference to time elapsed is insufficient to justify release.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO GIUSEPPE nato a Crotone il 24/09/1969; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, del 07/11 /2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, il quale — riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ; sentiti i difensori avv.ti GIANNI RUSSANO e TIZIANO SAPORITO che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullarne to dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da Giuseppe Spagnolo avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 4 ottobre 2023, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di omicidio pluriaggravato commesso, in concorso con altri, nei confronti di Salvatore Di Cicco in Crucoli (KR) l' 1 settembre 2001, confermando integralmente l'ordinanza genetica. 1.1.
In particolare, l'imputazione provvisoria oggetto di contestazione a carico di Giuseppe Spagnolo riguardava il reato di cui agli artt.110,112 comma 1 n..1, 575, 577, comma 1 nn.3 e 4, 61, primo comma n.1, cod. pen. perché, in concorso morale e materiale con Nicola Acri, Rocco Azzaro, Giuseppe Nicastri e Ciro Nigro quali esponenti delle locali di ‘ndrangheta di Cirò, Cassano e Corigliano Calabro fra loro alleate, deliberavano e cagionavano la morte di Salvatore Di Cicco attirandolo in una trappola, attraverso l'ausilio di Ciro Nigro e Eduardo Pepe.
In particolare - previo accordo, tra gli altri, con Nicola Acri, Rocco Azzaro, Giuseppe Nicastri e Giuseppe Spagnolo - Eduardo Pepe ordinava a Salvatore Di Cicco di recarsi a Cirò con il pretesto di concludere un acquisto e trasporto di armi unitamente al Nigro; questi informato del mandato omicidiario direttamente da Rocco Azzaro e Nicola Acri, a bordo della Fiat Bravo a lui in uso, unitamente alla vittima, conduceva invece il Di Cicco presso il lungomare di Torretta di Crucoli, per ivi consegnarlo, fra gli altri, a Giuseppe Spagnolo (detto 'u Bandito') e Peppe Nicastri i quali, unitamente ad altri rimasti allo stato sconosciuti, bloccavano immediatamente il Di Cicco una volta che questi scendeva dall'auto e, mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco di pistola calibro 38, sparati direttamente da Spagnolo, ne cagionavano la morte.
Successivamente, grazie all'ausilio di mezzi meccanici in uso all'azienda di Giuseppe Nicastri ne occultavano il cadavere, interrandolo. Con l'aggravante della premeditazione e nell'ambito e con i mezzi e per le finalità dell'associazione di tipo mafioso riferite alle cosche di Corigliano Calabro, Cassano Ionio e Cirò e di conseguenza per agevolare l'operatività dei sodalizi di riferimento. Con le circostanze aggravanti interamente realizzate:
a) dell'avere agito in numero di cinque o più persone) dell'avere agito per motivi abbietti o futili connessi alla eliminazione per vendetta o comunque per il mantenimento del controllo criminale del territorio;
c) dell'avere commesso il fatto al fine di ribadire la forza di intimidazione dell'organizzazione di appartenenza ed al fine di mantenere il controllo del territorio di Cassano Ionio, mantenendo l'ultrattività del vincolo associativo;
d) di avere commesso il fatto con crudeltà, occultando altresì il cadavere;
e) dell'avere agito nell'ambito e con i mezzi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso riferiti alle cosche stanziate nei territori di Cassano Ionio, Corigliano e Cirò, in quel periodo alleate tra loro, sfruttando il c.d. metodo mafioso;
f) dell'avere agito con premeditazione;
g) dell'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali ostacolare la privata difesa. In Crucoli (KR) l' 1 settembre 2001. 1.3. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato integralmente l'ordinanza genetica ritenendo, anzitutto, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato oggetto della imputazione provvisoria, tenuto conto del complesso dei dati investigativi con particolare riguardo alle dichiarazioni, anche autoaccusatorie, dei collaboratori di giustizia Ciro Nigro e Nicola Acri (oltre a Franco Bruzzese), ritenute credibili in quanto lineari, convergenti, prive di contraddizioni ed arricchite di particolari ben definiti rispetto alla dinamica dei fatti, alla identità degli esecutori materiali, dei mandanti, della causale posta a fondamento dell'omicidio (relativo al timore che la vittima avesse intenzione di collaborare con le forze dell'ordine) e per i riscontri oggettivi del narrato dei medesimi propalanti. 1.4.
Rispetto alle esigenze cautelari, è stato dato rilievo alla sussistenza della presunzione di cui all' art.275, comma 3, cod. proc. pen. e di inadeguatezza di misure differenti rispetto a quella carceraria, tenuto conto del pericolo di reiterazione dei reati, di talché solo la custodia cautelare in carcere è stata considerata misura idonea a prevenire il rischio di recidiva specifica.
2. Avverso la predetta ordinanza Giuseppe Spagnolo, per mezzo degli avv.ti Gianni Russano e Tiziano Saporito, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il 'o di motivazione rispetto alla valutazione degli elementi ritenuti indizianti; al riguardo osserva che la gravità indiziaria a suo carico è stata desunta esclusivamente dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ciro Nigro e Nicola Acri senza, però, tenere conto delle palesi contraddittorietà, dei motivi di astio che hanno animato le accuse di Nicola Acri e degli elementi di smentita che hanno svilito le affermazioni dei dichiaranti. In particolare, l'indagato evidenzia che il narrato dei due collaboratori diverge rispetto a chi aveva affidato a Ciro Nigro il compito di condurre la vittima presso Cirò Marina ed il movente del delitto stesso; inoltre, le dichiarazioni di Ciro Nigro rispetto alla mattina dell'i settembre 2011 sono smentite da quanto riferito da due testimoni oculari (Francesco Gagliardi ed Antonio Guarino) le cui versioni sono differenti rispetto a quelle del citato propalante.
Inoltre il narrato di Ciro Nigro, con riferimento alla autovettura nella quale sarebbe entrata la vittima per recarsi in Girò Marina, è smentito da Giuseppina Celestino che aveva indicato un'auto di colore e lunghezza diversi rispetto a quanto sostenuto dal predetto; la circostanza secondo la quale il telefono cellulare di Salvatore Di Cicco era stato sepolto assieme al cadavere è smentita dal traffico telefonico registrato su tale utenza, in considerazione di una chiamata in entrata della durata di 158 secondi avvenuta il giorno successivo alla scomparsa della vittima e proveniente da tale Maria De Mare.
A quanto sopra deve aggiungersi che il padre della vittima aveva dichiarato di avere seguito il figlio, il giorno della scomparsa, fino a Doria, a Lauropoli e fino a Cassano e di averlo visto a bordo di un'auto Mini Minor, assieme a due nomadi, nella frazione di Lauropoli per recarsi verso la località 'Timpone Rosso'; poco dopo aveva visto tornare l'auto senza il figlio. Secondo il genitore la causale del delitto era da individuarsi in realtà nella gelosia della moglie della vittima a causa delle varie relazioni extraconiugali intrattenute da Salvatore Di Cicco.
Infine, Nicola Acri aveva forti motivi di risentimento nei confronti di Giuseppe Spagnolo e, quindi, le sue accuse trovavano la loro esclusiva origine da tale astio. In conclusione, secondo l'indagato il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di analizzare gli elementi sopra indicati che confermavano la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori, sostenendo in modo del tutto generico la loro credibilità, senza nemmeno dare conto delle contraddizioni esistenti tra le versioni da loro fornite. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.273,274 e 275 ed il relativo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e del criterio di scelta della misura. In particolare - tenuto conto del notevole arco di tempo trascorso dai fatti contestati e dalla assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità nel corso dello stesso — la distanza temporale (oltre venti anni) dai fatti doveva essere valutata come elemento dal quale desumere la insussistenza delle esigenze cautelari; al contrario il Tribunale non ha proceduto a tale valutazione fondando la conferma della ordinanza cautelare su esigenze cautelari in realtà insussistenti.
3. La Procura generale ha provveduto al deposito di articolata memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Invero, quanto al primo motivo, va ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Catanzaro non è incorso nei lamentati vizi atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria. 2.3.
L'ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. Il 2 settembre 2001 Rosetta Gagliardi (moglie di Salvatore Di Cicco) si era recata presso il comando della stazione dei Carabinieri di Sibari Scalo per denunciare la scomparsa del marito, il quale il giorno precedente si era allontanato da Sibari a bordo del suo fuoristrada Renault Cherokee di colore grigio con la targa di prova CS 1076; la donna aveva precisato che alle ore 12:00 dell'i settembre 2021, dopo avere parlato telefonicamente con il coniuge, lo aveva incontrato presso la località 'Lattughelle' e nell'occasione il marito aveva prelevato dall'auto a lei in uso due CD musicali che, a suo dire, avrebbe ascoltato nella propria auto, a bordo della quale si era poi allontanato in direzione della SS 106- bis per poi dirigersi verso Corigliano Calabro.
Alle ore 22:00 dell' 1 settembre la donna aveva cercato di contattare l'utenza telefonica cellulare del marito senza ricevere risposta; quindi, non avendo più ricevuto notizie, il giorno successivo assieme ai propri fratelli si era messa alla ricerca del coniuge e, nell'occasione, aveva rinvenuto il fuoristrada di Salvatore Di Cicco parcheggiato all'interno dell'area di servizio TAMOIL, sita lungo la sopra indicata strada statale. Rosetta Gagliardi aveva precisato che il consorte frequentava la famiglia Abbruzzese di Cassano, Luca Iacobini da Sibari e Fabio Falbo da Corigliano.
Le indagini susseguenti la denuncia di scomparsa, in forza della raccolta di vari elementi di carattere indiziario e, in particolare, delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno portato Giuseppe Spagnolo ad essere indagato per i fatti sopra indicati, ritenuti maturati nell'ambito della cosca mafiosa cui apparteneva la vittima e del contesto criminale di Cassano Ionio. In particolare, l'omicidio di Salvatore Di Cicco è stato ritenuto un episodio di 'lupara bianca' attesa la sua organicità alla cosca Abbruzzese ed al movente da inquadrarsi nella convinzione dei sodali che egli fosse un confidente delle forze dell'ordine e volesse collaborare con la giustizia.
L'appartenenza della vittima alla 'ndrina cassanese era risultata (oltre che dai numerosi precedenti penali a suo carico) nel corso di numerosi processi ed indagini riguardanti le organizzazioni criminali operanti nella sibaride; inoltre, Salvatore Di Cicco era stato condannato alla pena dell'ergastolo (comminatagli nel 2005 in contumacia) per avere preso parte all'omicidio di Vincenzo Bloise. L'odierno ricorrente viene ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio oggetto della imputazione provvisoria sulla base del materiale indiziario, tra cui assumono particolare rilievo le dichiarazioni dei collaboratori Ciro Nigro e Nicola Acri. 2.4.
Il primo (affiliato alla 'ndrina cassanese), nel verbale di interrogatorio dell'Il marzo 2005, aveva descritto l'ascesa criminale della vittima che si era legata alla famiglia degli Abruzzese di Cassano Ionio dalla quale era stato anche ritualmente affiliato (fino a raggiungere come 'fiore', vale a dire riconoscimento criminale, il grado della 'seconda') ed era diventato il responsabile, per l'area di Sibari, della raccolta dei proventi delle attività estorsive. All'interno della cosca, ad un certo momento, era però maturata l'idea di eliminare Di Cicco perché ritenuto un confidente e, in particolare, per avere indicato alle forze di polizia dove si trovava Franco Abbruzzese (reggente della omonima famiglia, poi arrestato) e di averle avvertite del probabile agguato che Ciro Nigro ed Eduardo Pepe intendevano effettuare ai danni di Salvatore Morfò (circostanza smentita dal medesimo collaboratore).
L'incarico affidato al Nigro (da parte di Rocco Azzaro e di Nicola Acri) era quello di attrarre in una trappola Salvatore Di Cicco e condurlo nel posto dove poi sarebbe stato eliminato; in particolare, il collaboratore doveva far credere alla vittima che, assieme, dovevano andare a prelevare delle armi da Eduardo Pepe e che poi il Di Cicco avrebbe dovuto fungere da staffetta per segnalare eventuali posti di blocco, per condurlo così nel luogo stabilito per l'esecuzione dell'omicidio. Sul posto era già presente Giuseppe Nicastri e poco dopo era sopraggiunto l'odierno ricorrente (soprannominato 'u Bandito') che aveva immediatamente sparato verso il Di Cicco e, dopo che la pistola si era inceppata, aveva utilizzato una calibro 38 con la quale aveva esploso due colpi in direzione della vittima uccidendola.
Subito dopo l'omicidio era stato utilizzato uno scavatore messo a disposizione da Nicastri ed il corpo (mai ritrovato) veniva seppellito in una buca unitamente al suo telefono cellulare; successivamente (il 2 marzo 2022) Ciro Nigro aveva fornito ulteriori dettagli sull'omicidio ; indicando il luogo dove gli era stato affidato l'incarico di attirare nel tranello Salvatore Di Cicco ed aveva precisato che il colpi esplosi da Giuseppe Spagnolo erano diretti al petto della vittima. 2.5. Anche Nicola Acri (affiliato alla cosca Abbruzzese) ha riferito dell'omicidio di cui si tratta; in particolare, ha raccontato che Vincenzo Bloise aveva invaso senza autorizzazione il mercato degli stupefacenti della zona di Cassano Ionio gestito dagli 'zingari' e che, per tale motivo, ne era stata decisa l'eliminazione mediante l'utilizzo dell'autovettura solitamente in uso a Salvatore Di Cicco, che però in quello stesso periodo — come ipotizzato dal collaboratore - era sottoposta ad intercettazione ambientale.
Successivamente l'Acri aveva discusso con l'odierno ricorrente della presenza delle microspie nella autovettura della vittima e di come fosse corretta la decisione di eliminarla dato che certamente avrebbe collaborato con la giustizia. Inoltre, lo stesso collaboratore ha riferito che Eduardo Pepe aveva saputo da alcuni carabinieri che la vittima era stata oggetto di indagini, che era controllata a mezzo di microspie e che era stata avvicinata dagli investigatori per convincerla a collaborare; avendo il Pepe utilizzato l'auto di Salvatore Di Cicco per la preparazione dell'agguato mortale in danno di Vincenzo Bloise, egli temeva di essere coinvolto (così come anche l'odierno ricorrente) nelle relative indagini.
Eduardo Pepe, pertanto, aveva avvertito Rocco Azzaro di quanto appreso e quest'ultimo si era subito recato a Cirò, in compagnia di Nicola Acri, ad avvertire Giuseppe Spagnolo (anche lui coinvolto nell'omicidio Bloise come esecutore materiale); veniva quindi decisa l'eliminazione di Salvatore Di Cicco che avrebbe dovuto essere condotto, mediante uno stratagemma, presso il luogo dove lo avrebbero atteso i sicari. Rocco Azzaro e Nicola Acri avevano quindi ingaggiato Ciro Nigro affidandogli il compito di convincere la vittima ad accompagnarlo con la scusa dell'acquisto delle armi; l'Acri aveva avuto la conferma dell'esecuzione, avvenuta secondo i piani, dai racconti di Spagnolo e di Nigro.2.6.
Anche il collaboratore Franco Bruzzese (organico al gruppo criminali degli 'zingari' e fratello di Giovanni Abbruzzese, posto al vertice dell'omonimo clan mafioso), nel corso dell'interrogatorio del 20 luglio 2021, aveva dichiarato di avere saputo da Fiore Abbruzzese le ragioni della uccisione di Salvatore Di Cicco da individuarsi nel timore che egli collaborasse, visto che nella sua auto vi erano delle microspie che avevano registrato le varie fasi dell'agguato contro Vincenzo Bloise.
3. Il Tribunale di Catanzaro, come visto, ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei predetti collaboratori (con particolare riferimento alle chiamate in correità operate dai primi due) in quanto lineari, convergenti tra loro, prive di contraddizioni, contenenti precisi dettagli circa la dinamica dei fatti, l'identità degli esecutori, dei mandanti e la causale dell'omicidio. 3.1. Il Tribunale del riesame si è puntualmente uniformato ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di efficacia dimostrativa delle chiamate in reità rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen.; dette dichiarazioni ben possono costituire elemento indiziario valutabile ai sensi dell'art.273 cod. proc. pen. per l'applicazione delle misure cautelari se confortate, ai sensi dell'ad 192, comma terzo, cod. proc. pen., da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (ex plurimis:
Sez. 1, n. 19517, del 01/04/2010, Iannicelli, Rv. 247206). La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevatiti del "thema probandum";
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 3.2. Ciò posto l'ordinanza impugnata, con adeguata motivazione e senza incorrere in vizi logici, ha attribuito valenza gravemente indiziante alle plurime chiamate in reità evidenziando la attendibilità dei propalanti, la convergenza delle loro dichiarazioni sul ruolo di esecutore materiale di Giuseppe Spagnolo, sulla causale posta a fondamento della decisione di eliminare Salvatore Di Cicco ed i riscontri di carattere oggettivo rispetto alle medesime dichiarazioni.
In particolare, sia Ciro Nigro che Nicola Acri hanno indicato che la decisione dell'omicidio inizialmente apparteneva a Rocco Azzaro ed a Nicola Acri, alla quale avevano poi aderito Giuseppe Spagnolo, Eduardo Pepe e Giuseppe Nicastri; inoltre, gli stessi propalanti hanno precisato che il movente era da individuarsi nel timore di una possibile collaborazione della vittima tenuto anche conto della presenza di microspie sulla auto utilizzata per la eliminazione di Bloise. Quanto poi ai riscontri esterni essi sono stati indicati - in modo non manifestamente illogico - nella circostanza che la vittima era stata condannata nel 2005 (in contumacia) alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di Vincenzo Bloise rispetto al quale era stato indagato anche l'odierno ricorrente, che a seguito di ricognizione effettuata dagli investigatori sui luoghi in cui, secondo Ciro Nigro, si era consumato l'omicidio per cui si procede era possibile accertare la effettiva coincidenza degli stessi con quanto descritto dal propalante e che, effettivamente, su tale area era stato poi edificato un resort .
Inoltre, era risultato che, effettivamente, la vittima era sottoposta ad intercettazioni nell'epoca in cui poi sarebbe stata uccisa e che, nel corso delle stesse, era possibile percepire i timori dei sodali sul fatto che l'auto del Di Cicco contenesse delle microspie.
4. Con riferimento poi alle specifiche censure riguardanti l'omessa valutazione degli elementi che dimostrerebbero la inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, deve evidenziarsi che il Tribunale, con motivazione non contraddittoria, in realtà ha affrontato tali aspetti ritenendoli non rilevanti e, comunque, non in grado di travolgere il quadro indiziario sopra delineato.4.1. In particolare, quanto al profilo del conferimento dell'incarico a Ciro Nigro anche da parte di Rocco Azzaro, è stato spiegato, in modo coerente, che l'iniziale mancata indicazione di quest'ultimo ad opera Nicola Acri era spiegabile con il decorso del tempo e che, in ogni caso, il coinvolgimento di Azzaro aveva trovato conferma esterna nel suo avvistamento, nell'agrumeto presso il quale il Nigro aveva ricevuto l'incarico, il giorno 31 agosto 2001.
Il Tribunale, inoltre, ha escluso la contraddittorietà delle dichiarazioni in ordine al movente poiché le dichiarazioni di Nigro ed Acri erano sovrapponibili tra loro, poiché il primo aveva preso parte solo alla fase esecutiva, mentre il secondo aveva partecipato alla ideazione e dato che, in ogni caso, per entrambi la causale era da individuarsi nel timore che la vittima fosse un confidente ed avesse intenzione di collaborare con la giustizia. L'ordinanza ha poi precisato che la sussistenza del movente, rispetto alla posizione di Giuseppe Spagnolo, era all'epoca sussistente poiché la sua assoluzione per l'omicidio Bloise era intervenuta soltanto alcuni anni dopo con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro pronunciata il giorno 5 dicembre 2006. 4.2.
E' stata altresì esclusa la lamentata discrasia tra le s.i.t. e le dichiarazioni dei collaboratori circa i movimenti di Salvatore Di Cicco il giorno 1 settembre 2001 atteso che era stata la moglie stessa a confermare che la vittima si era allontanata a bordo della Renault Cherooke e che la titolare della area di servizio Tamoil non aveva dichiarato di avere visto la vittima salire a bordo di una auto Ford Focus, ma bensì su di un'auto lunga quasi come il citato modello, come è per l'appunto cks2 01.55à. la Fiat Bravo condotta da Ciro Nigro. L'ordinanza impugnata ha poi evidenziato che la telefonatarx eirat registrata in entrata sul telefono cellulare della vittima il giorno successivo alla sua sparizione non dimostrava la inattendibilità di quanto dichiarato dal Nigro (secondo il quale assieme al corpo di Di Cicco era stato sepolto anche il suo cellulare) poiché si trattava unicamente di un prolungato tentativo di chiamata rimasto senza risposta. 4.3.
Anche le dichiarazioni del padre della vittima sono state considerate non in grado di inficiare la credibilità dei propalanti, non essendo stati acquisiti elementi a conferma delle relazioni extraconiugali di Di Cicco e, comunque, di un intento vendicativo della mogliez ck. fjeA e_ lucc," Con riferimento poi al motivo di risentimento, che sarebbe alla base delle dichiarazioni di Rocco Acri nei confronti dell'odierno ricorrente per non averlo favorito nel corso di una indagine, esso è stato escluso dal Tribunale poiché il coinvolgimento di Giuseppe Spagnolo aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ciro Nigro che aveva assistito personalmente all'omicidio. 4.4.
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una non consentita valutazione alternativa degli elementi indiziari, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare l'ordinanza genetica.
5. Passando all'esame del secondo motivo deve ricordarsi che, secondo un'esegesi costituzionalmente orientata della presunzione ex art. 275, comma, cod. proc. pen., si è affermato che il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della 10 legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273;
Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Rv. 272919). Il fattore tempo (quando è rilevante l'arco temporale) diviene quindi un elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità dell'indagato, destinato pertanto ad essere potenzialmente idoneo a vincere la suddetta presunzione (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272). Il Tribunale di Catanzaro - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto che la efferatezza e spregiudicatezza mostrata dall'indagato e la sua biografia criminale non consentivano di superare la presunzione sopra richiamata pur tenendo conto del tempo trascorso dai fatti.
In sostanza, il giudice del riesame si è soffermato sul dato della mancata dimostrazione della rescissione dei rapporti dell'indagato con gli ambienti della criminalità organizzata nei quali sono maturati i fatti oggetto della imputazione provvisoria, giacché tali legami ne connotano il profilo criminale dell'indagato in senso oggettivo e soggettivo. Orbene, rispetto a tale compiuto ragionamento contenuto nella ordinanza impugnata il ricorrente non si è confrontato in modo specifico e non ha dedotto concreti elementi per superare la sopra indicata presunzione, essendosi limitato ad indicare solo il decorso del tempo.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curer