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Sentenza — n. 26234/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on extended special detention regime due to lack of evidence regarding severed criminal ties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Vincenzo Romeo's appeal against the extension of his special detention regime, upholding the lower tribunal's decision. Romeo argued that his continued association with a mafia clan was disproven by the acquittal of his former associates and his good conduct, while the prosecution contended that his leadership role remained evident. The court ruled that the lower tribunal's assessment of ongoing danger was coherent and sufficient, rejecting Romeo's claims as lacking evidentiary support.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 125 c.p.p.; The Court of Cassation holds that a violation of law in a special detention regime appeal encompasses only the inobservance of substantive or procedural laws, excluding illogicality or insufficient reasoning.

Parole chiave

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special detention regime mafia association leader violation of law appeal lack of evidentiary support rehabilitation assessment criminal ties severance procedural violation standard criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 c.p.p.
pen., per violazione dell'art. 125 cod.
Art. 41-bis, comma 2-bis Ord. pen.
pen., in relazione all'art. 41-bis comma 2-bis Ord.
art. 416-bis cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Salvatore Silvestro, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
pen., per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611
Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, Rv. 230203
224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, Rv. 230203; Sez.
Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628
230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO VINCENZO nato a MESSINA il 19/05/1979 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da Vincenzo Romeo (soggetto che si trova detenuto in espiazione della pena complessiva di anni undici, mesi dieci e giorni ventisei di reclusione, con pena residua pari ad anni sette, mesi quattro e giorni diciannove di reclusione, come da provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina del 11/05/2023, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso fino al settembre 2015), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ricorre per cassazione Vincenzo Romeo, a mezzo del difensore avv. Salvatore Silvestro, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'art. 41-bis comma 2-bis Ord. pen. Non vi è prova, anzitutto, del fatto che l'organismo associativo di appartenenza abbia continuato a operare anche in epoca successiva al 2015 e fino all'attualità. Non si è considerato come l'assoluzione pronunciata nei confronti dei fratelli Santapaola il 30/05/2022, ad opera della Corte di appello di Messina, renda ormai impensabile il collegamento, fra l'associazione omonima e la micro propaggine criminale, diretta da Vincenzo Romeo fino al 2015.

Poco rilevanti sono i riferimenti ai colloqui intrattenuti dal condannato con i familiari 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano la violazione di legge e il difetto di motivazione, avuto riguardo all'omessa valutazione della funzione rieducativa della pena. L'ordinanza merita censura, in quanto ritiene la perdurante capacità di Romeo di mantenere i collegamenti con il clan, senza tener conto dei risultati del trattamento carcerario già seguito. Trattasi di un soggetto detenuto da circa nove anni, che ha sempre tenuto una buona condotta e ha sempre partecipato proficuamente alle iniziative trattamentali, tanto da aver fruito di un periodo di liberazione anticipata.

La stessa sottoposizione al regime ex art. 41-bis Ord. pen., del resto, non può non aver prodotto la cessazione dei pregressi legami, tra il condannato e gli ambienti criminali di provenienza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il Tribunale di Sorveglianza ha compiutamente esposto le ragioni poste a 2 yAir fondamento della proroga del regime detentivo differenziato, così risultando infondata la deduzione di apparenza della motivazione. Le considerazioni svolte nel primo motivo, ad ogni modo, presentano una natura fattuale. Il secondo motivo è aspecifico e, peraltro, non si confronta con il contenuto della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova preliminarmente ricordare come l'art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende dare continuità, la chiara formulazione della norma indica come - ai fini del riconoscimento di detta condizione, nonché diversamente da quanto richiesto dal sistema processuale, per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli elementi di valutazione e conoscenza acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221;

Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, Riedo, Rv. 242797; Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136). 2.1. Va sottolineato, inoltre, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge deve essere intesa, peraltro, nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso - oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e pr,acessuale L - alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali l'apparato argomentativo stesso risulti del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidoneo a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito, per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero nei casi in cui l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente, nei suoi passaggi logici, da far restare ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U. 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, Rv. 230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628). 2.2. È, invece, da escludere che la violazione di legge possa riconnprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che - sotto questo profilo - non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

3. Tanto premesso - ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico, della questione dedotta - deve ritenersi coerente ed esaustiva, dunque destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, l'avversata ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma. 3.1. Quanto al primo motivo, dal momento che la proroga del regime detentivo postula la permanenza attuale dei pericoli, per l'ordine e la sicurezza, sembra chiaro come il provvedimento impugnato, rifuggendo da qualsiasi forma di automatismo, abbia ancorando la propria valutazione a dati oggettivamente apprezzabili, sintetizzabili come segue: - Vincenzo Romeo ha riportato condanna, oltre che per diversi reati-satellite, anche per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per esser stato a capo di una associazione mafiosa ancora oggi operante in territorio messinese; - attraverso l'analisi dei colloqui intrattenuti dal soggetto in ambiente penitenziario, è agevole evincere il suo perdurante interesse per le dinamiche mafiose; - la sua posizione apicale, all'interno del suddetto clan, è cristallizzata anche nelle dichiarazioni rese dal collaboratore Biagio Grasso; - non emerge alcuna forma di rivisitazione critica, o di almeno iniziale ravvedimento, rispetto al passato deviante; - non sono stati acquisiti elementi di valutazione e conoscenza, atti a ritenere la rescissione dei precedenti legami con gli ambienti criminali di provenienza. 3.2.

Il secondo motivo, oltre a riprendere censure sostanzialmente già contenute nella prima doglianza, soffre di una marcata connotazione di aspecificità, oltre a invocare nulla più, se non una rilettura degli atti ad opera di questa Corte.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna