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Sentenza — n. 26226/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal for parole permission due to lack of updated risk assessment and prior escape.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vasile Maci Pellumb inadmissible, rejecting his claim that the parole permission was denied without an updated risk assessment. The prisoner argued that the lower court ignored recent behavioral elements, but the court found the disciplinary record and prior escape during a previous permission demonstrated ongoing social danger. Consequently, the judges ruled that the existing reports sufficiently addressed the need for critical revision and protective resources.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the prisoner fails to demonstrate that the lower court neglected a current personological investigation or that the existing reports do not adequately assess social danger and rehabilitative potential.

Parole chiave

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parole permission appeal social danger assessment personological investigation disciplinary sanctions prior escape record inadmissible appeal rehabilitative potential assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter Ord. pen.
L'art. 30-ter Ord. pen. consente la concessione di permessi premio al detenuto che abbia tenuto una regolare condotta, manifestando costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività trattamentali, e a condizione che egli non risulti persona socialmente pericolosa.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACI PELLUMB VASILE nato il 23/07/1984 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Vasile Maci Pellumb avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la domanda di permesso premio. A ragione osserva che il condannato è evaso durante uno dei permessi premio accordatigli nell'anno 2016 ed ha ripreso l'esecuzione della pena detentiva nel 2020 a seguito di estradizione, durante la successiva carcerazione si è reso responsabile negli anni 2020 e 2021 di tre illeciti disciplinari e che sia la Direzione della Casa di reclusione dove sta scontando la pena sia gli operatori nella relazione di sintesi aggiornata al marzo 2023 hanno evidenziato lo stato embrionale del processo di revisione critica e la necessità di proseguire l'osservazione inframuraria 2.

Ricorre il condannato per il tramite del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lametta violazione dell'art. 30 ter Ord. pen. e vizio di motivazione Lamenta che il benefico sia stato negato in assenza di una valutazione attualizzata dei presupposti. Il provvedimento impugnato ha preso in esame elementi risalenti senza compiere un'approfondita istruttoria sul comportamento più recente tenuto in costanza di restrizione della libertà personale. In tal modo ha frustrato la ratio dell'istituto premiale ignorando la sua funzione rieducativa esaltata anche dalla Corte costituzionale in alcune pronunce analiticamente richiamate.

3. Il difensore di Vasile Maci Pellumb ha depositato, in replica alle conclusioni del Procuratore generale di questa Corte di cassazione, memoria con cui ribadisce la fondatezza delle censure dedotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 30-ter Ord. pen. consente la concessione di permessi premio al detenuto che abbia tenuto una regolare condotta, manifestando costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività trattamentali, e a condizione che egli non risulti persona socialmente pericolosa. Quest'ultima condizione, che rimanda alla probabilità che l'autore di un reato commetta nuove violazioni della legge penale, presuppone, in sede di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza, una accurata indagine personologica volta a contestualizzare i reati per cui è condanna e a verificare il venir meno delle condizioni, personali o socio-ambientali, in cui essi erano stati commessi ovvero la possibilità di attivare risorse individuali o sociali in grado di fungere da adeguati fattori protettivi rispetto al verificarsi di eventuali ricadute.

4. Nel caso in esame, valutate, in maniera niente affatto illogica, le risultanze dell'osservazione della personalità e rilevata l'assenza di un processo, sia pure embrionale, di revisione critica nel detenuto, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto, stante l'attualità di profili di pericolosità sociale del medesimo, che non ricorressero le condizioni per l'accesso al beneficio invocato, anche tenuto conto dell'esito fortemente negativo deli benefici concessi in precedenza (il condannato era evaso durante la fruizione di un permesso premio e della non regolarità della condotta penitenziaria negli anni 2020 e 2021 in cui gli erano state inflitte sanzioni disciplinari).

Non sussiste il lamentato difetto di attualizzazione della prognosi di pericolosità ed inadeguatezza del beneficio richiesto. Al contrario, le relazioni di sintesi sono aggiornate all'osservazione compiuta fino ad epoca ravvicinata all'istanza e alla decisione, mentre le doglianze sull'omessa considerazione di elementi favorevoli più recenti è estremamente generica non avendo la difesa indicato elementi concreti non valutati.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de