Court rules GIP has jurisdiction over abbreviated trial requests following immediate judgment decrees for direct citation offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict by affirming that the Judge for Preliminary Inquiries (GIP) holds competence to rule on requests for an abbreviated trial following an immediate judgment decree. The GIP of Naples initially declined jurisdiction, arguing that the functional competence to try the case belongs to the monocratic trial judge, but the Court rejected this distinction. The decision rests on the principle that the immediate judgment decree is merely a procedural instrument within the existing trial system, meaning the GIP retains the authority to manage the subsequent abbreviated phase to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 458, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 458, comma 2, cod. proc. pen.: The Judge for Preliminary Inquiries retains jurisdiction to decide on requests for an abbreviated trial following an immediate judgment decree, as the decree is a procedural instrument within the existing trial system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: GIP del TRIBUNALE DI NAPOLIcon l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto indicarsi la competenza del GIP del Tribunale di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza a seguito della sentenza resa in data 21 agosto 2023, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere il giudizio abbreviato richiesto da Angelo ESPOSITO, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell'art. 558-bis cod. proc. pen. (articolo inserito dall'art. 32, comma 1, lett. f), digs. 10 ottobre 2022, n. 150) in procedimento a citazione diretta. 1.1.
Nel dichiararsi incompetente con la sentenza citata il G.I.P. di Napoli osservava: - che la diversità "sistemica" dei due giudizi immediati risiede nel fatto che, mentre per quelli con udienza preliminare, è riconosciuta sia al Pubblico Ministero che all'imputato la facoltà di evitare la celebrazione dell'udienza medesima (art. 419, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato), così rinunciandosi, implicitamente, ai riti alternativi, analogo potere non è stato concesso in merito allo svolgimento dell'udienza predibattinnentale, il superamento della quale non comporterebbe per l'imputato analoga rinuncia; - che, se da un lato, può convenirsi con l'orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 31927 del 2023) secondo cui la vocatio in ius con decreto di giudizio immediato spetti, anche per i reati a citazione diretta, al G.I.P., atteso il vaglio relativo alla fase delle indagini preliminari allo stesso demandato, dall'altro, la competenza funzionale alla definizione nel merito, anche riguardo ai riti alternativi, deve ritenersi spettante, per legge, al giudice monocratico dibattimentale; - che, infatti, se lo scopo del decreto di giudizio immediato per i reati a citazione diretta è quello di «by-passare l'udienza predibattimentale, una volta operato tale salto, a mezzo della competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, il successivo sviluppo non può che essere ricondotto al giudice dibattimentale, giudice naturale dei reati a citazione diretta»; - che, del resto, il legislatore, «laddove ha previsto il rito immediato anche per i reati a citazione diretta, ha precisato, da un lato, che, in tali casi, "non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554-bis" - così confinando espressamente solo a ciò la portata dell'innovazione e, dall'altro, non ne ha volutamente esteso oltre il perimetro d'azione, tenuto conto che il canone di riferimento dell'applicazione delle "disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili", è stato delineato (solo) "per il giudizio immediato", e non, quindi, per i suoi successivi sviluppi a mezzo dei riti alternativi»; - che, sotto il profilo organizzativo, rileva, da un lato, che l'udienza dibattimentale è stata già individuata, mentre quella di eventuale fissazione dinanzi al G.I.P. necessiterebbe di una nuova citazione e di ripetitivi adempimenti, e, dall'altro, che la stessa è senz'altro antecedente a quella che sarebbe fissata con la modifica del giudice deputato alla definizione, così rallentando l'immediatezza del rito e "danneggiando" l'imputato sotto il profilo della ragionevole durata. 1.2.
Il Tribunale di Napoli si oppone a tale prospettazione.eXN (2L In primo luogo, perché l'affermazione circa il fatto che il giudice del dibattimento sarebbe il giudice naturale dei reati a citazione diretta risulta smentita da un coacervo di norme processuali che attribuiscono al G.I.P. il compito di provvedere su detti reati in tema di patteggiamento richiesto nelle indagini preliminari (art. 447 cod. proc. pen.), sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata nel corso delle suddette indagini (artt. 464-ter e 464-ter.l. cod. proc. pen.), in materia di decreto penale di condanna e relativa opposizione, senza parlare della competenza in materia di misure cautelari (anche su reati a citazione diretta).
Non vi sarebbero, poi, ragioni per dubitare del fatto che il richiamo operato dall'art. 558- bis cod. proc. pen. alle "disposizioni del titolo IV de/libro sesto in quanto compatibili" sia integrale e si riferisca, perciò, alla competenza funzionale del G.I.P. non solo a emettere il decreto di giudizio immediato, ma anche a provvedere sui riti alternativi richiesti nei termini previsti, così come appunto disposto dalle norme di cui al titolo IV del libro sesto richiamate. Il Tribunale rimettente richiama, infine, i principi enunciati da Sez. 1, n. 31927/23 sulla individuazione nel G.I.P. del giudice competente a emettere il decreto di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato è il G.I.P. (Rv. 272488; 256944; 234675), sicché il principio sarebbe estensibile anche ai casi di reati a citazione diretta.
2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., ha concluso per la dichiarazione di competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussistono, in via preliminare, i presupposti del conflitto, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, con ciò determinando una stasi del procedimento, suscettibile di essere superata solo con l'intervento di questa Corte.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il conflitto debba essere risolto, in armonia con una recente decisione di questa Sezione (Sez. 1, n. 2646 del 3/10/2023, dep. 2024, Rv. 285658), affermandosi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in una linea di coerenza con precedenti pronunce che hanno dichiarato la competenza del medesimo Giudice a emettere decreto di giudizio immediato in riferimento ai reati per i quali è prevista la citazione diretta (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049; Sez. 1, n. 49273 del 10/10/2023, Rv. 285661).
3. Si rammenta, sul tema, che l'art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto anche per i reati a citazione diretta la possibilità, in precedenza esclusa, di procedere con rito immediato. 3 0.-\ Tale previsione è correlata alle modifiche introdotte dal summenzionato decreto con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati e, in particolare, all'introduzione per gli stessi dell'udienza predibattimentale, che, analogamente all'udienza preliminare, ha tra le sue funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l'applicazione di un rito che ha proprio la finalità di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di celerità complessiva del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia; esigenza che è tanto più avvertita in ragione dell'ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e della necessità di garantire anche per essi l'accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.
La nuova disciplina, nell'operare il rinvio alle norme sul giudizio immediato "ordinario", non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato. 3.1. Al riguardo è intervenuta la già citata pronuncia di questa Corte, secondo cui la competenza a provvedere sulla richiesta del Pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al Giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049), non avendo inteso creare il legislatore un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario" e non sussistendo alcuna incompatibilità del Giudice per le indagini preliminari ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta; anzi, risultando del tutto coerente tale tipo di intervento con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare. 3.2.
Anche per il giudizio abbreviato, richiesto, ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell'emissione e della notifica del decreto di giudizio immediato, come nel caso in esame, deve ritenersi la competenza del Giudice per le indagini preliminari. Detto giudice ha, invero, la disponibilità del fascicolo processuale, ai sensi degli artt. 446, comma 1, 457, comma 1 e 458, comma 1 cod. proc. pen., ed è giudice procedente, nonostante il decreto di giudizio immediato, che - come ribadito dalla pronuncia summenzionata - proprio per le sue caratteristiche ha natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez.
U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). In conformità dell'orientamento consolidato di questa Corte - formatosi in particolare con riferimento al procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. - riconoscendo tale competenza non si consente una regressione del procedimento, ma solo un'ultrattività delle funzioni del Giudice per le indagini preliminari, peraltro prevista, per la celebrazione del giudizio abbreviato, dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 3088 del 17/01/2006, Confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560; conforme:
Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013, Leone, Rv. 256944).
4. Per le esposte considerazioni, va dichiarata, nel caso di specie, la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui debbono essere trasmessi gli atti. (27_
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi