Cassation court dismisses appeal against arson conviction, upholding evidence sufficiency and alternative penalty rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Beni Enrico against the second-instance conviction for arson. The appellant argued that surveillance footage was insufficient to identify him and that the denial of generic mitigating circumstances was unmotivated, while the prosecution contended that his behavior and the fire's spread confirmed his guilt. The court ruled that the evidence chain was coherent and that the lower court correctly applied the principle of exclusivity between conditional suspension and alternative penalties under the relevant legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.p.; Art. 424 c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 58 l. 689/1981; Art. 61-bis l. 689/1981: The appellate court's conviction based on surveillance footage and behavioral evidence is valid if the chain of proof is coherent; the denial of generic mitigating circumstances requires only the consideration of the most relevant element regarding the offender's personality; conditional suspension of sentence and alternative penalties are mutually exclusive institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENI ENRICO nato a ASTI il 30/10/1994 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23 ottobre 2023, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Asti, che aveva ritenuto Beni Enrico responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 424, commi 1 e 2, cod. pen. perché, allo scopo di danneggiare l'auto di proprietà di Nika Fabiola, aveva appiccato fuoco alla medesima, parcheggiata nel cortile interno dell'abitazione, causando l'incendio della stessa e danneggiando gravemente un'altra vettura.
L'incendio non si era poi propagato alle altre vetture per il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. Per tale reato Beni è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. La Corte territoriale ha ritenuto che dagli atti di indagine, ed in particolare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle dichiarazioni degli agenti di polizia che avevano controllato l'imputato poco prima dei fatti, l'autore del reato dovesse identificarsi nel Beni. È stata altresì confermata la qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudice nell'ipotesi di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen., avendo la condotta dell'imputato cagionato un incendio, che aveva danneggiato la vettura di Nika Fabiola e che si sarebbe certamente propagato con conseguenze più gravi senza il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.
In considerazione della gravità del fatto la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice e non ha ravvisato i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. Ha infine respinto la richiesta di conversione della pena con sanzione alternativa ai sensi della legge n. 689 del 1981, in ragione dell'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Il Beni ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza. 2.1. Con il primo motivo di censura, deduce la violazione di legge, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della responsabilità penale del ricorrente. La Corte territoriale ha ritenuto costituire prove certe a carico del ricorrente le riprese delle telecamere di sorveglianza, l'agitazione manifestata dal Beni allorché era stato controllato dagli agenti di polizia, la spiegazione non veritiera della sua presenza in strada in quel momento.
Tale motivazione sarebbe contraddittoria in quanto dalle riprese delle videocamere non sarebbe possibile ritenere che la persona da esse ritratta corrisponda per corporatura, abbigliamento e atteggiamento al Beni. L'agitazione dallo stesso manifestata e la giustificazione fasulla data agli agenti circa la sua presenza in strada si giustificherebbero in ragione della violazione delle restrizioni imposte all'epoca dalla normativa dettata per l'emergenza COVID. Inoltre, la circostanza che il ricorrente era stato controllato alle ore 23.45 e dunque prima che divampasse il fuoco, alle ore 23.55, escluderebbe la possibilità che sia stato lui ad appiccarlo. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 424, comma 1, cod. pen. anziché in quella di cui al comma 2 della medesima disposizione, nonostante che la stessa Corte territoriale abbia sostenuto che nella specie vi era stato solo un pericolo di incendio, il quale in concreto non si era verificato, potendo definirsi tale solo il fuoco che divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni e con fiamme divoratrici. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il trattamento sanzionatorio sarebbe stato giustificato dalla Corte d'appello in ragione oltre che del comportamento scaltro dell'imputato, del suo collegamento con pregiudicati e soggetti malavitosi, senza tuttavia spiegare tale affermazione che non sarebbe riscontrabile da alcun atto del processo. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata conversione della pena nella corrispondente sanzione sostitutiva.
L'unica giustificazione addotta dalla sentenza impugnata sarebbe costituita dalla avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, trascurando tuttavia il fatto che l'imputato, in caso di sostituzione della pena, avrebbe potuto rinunciare al beneficio.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo è inammissibile. Con motivazione congrua e adeguata la Corte d'appello ha dato atto delle emergenze processuali sulla cui base ha confermato il giudizio di colpevolezza emesso dal giudice di primo grado. L'individuazione del Beni come autore dell'incendio è avvenuta attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza che ritraevano un soggetto magro, vestito di scuro, che indossava scarpe bianche con strisce nere, il quale dapprima prelevava benzina da un distributore, e poi entrava, con andatura barcollante, nel cortile del condominio di via Arò n. 66, ad Asti, dove erano parcheggiate delle auto; quindi si allontanava verso la via Fontana.
Dalla visione di tali immagini, gli agenti di polizia avevano subito riconosciuto - per corporatura, indumenti e andatura barcollante - il Beni, il quale era stato da toro poco prima fermato e identificato mentre camminava velocemente da via Fontana in direzione di corso Alfieri. L'uomo aveva giustificato la sua presenza per strada in orario notturno, nonostante le restrizioni imposte dalla normativa anti Covid, affermando di essere andato ad acquistare delle sigarette, che tuttavia non erano state trovate in suo possesso. Nelle tasche, invero, era stato rinvenuto un accendino.La sentenza impugnata ha inoltre sottolineato la compatibilità temporale tra la presenza dell'imputato, il quale era stato sottoposto a controllo intorno alle 23.45, e il momento in cui le telecamere avevano ripreso il soggetto uscire frettolosamente dal cortile del condominio alle ore 23.43, percorrendo via Arò in direzione di via Fontana.
Ha, altresì, rilevato come la polizia giudiziaria aveva escluso la presenza in quale frangente di altri pedoni o veicoli. A fronte di tale sviluppo argomentativo, il ricorrente si è limitato a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, prospettando una interpretazione dello stesso differente rispetto a quella recepita dai giudici del merito, piuttosto che far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice dei merito (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, invero, costituisce attività riservata esclusivamente al giudice di merito, mentre il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).
Nel caso di specie, i giudici di appello, hanno fornito una valutazione analitica e congrua sui punti indicati nell'impugnazione, sicché la motivazione risulta esaustiva e va esente da critiche.
3. Il secondo motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è infondato. Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio; probabilità che deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento. Tale reato è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
La condotta è punita più gravemente, ai sensi del secondo comma dell'art. 424 cod. pen., allorché segua l'incendio. Secondo ilii costante orientamento della r- giurisprudenza di legittimità si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (ex plurimis, Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Rv. 282701 - 01; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ami, Rv. 269842 - 01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Torino ha puntualmente dato conto delle caratteristiche del fuoco divampato, evidenziando sia eh sua attitudine a propagarsi, desunta dalla circostanza che, oltre a distruggere l'auto di Nika Fabiola, aveva danneggiato anche quella parcheggiata accanto ad essa, sia Elae caratteristiche descritte dalla annotazione della Guardia dì finanza, nella quale si dava atto che l'intensità delle fiamme e il conseguente calore sprigionato avevano impedito ai militari di superare il luogo dell'incendio.
Tali elementi rendono palese che la condotta posta in essere dall'imputato, lungi dall'arrestarsi alla causazione di un mero pericolo, aveva in concreto determinato l'insorgere di un incendio.
4. Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione delle caratteristiche dell'azione che evidenziavano nel suo autore un'indole incline al delitto. Tale motivazione risulta senz'altro adeguata e congrua, dal momento che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01). Valutata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede.
5. Il quarto motivo è infondato. Nel sistema delle pene sostitutive riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sospensione condizionale della pena e l'applicazione della pena sostitutiva, ai sensi della legge n. 689 del 1981 costituiscono istituti alternativi. Ciò trova specifica affermazione nella previsione dell'art. 58 della citata legge, come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, nel disciplinare l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella scelta e nell'applicazione delle pene sostitutive, dispone che egli può applicarle se non ordina la sospensione condizionale della pena.
Tale principio di alternatività è espressamente confermato dal successivo art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, il quale esclude che, una volta che il giudice abbia disposto l'applicazione di una sanzione sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. La Corte d'appello di Torino ha fatto corretta applicazione di tale principio, rigettando la richiesta di applicazione della pena sostitutiva avanzata dall'imputato, oltre che in ragione della mancata allegazione di documentazione attestante la disponibilità di enti convenzionati, proprio in quanto con la sentenza di primo grado era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
A fronte di tale decisione, il ricorrente nulla ha allegato né dedotto in relazione alla avvenuta rinuncia al beneficio già concessogli, ma si è limitato a prospettare la mera possibilità di rinunciare alla sospensione condizionale per il caso in cui la Corte territoriale avesse applicato una pena sostitutiva.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna