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Sentenza — n. 26210/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for special surveillance violation due to lack of non-punishment cause.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Silviu Ungureanu's appeal against his conviction for violating special surveillance residence obligations. The defendant argued for a lack of evidence regarding his absence and requested a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court dismissed these claims, noting that the defendant's failure to answer the doorbell after ten minutes was sufficient proof of absence and that his prior criminal record precluded the required lack of habitual behavior for non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 75 D.Igs. 159/2011; Art. 131-bis c.p.: The court established that absence from the residence can be legally inferred from a prolonged failure to answer the doorbell during a police check, and that a prior criminal record incompatible with the lack of habitual behavior bars the application of the non-punishment cause.

Parole chiave

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special surveillance violation non-punishment cause habitual behavior requirement doorbell absence inference recidiva infraquinquennale procedural dismissal Italian Penal Code assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 75 D.Igs. 159/2011
Ungureanu Silviu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/6/2023, confermativa della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Latina il 21/9/2020, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 75 D.Igs.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente articola due censure: - vizio di motivazione in ordine all'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto-reato contestato; - vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 131-bis c.p
Il ricorrente articola due censure: - vizio di motivazione in ordine all'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto-reato contestato; - vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente articola due censure: - vizio di motivazione in ordine all'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto-reato contestato; - vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 51384 del 28/09/2023, Paparone Ciminata
Sez. 1, n. 7367 del 25/01/2023, Porcino
51384 del 28/09/2023, Paparone Ciminata; Sez. 1, n. 7367 del 25/01/2023, Porcino; Sez.
Sez. 1, n. 17463 del 09/02/2022, Galanti
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU SILVIU nato il 07/08/1990 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA1.1 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Ungureanu Silviu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/6/2023, confermativa della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Latina il 21/9/2020, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 75 D.Igs. 159/2011 per non aver osservato le prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Latina, non facendosi trovare a casa alle ore 4,25 del 5.6.2014 presso la sua abitazione a Latina. Il ricorrente articola due censure: - vizio di motivazione in ordine all'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto-reato contestato; - vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. 1.1. Quanto al primo motivo, la doglianza è inammissibile, perché del tutto generica. Invero, la difesa reitera argomentazioni già sostenute in sede di appello ed analizzate dalla Corte, volte a ribadire che non risulta raggiunta la prova dell'assenza dell'imputato nella propria abitazione al momento del controllo. Le valutazioni svolte nel ricorso, però, si esauriscono in considerazioni meramente fattuali e reiterative di quelle già svolte in appello e già ritenute apodittiche, in quanto non supportate da alcun elemento concretamente giustificativo del comportamento dell'imputato, ad eccezione della sola circostanza che il controllo venne effettuato di notte - dato che, secondo la difesa, dovrebbe far ritenere "normale" che l'imputato non avesse sentito il citofono, il che non corrisponde a ciò che accade normalmente.

E, del resto, è pacifico l'orientamento di legittimità secondo cui la violazione dell'obbligo di cui all'art. 75 D.Igs. 159/2011, ossia l'allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione senza autorizzazione, può essere legittimamente desunto dalla mancata risposta al suono del citofono durante un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 1 n. 51384 del 28/09/2023, Paparone Ciminata; Sez. 1, n. 7367 del 25/01/2023, Porcino; Sez. 1, n. 17463 del 9/02/2022, Galanti).

Nel caso di specie, come correttamente illustrato nella sentenza gravata, l'operante di Polizia aveva ripetutamente suonato il citofono per dieci minuti, senza ottenere alcuna risposta e successivamente aveva anche tentato di chiamare al telefono l'imputato, nuovamente senza esito. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. Com'è noto, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al pari delle attenuanti generiche, deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, ha valorizzato, in senso ostativo, i precedenti penali dell'imputato che avevano condotto il giudice di merito a ritenere già sussistente la recidiva infraquinquennale, aspetto questo che mal si concilia con il necessario requisito della non abitualità del comportamento del soggetto agente; tale affermazione, per di più, non ha tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale l'indicazione degli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità si è presentata in modo astratto e, come tale, non autosufficiente.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe