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Sentenza — n. 25954/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order, upholding joint criminal liability and direct intent for attempted murder.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Kristian Dudu against a Brescia tribunal order regarding his detention for attempted murder. The tribunal found Dudu jointly responsible for the attack that killed Alfred Muca, applying the principle of full concurrent liability for the more serious crime committed by his accomplice. The court affirmed that the lower court's reasoning regarding direct intent and joint responsibility was sound and not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. pen.; Art. 575 c.p.p.: The court holds that a co-conspirator is fully liable for a more serious crime committed by an accomplice if they foreseen and accepted the risk, and that the lower court's reasoning on intent and joint responsibility cannot be censured for contradicting defense arguments.

Parole chiave

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joint criminal liability attempted murder direct intent detention order cassation appeal concurrent responsibility foreseeable risk tentato omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. pen.
Non bisogna infatti confondere il piano attinente la volontà dolosa dell'autore materiale (Shkodra), che è ricostruibile in termini di dolo diretto, adeguato ad integrare l'omicidio tentato, con il piano attinente il titolo della responsabilità del concorrente ex art. 116 cod.
Art. 575 c.p.p.
art. 116 cod. pen
Non bisogna infatti confondere il piano attinente la volontà dolosa dell'autore materiale (Shkodra), che è ricostruibile in termini di dolo diretto, adeguato ad integrare l'omicidio tentato, con il piano attinente il titolo della responsabilità del concorrente ex art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, Ungureanu
Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, Bianchesi
Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, Comelli
Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi
275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv.
Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta
257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv.
Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo
Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv.
Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi
Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, Camko
Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, Mazzarella
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DudWristian, nato in Albania il 16/03/1993 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia pronunciava sulla richiesta di riesame, formulata da Kristian Dudu avverso il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, adottato a suo carico dal locale G.i.p. in relazione al reato, ascrittogli in concorso, di tentato omicidio. 1.1. L'indagato e i connazionali Kodian Ceni e Serxhio Shkodra avevano - in prospettazione accusatoria - attentato alla vita di Alfred Muca, nel corso di un'aggressione condotta nei confronti suoi, di Renato Popa e di altri, quale drammatica evoluzione di una pregressa discussione che aveva contrapposto i due gruppi.

I fatti si erano verificati il 19 luglio 2023, sulla pubblica via, poco lontano dall'abitato di Chiari. Qui, secondo le dichiarazioni degli astanti (Muca, Popa, nonché Hamid Guga e Matteo Xhepa, che erano assieme a loro), l'autovettura della vittima, dopo essersi fermata, era stata circondata dagli aggressori, discesi dalla propria automobile. Due almeno degli albanesi erano armati di coltello. Numerosi fendenti erano da costoro sferrati all'indirizzo degli antagonisti. Muca era stato attinto sei volte; quattro colpi (due penetranti) lo avevano raggiunto all'addome, uno alla superficie infero-laterale destra del tronco, l'ultimo alla sua superficie infero- laterale sinistra. 1.2.

L'idoneità della condotta a cagionare la morte, e la sua univoca direzionalità in tal senso, erano argomentate dai giudici del riesame. Per quanto, poi, l'autore materiale della condotta fosse identificabile in Shkodra, essa rappresentava, per i medesimi giudici, lo sviluppo più che prevedibile, e come tale preventivamente accettato, della comune aggressione del terzetto nei confronti della vittima (e delle altre persone che si trovavano in sua compagnia), sicché andava ritenuta la partecipazione di natura concorsuale. 1.3. Il Tribunale del riesame riteneva la gravità indiziaria alla stregua di tali considerazioni e riteneva, per le modalità del fatto e la personalità di Dudu, l'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva criminosa, in grado tale, tuttavia, da poter essere fronteggiata con la misura cautelare degli arresti domiciliari (rafforzati dall'impiego di dispositivi elettronici di controllo), che disponeva in sostituzione di quella originariamente applicata.

2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico di ricorso è dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il Tribunale del riesame stesso avrebbe sottolineato, afferma il ricorrente, la necessità di futuri approfondimenti istruttori sulle ragioni del dissidio, che dell'accaduto costituiva la genesi, e sarebbe dunque incomprensibile come le dichiarazioni dell'offeso e dei suoi amici, ritenute a quel riguardo lacunose e inattendibili, avessero potuto essere appieno accreditate in chiave ricostruttiva delle vicende terminali della contesa.

Così come il presunto movente, anche la dinamica dell'occorso risulterebbe in realtà incerta, a causa dei dubbi e delle perplessità che i narrati in discorso inevitabilmente susciterebbero e sui quali il ricorrente si intrattiene. Non sarebbe facilmente spiegabile, ad esempio, perché nessuno dei dichiaranti avesse mai chiamato un'autoambulanza o le forze dell'ordine, o come Muca potesse essersi trovato isolato al momento dell'attacco direttamente subito. Muca, in ogni caso, avrebbe individuato i suoi immediati aggressori nei soli Ceni e Shkodra.

Dudu non era, dunque, l'autore materiale dell'accoltellamento, né si sarebbe potuto a lui addebitare un concorso di natura morale, non avendo egli in alcun modo contribuito all'azione e non avendo maturato alcuna volontà orientata alla sua realizzazione. Dudu neppure conosceva, infatti, le intenzioni dei suoi connazionali (che avevano agito, peraltro, sotto la spinta dell'esasperazione originata dalle provocazioni della vittima), e comunque non vi aveva aderito in forma diretta, non bastando rispetto al delitto tentato un dolo di tipo meramente eventuale.

L'occorso avrebbe potuto, nella sua interezza, essere riqualificato come mero reato di lesione personale, sia per l'astratta inidoneità della condotta a provocare la morte, sia perché ad altri scopi era diretta l'azione di Shkodra, cui - al più, ed ugualmente - si sarebbe potuto intestare il mero, insufficiente, dolo eventuale.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. Quale che sia l'esatta ricostruzione dell'antefatto, l'aggressione patita da Alfred Muca (e dai suoi compagni) e le sue modalità risaltano da precise dichiarazioni testimoniali, che il Tribunale del riesame ha valutato congruamente allo stato, cogliendone i necessari caratteri di attendibilità e convergenza rappresentativa.In presenza di una logica motivazione al riguardo, le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01).

3. Sula base delle predette dichiarazioni, e delle risultanze medico-legali, il Tribunale ha ritenuto il dolo diretto, in capo all'autore materiale della condotta di accoltellamento (Shkodra), con ragionamento che si sottrae a censura. La sussistenza dell'animus necandi è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01;

Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegato, sulle zone del corpo attinte. Tali risultanze sono state valutate alla stregua dell'esatto principio, in forza del quale il dolo di omicidio non si misura, in caso di tentativo, sugli esiti ex post determinatisi. Il fatto che la vittima non si sia trovata, a consuntivo, a rischio di morte non esclude il requisito della pericolosità della condotta rispetto al bene protetto della vita, e con esso l'idoneità dell'azione, da apprezzare ponendosi nella medesima posizione dell'agente all'inizio dell'attività delittuosa, in modo da valutare, in base alla situazione del momento, se gli atti posti in essere fossero in grado di realizzare il reato; la scarsa entità, e finanche l'inesistenza, delle conseguenze lesive provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l'intenzione omicida, in quanto esse sono rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (tra le molte, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01).

4. Benché la condotta di accoltellamento di Muca sia stata realizzata dal solo Shkodra, il Tribunale del riesame ha poi rilevato, inappuntabilmente allo stato, gli estremi della piena responsabilità concorsuale, posto che la condotta stessa, quand'anche ulteriore rispetto a quella concordata, è causalmente correlata all'azione di tutti i compartecipi, Dudu incluso, il quale (contribuendo all'accerchiamento della vettura avversaria, in compagnia di soggetti entrambi armati) ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave (cfr.

Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-01). Non bisogna infatti confondere il piano attinente la volontà dolosa dell'autore materiale (Shkodra), che è ricostruibile in termini di dolo diretto, adeguato ad integrare l'omicidio tentato, con il piano attinente il titolo della responsabilità del concorrente ex art. 116 cod. pen., bastando sempre il dolo eventuale per radicarla in termini di concorso pieno (e bastando la mera prevedibilità dell'evento disvoluto, più grave, per radicare il concorso anomalo: Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405-01).

5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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