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Sentenza — n. 25953/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls prison space ruling, holding suspended furniture must be subtracted if floor area is unusable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Supervision Tribunal's order rejecting a prisoner's claim for humane conditions. The prisoner argued that suspended furniture should be excluded from the minimum viable space calculation, whereas the lower court failed to verify if the floor area beneath the furniture was actually usable for movement. The court ruled that the lower court erred by treating all suspended items as non-deductible without assessing their specific height and impact on free movement, thus ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter Ord. pen.; The minimum viable space for prisoners must exclude suspended furniture only when the floor area beneath it is not usable for free movement, requiring a factual assessment of the furniture's height and impact on the detainee's mobility.

Parole chiave

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prison conditions minimum viable space suspended furniture free movement humane treatment penitentiary law space calculation restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter Ord. pen.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen., sotto il profilo dell'erroneità delle modalità di calcolo dello spazio minimo vitale di movimento all'interno della cella.
Art. 35-bis Ord. pen.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 35-ter Ord.
Art. 69 comma 6 lett. b) legge 26 luglio 1975 n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13024 del 20/12/2023
Questa Corte ha già fornito, al riguardo, opportune indicazioni, che si trovano perfettamente riepilogate nella pronuncia resa da Sez. 1, n. 13024 del 20/12/2023, dep.
Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020
Sez. 1, n. 37642 del 19/05/2023
In questo scia, Sez. 1, n. 37642 del 19/05/2023, Sciuto, ha escluso dal novero del libero movimento, e quindi dallo spazio utile, quello sottostante ad un mobile infisso all'altezza di 120 CM dal suolo, e Sez.
Sez. 1, n. 29846 del 21/02/2023
Sez. 1, n. 46346 del 24/05/2023
29846 del 21/02/2023, Esposito Montefusco, ha reputato insufficiente, sempre al fine del libero movimento, la mera circostanza che un armadietto fosse sollevato da terra; mentre Sez. 1, n. 46346 del 24/05/2023, Palmulli, e Sez.
Sez. 1, n. 31614 del 27/04/2022
46346 del 24/05/2023, Palmulli, e Sez. 1, n. 31614 del 27/04/2022, Tineo, hanno imposto di calcolare lo spazio occupato dalle "bilancette", che sono armadietti sovrastanti arredi già poggiati al suolo e rientranti, quindi, nella medesima colonna occupante un'area già detratta.
Sez. 1, n. 33837 del 7/3/2019
Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022
Va infine menzionata Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022, Molè, che - riprendendo il ragionamento svolto da Sez.
Sez. 1, n. 12344 del 06/03/2020
20786 del 26/04/2022, Molè, che - riprendendo il ragionamento svolto da Sez. 1, n. 12344 del 06/03/2020, Derbali, e da Sez.
Sez. 1, n. 27005 del 29/04/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sciorilli Fabrizio, nato a Roma il 22/05/1975 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella emessa il 15 dicembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, nella parte in quest'ultima aveva rigettato l'istanza presentata dal condannato Fabrizio Sciorilli, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 35-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la riparazione del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della carcerazione patita nell'ambito della casa circondariale di Frosinone. Il Tribunale di sorveglianza escludeva il pregiudizio, dopo aver rilevato che il detenuto aveva fruito, all'interno della camera di pernottamento condivisa con terzi, di uno spazio disponibile pro-capite - calcolato con esclusione di quello occupato dal letto a castello e dai soli armadi appoggiati a terra - compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, in un contesto di complessiva adeguatezza del regime penitenziario ulteriore.

2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen., sotto il profilo dell'erroneità delle modalità di calcolo dello spazio minimo vitale di movimento all'interno della cella. Questo spazio andrebbe determinato, a suo parere, senza computare i mobili fissati al muro (nella specie, un tavolo e due armadietti), anziché a terra, aventi tuttavia caratteristiche tali da ridurre ugualmente l'area calpestabile, non essendo la superficie loro sottostante sfruttabile per le normali attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini seguito precisati.

2. Il tema, che il ricorso pone - di sicuro rilievo ai fini del calcolo delle soglie di spazio individuale minimo inframurario, al di sotto delle quali il trattamento penitenziario assume carattere inumano e degradante - attiene alla detraibilità dallo spazio stesso dell'area, proiettata al suolo, occupata dai mobili pensili, ossia dalle strutture infisse alla parete e sollevate da terra. Questa Corte ha già fornito, al riguardo, opportune indicazioni, che si trovano perfettamente riepilogate nella pronuncia resa da Sez. 1, n. 13024 del 20/12/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, e che meritano di essere ribadite in questa sede.Le soluzioni muovono dalla comune premessa dell'attribuzione di attitudine discriminante, per la ricomprensione nel calcolo dello spazio in questione, al fattore rappresentato dalla comoda calpestabilità dell'area sottostante al pensile, intesa come possibilità di esercitare su di essa il normale movimento, secondo le indicazioni avallate dal massimo Consesso della nomofilachia (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-01); possibilità, carente la quale l'arredo aggettante deve essere assimilato agli arredi fissi, anziché a quelli amovibili. In questo scia, Sez. 1, n. 37642 del 19/05/2023, Sciuto, ha escluso dal novero del libero movimento, e quindi dallo spazio utile, quello sottostante ad un mobile infisso all'altezza di 120 CM dal suolo, e Sez. 1, n. 29846 del 21/02/2023, Esposito Montefusco, ha reputato insufficiente, sempre al fine del libero movimento, la mera circostanza che un armadietto fosse sollevato da terra; mentre Sez. 1, n. 46346 del 24/05/2023, Palmulli, e Sez. 1, n. 31614 del 27/04/2022, Tineo, hanno imposto di calcolare lo spazio occupato dalle "bilancette", che sono armadietti sovrastanti arredi già poggiati al suolo e rientranti, quindi, nella medesima colonna occupante un'area già detratta.

Tali recenti pronunce sviluppano i principi elaborati da Sez. 1, n. 33837 del 7/3/2019, Zindato, che, nel ribadire come «la ratio della individuazione di uno spazio disponibile minimo si rimett(a) a un principio di libertà di movimento all'interno della camera di permanenza», ha statuito che «la detrazione va eseguita escludendo gli arredi tendenzialmente fissi che occupino un'area calpestabile sottratta alla indicata fruizione libera e non anche [...] quelle strutture che risultino in sostanza pensili e non abbiano una incidenza determinante sulla fruizione degli spazi stessi».

Va infine menzionata Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022, Molè, che - riprendendo il ragionamento svolto da Sez. 1, n. 12344 del 06/03/2020, Derbali, e da Sez. 1, n. 27005 del 29/04/2021, Solinas - ha ritenuto che i mobili pensili non rilevino nella determinazione della superficie utile, a condizione che siano posizionati in modo tale da non impedire che l'area sottostante sia fruibile come area di libero movimento; sicché «non è [...] il fatto che siano mobili pensili a segnarne l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'area utile al movimento, ma appunto il modo con cui sono collocati e quindi la concreta incidenza sull'area di movimento della persona».

3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non è aderente ai principi di diritto testé delineati, perché essa, nel disattendere il reclamo del detenuto, ha assimilato i pensili installati nella camera di pernottamento ad arredi il cui spazio, proiettato al suolo, non sarebbe mai detraibile dal calcolo, senza verificare - come sarebbe stato, invece, necessario - a quale altezza da terra i mobili si trovassero e, di conseguenza, se l'area sottostante fosse, o meno, fruibile per il libero movimento. Il vizio rilevato impone l'annullamento della decisione, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per rinnovata valutazione, libera nell'esito ma condotta nel corretto perimetro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della domanda di riparazione inerente alla detenzione subita nell'istituto penitenziario di Frosinone con rinvio per nuovo giudizio su tale