Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25938/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention fine, ruling mere defense needs do not justify illegal stay.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione rejected Walid Nasralli's appeal against a Milan peace judge's fine for illegally remaining in Italy. The appellant argued the lower court failed to verify a 'justified reason' for his detention, claiming he needed to defend himself in pending criminal proceedings. The court dismissed this, holding that mere necessity for defense is insufficient and noting the appellant's situation in 2018 differed significantly from his later 2019 case where he was actively involved in trials.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998; Art. 17, d.lgs. n. 286/1998: The mere necessity of defending oneself in a criminal proceeding does not constitute a justified reason for a foreigner to remain in Italy, and distinct factual circumstances regarding pending proceedings must be rigorously evaluated to avoid contradictory rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal stay of foreigners justified reason for detention criminal defense necessity contradictory judgment immigration law Italy peace judge sentencing appeal dismissal contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La mera necessità di difendersi in un procedimento penale non costituisce, in linea di principio, il giustificato motivo che esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
Art. 17, d.lgs. n. 286/1998
Questa Corte non è chiamata a valutare la corretta applicazione della legge con riferimento alla pronuncia assolutoria per la violazione commessa in data 01/11/2019, pur non apparendo essere stato valutato approfonditamente il concetto di "giustificato motivo" alla luce della norma dell'art. 17 T.U.Innm.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Marco Petrone, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 4 legge n. 110/1975
Identica giustificazione doveva essere ritenuta sussistente per la violazione accertata il 12/07/2018, dal momento che egli era stato indagato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 07/12/2017, per il quale è stato condannato in data 04/03/2019.
art. 17 d.lgs. n. 286/1998
Questa Corte non è chiamata a valutare la corretta applicazione della legge con riferimento alla pronuncia assolutoria per la violazione commessa in data 01/11/2019, pur non apparendo essere stato valutato approfonditamente il concetto di "giustificato motivo" alla luce della norma dell'art. 17 T.U.Innm.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASRALLI WALID (CUI 049QB0B) nato il 16/04/1985 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 ottobre 2023 il giudice di pace di Milano ha condannato Walid Nasralli alla pena di 12.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/1998 commesso il 12/07/2018, per essersi trattenuto in Italia, in violazione dell'ordine del Questore di Milano che, in data 10/01/2018, gli aveva intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, essendo privo di titoli legittimanti il soggiorno. Il giudice ha, in particolare, ritenuto del tutto ingiustificato il suo trattenimento in Italia alla data contestata, mentre lo ha assolto dall'analogo reato, commesso in data 01/11/2019, per la sussistenza di un giustificato motivo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Walid Nasralli, per mezzo del proprio difensore avv. Marco Petrone, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Il giudice ha omesso di verificare la sussistenza di un giustificato motivo per il suo trattenimento in Italia, divérsamente da quanto ha fatto per escludere la sussistenza del medesimo reato, contestato come commesso in una data successiva. Infatti il giudice ha ritenuto giustificato il trattenimento, accertato in data 01/11/2019, perché all'epoca egli era in attesa della trattazione di alcuni procedimenti penali, circostanza che rendeva legittima la sua permanenza in Italia almeno per la necessità di difendersi.

Identica giustificazione doveva essere ritenuta sussistente per la violazione accertata il 12/07/2018, dal momento che egli era stato indagato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 07/12/2017, per il quale è stato condannato in data 04/03/2019. La diversa decisione del giudice, adottata senza alcuna spiegazione, risulta manifestamente illogica.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.

4. Il ricorrente ha inviato conclusioni scritte, con le quali si riporta al motivo del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. La mera necessità di difendersi in un procedimento penale non costituisce, in linea di principio, il giustificato motivo che esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. L'art. 17 d.lgs. n. 286/1998 prevede, infatti, che lo straniero sottoposto a procedimento penale, o parte offesa in esso, può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, e specificamente per partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.

La pendenza di un procedimento penale non impedisce, pertanto, il rispetto dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, perché il diritto di difesa dell'indagato o imputato non viene limitato, e l'ordinamento ha previsto la piena tutela dell'esigenza di partecipare al processo a suo carico. Conseguentemente, non può ritenersi che la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa giustifichi il trattenimento in Italia, in particolare oltre i giorni di udienza o quando questa non è ancora fissata. L'esercizio del diritto di difesa nel corso di un procedimento penale, infatti, in linea di principio legittima la presenza fisica del soggetto nel territorio dello Stato limitatamente alle esigenze di partecipazione alle udienze o a specifiche attività di indagine, così come previsto dalla norma citata.

Il mero conferimento con un difensore, ovvero la predisposizione della propria linea difensiva, possono infatti essere svolti a distanza, utilizzando tutti i mezzi, anche informatici, oggi facilmente accessibili, e non costituiscono, pertanto, giustificati motivi di trattenimento in Italia, in violazione dell'ordine di allontanamento. Una diversa applicazione del diritto di difesa, che facesse ritenere giustificato il trattenimento in Italia di uno straniero solo perché sottoposto ad una indagine penale e quindi presumibilmente tenuto, in un futuro imprecisato, ad affrontare un procedimento penale, avrebbe come conseguenza la legittimazione della inottemperanza all'ordine di allontanamento da parte di tutti gli stranieri che hanno commesso reati, e l'interesse di costoro a collezionare denunce e avvisi di sottoposizione a indagine, al solo fine di trattenersi nel territorio dello Stato senza rispettare le norme sull'immigrazione e in violazione di specifici ordini di allontanamento.

L'interessato, peraltro, può sempre affermare la sussistenza della necessità del suo trattenimento in Italia in violazione dell'ordine di allontanamento, anche per la mera predisposizione della propria difesa, allegando specifiche situazioni che comportino l'impossibilità di comunicare, dall'estero, con il proprio difensore. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma», con riferimento all'esercizio dei suoi diritti primari, tra cui vi è quello alla difesa in un procedimento penale (Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, Rv. 264936).

3. La sentenza impugnata, pur nella brevità della sua motivazione, consente di apprezzare la diversità delle circostanze di fatto che il giudice risulta avere riscontrato tra la violazione commessa in data 12/07/2018 e quella commessa in data 01/11/2019: solo con riferimento alla seconda il giudice afferma di avere accertato che l'imputato era in attesa di affrontare dei procedimenti penali, mentre, nulla dicendo in ordine alla prima violazione, deve ritenersi che la eventuale allegazione, di essersi trattenuto per la necessità di difendersi in altri procedimenti a suo carico, non ha trovato riscontro.

Questa Corte non è chiamata a valutare la corretta applicazione della legge con riferimento alla pronuncia assolutoria per la violazione commessa in data 01/11/2019, pur non apparendo essere stato valutato approfonditamente il concetto di "giustificato motivo" alla luce della norma dell'art. 17 T.U.Innm. La motivazione della sentenza impugnata, però, è corretta e non contraddittoria quanto alla condanna pronunciata per il reato commesso in data 12/07/2018. Essa non risulta contraddittoria perché, come detto, il giudice ha ritenuto non provato che, all'epoca di commissione di tale violazione, sussistesse la situazione che, a suo parere, giustificava il trattenimento in Italia, cioè la necessità di affrontare procedimenti penali.

La diversità di situazioni rende pertanto legittima la diversità della decisione, rispetto al reato commesso oltre un anno dopo.

4. Il ricorrente conferma, di fatto, la sussistenza di situazioni profondamente diverse all'epoca di commissione della seconda violazione, rispetto all'epoca della prima violazione, in quanto afferma che egli, nel novembre 2019, era sottoposto a due procedimenti penali, celebrati il 07 e il 25 novembre, mentre alla data del 12/07/2018 non aveva procedimenti in corso, che siano stati celebrati in quel periodo. Egli richiama solamente una condanna, riportata in data 04/03/2019, per una contravvenzione commessa in data 07/12/2017. L'affermazione di una sostanziale identità tra le due situazioni è palesemente errata: il suo trattenimento in Italia, nel luglio 2018, non era giustificato dalla necessità di difendersi in un procedimento penale, perché non è , dimostrato, e in verità neppure allegato, che per il reato commesso il 07/12/2017 fosse in corso la celebrazione del giudizio penale, e vi fossero udienze fissate in quel periodo.

La mera sottoposizione ad indagine per detto reato non costituiva un giustificato motivo per il trattenimento del ricorrente in Italia per un periodo indefinito, sino alla celebrazione del dibattimento penale, perché la sua presenza sul territorio non era necessaria al fine di predisporre la propria difesa, per i motivi indicati al superiore paragrafo 2, ed egli non ha neppure sostenuto l'esistenza di circostanze che gli rendevano impossibile comunicare con un legale dall'estero.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s