Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding recidivism exclusion, noting implicit waiver of other grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Domenico Masciopinto's appeal against the Bari Court of Appeal's decision to increase his sentence by recognizing the continuity of crimes. Masciopinto argued the lower court lacked motivation for excluding his recidivism claim, while the prosecution requested annulment. The court ruled that by accepting a plea agreement to reduce the sentence, Masciopinto implicitly waived his other appeal grounds, rendering the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: When a defendant accepts a plea agreement that modifies the penalty, any other grounds for appeal regarding the original conviction are deemed implicitly waived.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO DOMENICO nato a BARI il 29/08/1984 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 15/06/2022, che aveva condannato, per quanto di interesse, Domenico Masciopinto, alla pena di anni 5 mesi 3 di reclusione ed C 8.500 di multa per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, detenzione e porto di arma da guerra (aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen) e ricettazione, ha ritenuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza n. 1954 della medesima Corte d'appello, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 6 mesi 1 e giorni 23 di reclusione ed C 8.000 di multa.
2. Ricorre per cassazione Domenico Masciopinto, a mezzo del difensore avv. Raffaela Quarta, che, con un unico motivo, lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata recidiva, come da motivo di gravame ritualmente avanzato in atto di appello.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Valentina Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'impugnata sentenza ha recepito la richiesta di concordato proposto dalla difesa di Masciopinto; con essa il ricorrente, previa rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità, chiedeva il riconoscimento della continuazione trai fatti sub iudice e i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 14/05/2021. Sulla proposta di concordato, la Procura non aveva dato l'assenso; dall'esame del verbale relativo all'udienza di discussione tenuta innanzi alla Corte territoriale, risulta che la Difesa di Masciopinto concludeva non riportandosi ai motivi di appello, bensì insistendo per l'accoglimento della proposta di concordato.
Come detto, la Corte barese, di contrario avviso rispetto al parere del PG, ha accolto la richiesta difensiva rideterminando la pena inflitta al Masciopinto, previo riconoscimento della continuazione con altra sentenza irrevocabile, aderendo in tal modo alle richieste formulate in sede di conclusioni dalla Difesa dell'odierno ricorrente. Deve quindi ritenersi che, essendosi la Difesa riportata, nelle conclusioni, al concordato, i motivi di appello diversi da quello relativo alla determinazione della pena in aumento rispetto alla sentenza irrevocabile e previo riconoscimento della continuazione con la stessa, fossero implicitamente rinunciati.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 marzo 2024 Il Consigliere e