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Ordinanza — n. 25822/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court reclassifies appeal as opposition under Art. 667 CPP and remands to supervision judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the appellant's appeal as an opposition under Article 667, paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a supervision judge's conversion of a fine into community service, arguing procedural errors regarding prescription and objection to public utility work. The court held that direct cassation appeals are barred for such conversion orders, requiring the interested party to first file an opposition before the same judge.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.: Direct appeals to the Court of Cassation are inadmissible for supervision orders converting fines; the interested party must first file an opposition before the supervising judge.

Parole chiave

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conversion of fine supervision judge opposition procedure direct cassation appeal penal execution commutazione della pena pecuniaria esenzione dalla pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. A tal fine, giova evidenziare che l'art.
Art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
689 del 1981, in punto di conversione della pena pecuniaria per mancato pagamento, in forza dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. l'interessato non può presentare direttamente ricorso per cassazione, ma deve esperire il rimedio dell'opposizione ex art.
Art. 107, legge 24 novembre 1981, n. 689
A tal fine, giova evidenziare che l'art. 107 legge 24 novembre 1981, n.
Art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146
Giova, altresì, evidenziare che l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n.
art. 172 cod. pen
Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione della pena pecuniaria per decorrenza dei relativi termini.
art. 660 cod. proc. pen
689 del 1981 e all'art. 660 cod. proc. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che la condannata si era opposta all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità.
art. 678 cod. proc. pen
10), ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 678 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale dovrà quindi procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUMBI HAVA nato il 04/04/1981 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Valentina Manuali, chiede qualificarsi il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Pelumbi Hava ricorre avverso il provvedimento del 25 ottobre 2023 del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che ha convertito ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena pecuniaria di euro 30.000,00 di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 febbraio 2010, definitiva il 4 novembre 2010, con quella della libertà controllata della durata di centoventi giorni.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 172 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione della pena pecuniaria per decorrenza dei relativi termini. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla legge n. 689 del 1981 e all'art. 660 cod. proc. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che la condannata si era opposta all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. A tal fine, giova evidenziare che l'art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che «per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il Magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale».

Giova, altresì, evidenziare che l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10), ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 678 cod. proc. pen. - da ultimo, modificato dall'art. 39 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - secondo cui «il Magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.» Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede alla norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell'udienza.

Pertanto, contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reso ai sensi degli artt. 102 e 103 legge n. 689 del 1981, in punto di conversione della pena pecuniaria per mancato pagamento, in forza dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. l'interessato non può presentare direttamente ricorso per cassazione, ma deve esperire il rimedio dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale dovrà quindi procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorve