Cassation court dismisses appeal against surveillance court order refusing alternative detention measures due to procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a surveillance court order that rejected requests for alternative detention measures like community service or home detention for a recidivist convicted of receiving stolen goods. The court ruled that evaluating alternative measures before the sentence execution begins requires considering the defendant's conduct during the liberty period following the conviction to assess social reintegration and recidivism risk. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the necessary procedural requirements for such pre-execution evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: When alternative detention measures are requested prior to the commencement of sentence execution, the court must evaluate the defendant's conduct during the liberty period following the conviction to determine social reintegration and recidivism risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO FRANCO SALVATORE nato a ROMA il 11/09/1968 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; letteiseP,t-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Lo Franco Salvatore ricorre avverso l'ordinanza del 27 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 14 aprile 2014, definitiva il 23 giugno 2018, in ordine al reato di ricettazione, commesso nel 2007.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, agli atti, vi erano elementi in forza dei quali poter sostenere il reinserimento sociale del condannato, anche considerando il suo allontanamento dagli ambienti criminosi da oltre dieci anni, come confermato dal fatto che il procedimento pendente a suo carico era relativo a condotte poste in essere nel 2012. Nel ricorso, poi, si evidenzia come il Tribunale di sorveglianza non abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta subordinata di applicazione della misura della detenzione domiciliare, rigettata in maniera apodittica dal giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Giova in dritto evidenziare che la valutazione della richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non può mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica circa l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l'idoneità della misura alternativa (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolao, Rv. 278174).
Pertanto, nei casi in cui, come quello in esame, la misura sia richiesta prima dell'inizio dell'espiazione della pena, è necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a