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Sentenza — n. 25814/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls execution order denying criminal continuation due to lack of reasoning on criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting a request to apply the rule of criminal continuation. The appellant argued the execution judge ignored key evidence of a single criminal plan, such as identical execution methods and locations, while only citing the time gap between crimes. The court ruled that the execution judge must re-evaluate facts to verify a unified criminal project and cannot rely solely on temporal distance when prior judgments already established continuity for similar offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution judge must re-examine facts to verify a unified criminal project and cannot deny continuity based solely on time gaps when prior judgments established similar continuity.

Parole chiave

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criminal continuation execution phase unified criminal project lack of reasoning annulment of order infrazioni uniche e continuate allegazioni di persecuzione contraddittorie furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Avellino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Art. 81 cod. pen.
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente, articolando due motivi di ricorso, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod.
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Avellino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 81 cod. pen
L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010
Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019
pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palebo, Rv.
Sentenza n. 183 del 03/07/2013 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IZZO DOMENICO nato a BOSCOREALE il 09/07/1968 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Gianluigi Pratola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Izzo Domenico ricorre avverso l'ordinanza del 9 novembre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Avellino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) ai più reati di furto aggravato e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, ai sensi degli artt. 624, 625 e 493-ter cod. pen., commessi tra il 14 novembre 2020 e il 5 settembre 2021, giudicati dal Tribunale di Avellino con sentenza del 10 maggio 2022, divenuta definitiva;

2) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 2 gennaio 2022 e giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 giugno 2022, divenuta definitiva.

2. Il ricorrente, articolando due motivi di ricorso, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza in maniera apodittica, senza fornire sul punto alcuna motivazione e trascurando di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso allegati dalla difesa, tra i quali: la vicinanza cronologica tra i reati (l'ultimo reato sub 1 era stato commesso il 5 settembre 2021 e il reato sub 2 dopo pochi mesi, il 2 gennaio 2022), la medesima modalità esecutiva delle condotte (in tutti i reati, il condannato si era introdotto all'interno di autovetture la cui chiusura non era stata inserita o, in caso contrario, forzando la serratura), l'omogeneità dei reati e il medesimo contesto territoriale nel quale erano state commesse le azioni accertate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), atteso che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto.

In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata è incongrua e priva di una effettiva valutazione di tutti gli elementi allegati dalla difesa nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., che aveva evidenziato alcuni indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali il medesimo luogo di commissione dei furti (il cimitero di Avellino) e la medesima modalità esecutiva dei reati, trascurati dal giudice dell'esecuzione, il quale non ha ponderato tali allegazioni.

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi ad evidenziare la distanza cronologica tra i reati, ritenendola ostativa all'accoglimento dell'istanza, considerando che il giudice della cognizione sub 1 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra reati omogenei, commessi a una distanza di tempo tra loro non superiore a quella intercorrente tra l'ultimo reato giudicato in tale procedimento e il reato sub 2. In tema di reato continuato, infatti, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palebo, Rv. 276944).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, cui deve seguire la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Avellino, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le in