Cassation court allows appeal against surveillance tribunal's dismissal of therapeutic commitment access due to distinct crime status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Marco Fusaroli's appeal against the Perugia surveillance tribunal's order denying access to therapeutic commitment. Fusaroli argued his conviction for drug trafficking association under Article 74, Section 6 of the 1990 Decree was an autonomous offense, not merely an attenuated version of Section 1, which should have prevented the tribunal from applying exclusionary rules. The court ruled that the lower tribunal incorrectly conflated these distinct legal facts and annulled the decision, remanding the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 4-bis, Legge n. 354 del 1975: The crime of association for drug trafficking constituted to commit minor acts is an autonomous offense, not a mere attenuated hypothesis of the crime in the first paragraph, and thus exclusion from penitentiary benefits applies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSAROLI MARCO nato a ROMA il 04/03/1967 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni della PG, dott.ssa Sabrina Passafiume, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da Marco Fusaroli, intesa all'accesso alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha, a tal fine, rilevato che la pena della cui espiazione è stata irrogata a Fusaroli per il reato sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserito nel novero di quelli ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Marco Fusaroli propone, con l'assistenza dell'avv. Emilio Losso, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente ritenuto l'ostatività del titolo di reato al quale si riferisce la pena in esecuzione, omettendo, in specie, di considerare che egli è stato condannato per il reato previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituente fattispecie autonoma, anziché meramente attenuata, rispetto a quella disciplinata dal precedente comma 1.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merito, pertanto, accoglimento.
2. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha da tempo chiarito che «Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R. cit.» (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01) e, di conseguenza, che «L'esclusione dai benefici penitenziari operata dall'art. 4-bis della Legge n. 354 del 1975, non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto per effetto del richiamo, effettuato dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 416 cod. pen. - da intendersi non limitato al solo regime sanzionatorio - si applica la stessa disciplina stabilita per quest'ultima fattispecie» (Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Zhou, Rv. 266240 - 01;
Sez. 1Sentenza n. 26310 del 06/07/2006, La Monica Rv. 235018 - 01).
3. Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, non si è attenuto a tali principi ed è pervenuto a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza presentata da Marco Fusaroli in ragione della fallace assimilazione, ai fini considerati, tra le fattispecie rispettivamente previste dai commi 1 e 6 dell'art.
74. Considerato, ulteriormente ed a confutazione dell'argomento introdotto dal Procuratore generale, che il residuo di pena (la cui fine è prevista, stando al provvedimento impugnato, al 24 dicembre 2028) della cui espiazione si discute rientra nel limite di sei anni normativamente sancito, non resta, dunque, che disporre l'annullamento dell'ordinanza del 9 novembre 2023, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, scevro dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza