Court dismisses jurisdictional conflict because the issue was already definitively resolved by a prior final ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared no need to rule on the jurisdictional conflict between the Modena and Reggio Emilia preliminary investigation judges. The Modena judge argued the crime occurred in his territory, while Reggio Emilia claimed the arrest happened there but the crime in Modena. The court dismissed the request because the same conflict had already been definitively resolved by a prior final judgment in April 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 10, cod. proc. pen.: When a jurisdictional conflict between preliminary investigation judges has already been definitively resolved by a final court decision, no further provision may be made on the same issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE MODENA nei confronti di: GIP TRIBUNALE DI REGGIO EMILIAcon l'ordinanza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo attribuirsi la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 15 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al procedimento penale n. 954/24 R.G. (già n. 778/24 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Reggio Emilia) e n. 647/24 R.G.GIP. a carico di Aynnen Rouhail, Massimo Tommasini e Ahmed Zouhir, indagati per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 80, d.P.R. n. 309/1990, ed altri, commessi in Sassuolo (MO) e in Baiso (RE).
Il g.i.p. del Tribunale di Modena ha rilevato che il procedimento è iniziato davanti al g.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, essendo stati i tre indagati arrestati in quel circondario nella flagranza del delitto indicato, ma quel giudice, ritenuto che anche tale delitto, come gli altri contestati, fosse stato commesso in Sassuolo, territorio di competenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha restituito gli atti al pubblico ministero, per la trasmissione al pubblico ministero presso il Tribunale di Modena.
Secondo il g.i.p. del Tribunale di Modena è errato l'assunto su cui è fondata la dichiarazione di incompetenza, potendo ritenersi dimostrata la commissione in territorio di Reggio Emilia del reato più grave, quello di detenzione di una ingente quantità di hashish e di cocaina.
2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha inviato le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 31, comma 2, cod.proc.pen., affermando che non vi sono elementi per sostenere la propria competenza, essendo presumibile che la detenzione di tutte le sostanze stupefacenti sia iniziata in territorio di competenza del g.i.p. del Tribunale di Modena, essendosi verificato nel territorio della provincia di Reggio Emilia solo il loro trasporto, e non essendo l'individuazione di una base operativa in luogo diverso un elemento sufficiente per spostare tale competenza.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'attribuzione della competenza al g.i.p. del Tribunale di Modena.
4. Il conflitto risulta essere stato risolto da questa Corte, nell'ambito del procedimento n. 5992/2024 R.G., con la sentenza emessa in data 09 aprile 2024, che ha attribuito la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.Le ragioni del conflitto erano le stesse evidenziate nella presente procedura. Deve, pertanto, dichiararsi che non vi è luogo a provvedere sulla questione, essendo stata la stessa già risolta, con pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere per essere stato già risolto il conflitto. Così deciso il 16 aprile 2024 Il Consigliere estens