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Sentenza — n. 25498/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unsupported legal arguments regarding sentence calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Kuqja inadmissible for being manifestly unfounded and lacking sufficient specificity. Kuqja argued that the execution judge incorrectly identified the base sentence for consecutive crimes, leading to excessive penalties, but failed to provide concrete evidence or precise details in his claims. The court rejected these arguments as generic assertions without factual basis and noted that the execution judge had actually reduced sentences for satellite crimes compared to the original judgments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or lack the necessary specificity to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments consecutive crimes sentence calculation execution judge lack of specificity adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 671 c.p.p.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Lucca, riconosciuta la continuazione tra i reati per i quali Andrea Kuqja è stato condannato con tre diverse sentenze, ha rideterminato in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Lucca, riconosciuta la continuazione tra i reati per i quali Andrea Kuqja è stato condannato con tre diverse sentenze, ha rideterminato in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KUQJA ANDREA nato il 16/10/1965 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni della PG, dott.ssa Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Lucca, riconosciuta la continuazione tra i reati per i quali Andrea Kuqja è stato condannato con tre diverse sentenze, ha rideterminato in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la pena complessivamente irrogatagli in tredici anni e due mesi di reclusione e 59.000 euro di multa.

2. Andrea Kuqja propone, con l'assistenza dell'avv. Pierpaolo Santini, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione individuato, quale pena base sulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, quella inflittagli per tutti i reati, a loro volta legati dal medesimo vincolo, accertati con la sentenza del Tribunale di Lucca dell'il aprile 2016, anziché quella, inferiore, determinata per il più grave tra tutti i reati indicati nell'istanza e considerati dal provvedimento impugnato, così incorrendo in un errore che ha, per necessità, influenzato la quantificazione dei successivi incrementi. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla misura degli aumenti per i reati-satellite, sproporzionati per eccesso rispetto a quelli fissati in sede di cognizione e stabiliti senza che la quantificazione della sanzione sia stata accompagnata dalla profusione del dovuto impegno motivatorio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. Kuqja sostiene, in primo luogo, che il Tribunale di Lucca, con la sentenza dell'il. aprile 2016, ha, dapprima, fissato la pena base in sei anni e quattro mesi di reclusione, oltre multa, e, poscia, apportato aumenti per la continuazione, sino a pervenire alla pena finale che, erroneamente, il giudice dell'esecuzione ha riferito ad un unico reato anziché a tutti quelli che, in sede di cognizione, sono stati ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso. La doglianza è generica, per carenza di autosufficienza, perché, a fronte dell'acquisizione di copia non integrale della citata sentenza — priva della parte dedicata al trattamento sanzionatorio — poggia sulla labiale ed indimostr a affermazione della fissazione, in quel contesto, di una pena base diversa da quella finale e, ovviamente, rispetto ad essa inferiore, id est su un presupposto la cui sussistenza non trova, negli atti posti a disposizione del giudice di legittimità, congruo riscontro.

3. Parimenti aspecifica si palesa la residua censura, vedente sull'eccessività degli incrementi apportati, sulla pena base, dal giudice dell'esecuzione, che non è assistita dalla precisa indicazione dei reati per i quali sarebbe stato applicato un aumento sproporzionato o, addirittura, in spregio, come velatamente adombrato nel ricorso, al divieto di reformatio in peius. Sul punto va, peraltro, aggiunto che la verifica, sul piano empirico, della sollevata obiezione ne dimostra la manifesta infondatezza, atteso che il giudice dell'esecuzione, muovendo dalla pena base — relativa, si ribadisce e per quanto qui consta, ad un unico reato — di sette anni e quattro mesi di reclusione e 33.000 euro di multa e fermi restando gli aumenti già stabiliti, con le residue sentenze (nella misura, rispettivamente, di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa e di otto mesi di reclusione e 4.500 euro di multa), per i reati-satellite, ha ridotto le pene stabilite da quello della cognizione, in un caso, da sei anni e sei mesi di reclusione e 28.000 euro di multa a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa e, nell'altro, da due anni di reclusione e 4.500 euro di multa a otto mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, in tal modo mostrando di avere adeguatamente tenuto conto della minore riprovevolezza complessiva conseguente all'iscrizione delle diverse condotte all'interno del medesimo disegno criminoso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'ad.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de