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Sentenza — n. 25493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction in sentencing due to procedural defects and late filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Cirella's appeal inadmissible, rejecting his request to correct a material error in a sentencing order regarding recidivism calculation. While the defense argued the error was merely computational and did not require a full resentencing, the court held that any change to the total penalty amount constitutes an essential modification rather than a correctable formal mistake. Furthermore, the court ruled that converting the appeal into a cassation petition was impossible because the filing was untimely, violating strict procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 614 cod. proc. pen.: The procedure for correcting material errors is precluded when the correction involves an essential modification of the decision's content, such as altering the total penalty quantum, and conversion to a cassation appeal is barred if formal or substantive requirements, including time limits, are not met.

Parole chiave

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material error correction sentencing recidivism essential modification procedural inadmissibility cassation conversion time limit violation pena continuazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
277208 "la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 614 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
277208 "la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019
Come statuito da Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRELLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 24/04/1970 avverso l'ordinanza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ,x1 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della istanza, proposta nell'interesse di Giovanni Cirella, di correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nell'ordinanza emessa il 15 settembre 2022, di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili.

In quella ordinanza si è computata la recidiva - già tenuta presente dal giudice della cognizione che ha irrogato la pena per il reato più grave - anche per la determinazione dell'aumento per il reato satellite. La Corte di appello ha però rilevato che il calcolo della pena non può essere considerato un errore materiale, perché la sua correzione implica una rivalutazione della pena. Per rimediare a quell'errore si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giovanni Cirella, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La richiesta correzione non comporta una rivalutazione della pena tanto da implicare nuove valutazioni discrezionali su punti controversi. La recidiva è stata conteggiata due volte e questo ha dato luogo ad un mero errore di computo, la cui eliminazione non richiede una rivalutazione nel merito delle componenti della pena.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio previa qualificazione della istanza di correzione dell'errore materiale in ricorso per cassazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha ben statuitof negando ingresso alla procedura di correzione dell'errore materiale sulla premessa che l'invocata correzione avrebbe modificato il contenuto essenziale del provvedimento. Il mutamento del quantum di pena risultante dall'applicazione della continuazione non può risolversi negli angusti spazi dell'errore materiale emendabile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione" - Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -.

3. La richiesta di correzione di errore materiale potrebbe essere convertita in ricorso, come sollecitato dal Procuratore generale, ma perché ciò sia possibile occorre che si rispettino i requisiti formali e sostanziali propri dello strumento di impugnazione. Come statuito da Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 "la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame".

Occorre allora prendere atto che il ricorso in astratto valutabile all'esito della conversione sarebbe da considerarsi tardivo per avvenuto decorso del termine perentorio di impugnazione. Il rilievo è dunque d'ostacolo alla praticabilità del rimedio della conversione.

4. Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2024