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Sentenza — n. 25492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prosecutor's administrative revocation of detention order to correct errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ferdinand Dedaj's appeal against the Prosecutor's revocation of a detention order, ruling the administrative act remains modifiable to correct errors. Dedaj argued that replacing a corrected but unfavorable order violated legal limits on administrative power, while the Prosecutor contended no law restricts the prosecutor from updating the position. The court held that the administrative nature of the order does not preclude revocation for error correction, establishing it remains non-definitive until judicial execution.

Regesto Legislator

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Art. 663 cod.proc.pen.; The administrative nature of a detention order does not limit the prosecutor's power to revoke it for error correction, as the act remains non-definitive until judicial execution.

Parole chiave

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administrative order revocation detention order correction prosecutor power limits non-judicial act validity error correction authority rettificazione della decisione revisione della sentenza penale riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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Art. 663 cod.proc.pen.
art. 663 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26321 del 27/5/2019, Rv. 276488
Sez. 1, n. 36236 del 23/9/2010, Rv. 248298
Sez. 1, n. 36236 del 23/9/2010, Rv. 248298; Sez.
Sez. 1, n. 9708 del 9/1/2007, Rv. 236240
248298; Sez. 1, n. 9708 del 9/1/2007, Rv. 236240 -.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEDAJ FERDINAND ALIAS DEDA FERDINAND nato il 30/07/1981 avverso l'ordinanza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUqA; lette/sentite le conclusioni del PG \ i Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Ferdinand Dedaj volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento di cumulo n. 331/22 SIEP della Procura della Repubblica in sede, in quanto asseritamente abnorme. Il richiedente ha lamentato che un primo provvedimento di cumulo è stato sostituito con un altro, corretto nel merito, ma per lui più sfavorevole. Siccome, però, il secondo provvedimento è corretto e non esiste alcuna norma che impedisca al pubblico ministero di revocare un precedente provvedimento errato, la richiesta va rigettata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Ferdinand Dedaj (alias Ferdinand Deda), che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In disparte la natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento di esecuzione delle pene detentive, la sua modifica o sostituzione ad opera del pubblico ministero che lo ha emesso può trovare giustificazione soltanto per l'insorgenza di fatti nuovi e per esigenze di aggiornamento della posizione processuale del condannato. È invece illegittimo un intervento di modificazione o di sostituzione determinato dall'esigenza di rimediare ad asseriti errori. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La revoca della sospensione dell'esecuzione, quale effetto della sostituzione del provvedimento di esecuzione, è intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in modo del tutto illegittimo.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La premessa, condivisa anche dal ricorrente, della natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento di cumulo non giustifica la conclusione di una revocabilità limitata alla sopravvenienza. Se pure il dato nuovo sopravvenuto possa costituire la ragione più frequente di revoca del provvedimento, nulla impedisce di ritenere la piena legittimità di una revoca motivata dalla necessità di rimediare ad un errore. Non può dirsi, come invece si argomenta in riguardo ai provvedimenti aventi natura giudiziaria, che l'emissione di un atto di natura amministrativa consumi il potere provvedimentale impedendo, fuori dei casi di sopravvenienze, un ri-esercizio del potere per mezzo di una nuova adozione dello stesso atto emendato da un precedente errore.

L'emissione del provvedimento di cumulo non spoglia ipertanto, il pubblico ministero del potere di provvedere, sicché non è affetto da alcuna invalidità un successivo provvedimento adottato per eliminare, nel precedente, errori o incompletezze. Vale, anche in questa ipotesi, il principio di diritto per il quale "il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod.proc.pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile d'essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo" - Sez. 1, n. 26321 del 27/5/2019, Rv. 276488;

Sez. 1, n. 36236 del 23/9/2010, Rv. 248298; Sez. 1, n. 9708 del 9/1/2007, Rv. 236240 -.

3. Il ricorso, per quanto esposto, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 marzo 2024 Il c