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Sentenza — n. 25490/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAPPA MARIA nato a PETRALIA SOPRANA il 21/05/1946 avverso il decreto del 05/01/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentile le conclusioni del PG t Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di Maria Ciappa di revoca dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale resa dal Giudice dell'esecuzione il 10 settembre 2023. Con precedente richiesta del 27 settembre 2023 Maria Ciappa aveva già richiesto la revoca della ordinanza di correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 310/2021 del Tribunale di Termini Imerese del 23 febbraio 2021 relativamente al nome della imputata, in sentenza indicato in Ciappa Maria Letterina e corretto in Ciappa Maria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È pacifico che la correzione e la modifica del nome dell'imputata nelle sentenze di condanna sia stata effettuata in violazione di legge. Non vi è traccia di un regolare procedimento di correzione, perché non è stata fissata udienza camerale e il presunto errore è stato corretto de plano. In tal modo si è impedito alla ricorrente di manifestare le proprie difese e di dimostrare, in udienza, che si è di fronte non ad un errore materiale ma all'individuazione in sentenza di una persona condanna diversa dall'odierna ricorrente, la quale non ha avuto legale conoscenza die procedimenti de quibus.

Parole chiave

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modifica della sentenza cambiamento del nome procedura di revisione penale revoca della liberazione condizionale rettificazione della decisione errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAPPA MARIA nato a PETRALIA SOPRANA il 21/05/1946 avverso il decreto del 05/01/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentile le conclusioni del PG t Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di Maria Ciappa di revoca dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale resa dal Giudice dell'esecuzione il 10 settembre 2023. Con precedente richiesta del 27 settembre 2023 Maria Ciappa aveva già richiesto la revoca della ordinanza di correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 310/2021 del Tribunale di Termini Imerese del 23 febbraio 2021 relativamente al nome della imputata, in sentenza indicato in Ciappa Maria Letterina e corretto in Ciappa Maria.

Si è di fronte ad una richiesta che si limita a reiterare la precedente, rispetto alla quale lo stesso Giudice dell'esecuzione si è dichiarato incompetente a provvedere qualificando l'istanza come ricorso per cassazione, conseguentemente rigettano la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Maria Ciappa, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 314/2023 SIEP del 22 novembre 2023 è stato emesso in violazione di legge, perché le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti di tale Ciappa Maria Letterina e non della ricorrente Ciappa Maria. Non è dato comprendere quali siano state le modalità con cui il nome della condannata Ciappa Maria Letterina si sia modificato in Ciappa Maria, dopo l'emissione delle relative sentenze.

È pacifico che la correzione e la modifica del nome dell'imputata nelle sentenze di condanna sia stata effettuata in violazione di legge. Non vi è traccia di un regolare procedimento di correzione, perché non è stata fissata udienza camerale e il presunto errore è stato corretto de plano. In tal modo si è impedito alla ricorrente di manifestare le proprie difese e di dimostrare, in udienza, che si è di fronte non ad un errore materiale ma all'individuazione in sentenza di una persona condanna diversa dall'odierna ricorrente, la quale non ha avuto legale conoscenza die procedimenti de quibus.

È palese la nullità della operata correzione del nome delle sentenze. Non è pertanto comprensibile la dichiarata inammissibilità della istanza di revoca del provvedimento SIEP n. 314/2023 del 22 novembre 2023.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitori scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Occorre mettere in evidenza che oggetto del presente ricorso è l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revoca di una ordinanza di correzione di errore materiale. Tale ultima ordinanza, seppure impugnabile, non è stata fatta oggetto di ricorso, sicché con la presente impugnazione si persegue all'evidenza la finalità di superare l'ostacolo della inoppugnabilità, per inutile decorso dei termini di legge per reagire alla ordinanza di correzione di errore materiale che è il sostanziale oggetto delle doglianze.

3. Non è dubbio che sia assolutamente infondata la pretesa che la richiesta di revoca di una ordinanza surroghi l'impugnazione della stessa, soggetta a termini perentori di proposizione. La doglianza sottesa alla richiesta di revoca è del resto la stessa che avrebbe legittimato la proposizione del ricorso per cassazione. La proposizione di richieste di revoca diventa pertanto uno strumento per una indebita restituzione nel termine per l'impugnazione dell'atto primigenio, in ipotesi causativo della lesione.

4. Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2024 Il