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Sentenza — n. 25481/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25481/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: NOSA BRIGHT nato il 01/06/1991 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

Regesto Legislator

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art. 415 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 25481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, dal succinto verbale, vergato a mano, dell'udienza 1:enuta innanzi al Tribunale di Catanzaro in data 17/11/2023, non è dato comprendere quale, tra le eccezioni sollevate dalla Difesa dell'imputato (indicazione dell'avvocato quale difensore di fiducia anziché d'ufficio; mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., mancata notifica del decreto di citazione a giudizio) sia stata in effetti accolta dal Giudice, né tantomeno le ragioni dell'accoglimento. Coglie quindi nel segno la censura mossa dalla parte pubblica ricorrente laddove si evidenzia come la mancata specificazione del vizio accolto dal Giudice impedisca al PM procedente di poterlo sanare, determinando in tal modo la stasi del procedimento.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico sospensione dell'istruzione impedimento di un atto dell'autorità ricusazione di pubblici ministeri difetto di legittimazione del ministero pubblico censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 415 bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: NOSA BRIGHT nato il 01/06/1991 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 17/11/2023, il Tribunale di Catanzaro, nel corso del procedimento a carico di Bright Nosa, imputato dei reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., ha disposto la restituzione degli atti al P.M.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censura l'ordinanza emessa dal Giudice dibattimentale di Catanzaro in quanto abnorme e priva di motivazione. Il Giudice si è limitato a dare preliminarmente atto di un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, senza tuttavia esplicitare "quale sia il vizio relativo alle notifiche effettuate a chi debba essere notificato il nuovo avviso 415 bis cod. proc. pen.".

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria con la quale, nel rilevare l'abnormità sia strutturale che funzionale del provvedimento impugnato, ha ritenuto il ricorso dell'ordine dell'accusa meritevole di accoglimento.

4. La Difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Invero, dal succinto verbale, vergato a mano, dell'udienza 1:enuta innanzi al Tribunale di Catanzaro in data 17/11/2023, non è dato comprendere quale, tra le eccezioni sollevate dalla Difesa dell'imputato (indicazione dell'avvocato quale difensore di fiducia anziché d'ufficio; mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., mancata notifica del decreto di citazione a giudizio) sia stata in effetti accolta dal Giudice, né tantomeno le ragioni dell'accoglimento. Coglie quindi nel segno la censura mossa dalla parte pubblica ricorrente laddove si evidenzia come la mancata specificazione del vizio accolto dal Giudice impedisca al PM procedente di poterlo sanare, determinando in tal modo la stasi del procedimento.

Va infatti data continuità all'insegnamento di questa Corte per cui «E' abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in presenza di plurime potenziali cause di nullità eccepite dalle parti, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza esplicitarne i motivi, poiché l'impossibilità per quest'ultimo di individuare e rinnovare l'atto 2 f)r\ invalido determina un'irreversibile stasi processuale» (Sez. 5, n. 19534 del 28/02/2022, PMT/ Marong, Rv. 283065 - 01).

3. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso