Cassation Court allows appeal against lower court's inadmissibility ruling due to missing specific power of attorney with domicile election.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible. The appellant argued the appeal was invalid because a specific power of attorney with domicile election was not deposited with the appeal document, citing Art. 581, para. 1-quater of the Code of Criminal Procedure. The Court found the appeal valid because the specific power of attorney with domicile election was actually transmitted via email to the designated judicial address, satisfying the statutory requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The appeal is admissible if the specific power of attorney containing the declaration or election of domicile is transmitted to the court via the dedicated email address, even if not physically deposited with the appeal document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURO FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/10/1975 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, del 10 marzo 2023, con la quale Francesco Muro era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui agli artt. 2, 76, comma 3, d. 1gs. n. 159 del 2011, 81 cod. pen., perché, trattandosi di imputato per il quale si è proceduto in assenza, non era stato depositato, con l'atto di appello, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato, affidandosi a un solo motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
La difesa deduce che si tratta di impugnazione dichiarata inammissibile ai sensi dell'art 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. perché non sarebbe stato depositato, con l'atto di appello, specifico mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione in appello. La difesa deduce, al contrario, come si rileva dall'allegato 1 al ricorso che, in data 14 luglio 2023, era stato trasmesso all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.rinnini@giustizia.cert atto di appello nonché specifico mandato ad impugnare come da documento denominato NOMINA signed.pdf che, del pari, si allega al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza. 2.2.
La difesa, altresì, allega anche attestazione del funzionario di cancelleria che fa riferimento all'effettivo inoltro del documento all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 3.11 Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. 4.11 ricorso è fondato. L'esame degli atti allegati al ricorso e del fascicolo processuale, necessario per la qualità della questione devoluta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale :
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092 - 01) ha consentito di acclarare che, allegato all'atto di appello a firma del difensore, avv. F. Ferrini, con documento trasmesso all'indirizzo di posta elettronica dedicato del giudice a quo, vi era anche specifico mandato a impugnare, con la precisazione che l'imputato Francesco Muro eleggeva domicilio presso lo studio del difensore di fiducia nominato. Sicché, non sussiste la riscontrata violazione dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. risultando osservata la formalità di proposizione del gravame da parte dell'appellante.
5. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso, il 21 marzo 2024 Il Consi